Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2021, n. 10248

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/04/2021, n. 10248
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10248
Data del deposito : 19 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32821-2019 proposto da: SCAVI E CONDOTTE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEGLI SCIALOJA

18, presso lo studio dell'avvocato N B, rappresentata e difeso dall'avvocato A F B;

- ricorrente -

contro

PROVINCIA DI ANCONA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 15 SC. B INT. 8, presso lo studio dell'avvocato G B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C D;
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;
COMUNE DI JESI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE, 71, presso lo studio dell'avvocato A D V, rappresentato e difeso dall'avvocato A M;

- controricorrenti -

nonché

contro

SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO, A.S.U.R. MARCHE, A.R.P.A.M., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., AUTORITA' DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE, MULTISERVIZI S.P.A., REGIONE MARCHE, EMMETRE S.R.L.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 6439/2019 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 26/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Scavi e Condotte S.r.l. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 6439/2019 del Consiglio di Stato, pubblicata il 26 settembre 2019. Resistono con distinti controricorsi il Comune di Jesi, la Provincia di Ancona, nonché il Ministero per i Beni Culturali ed il Ministero dell'Interno. Gli altri intimati non hanno svolto in questa sede attività difensive. Ric. 2019 n. 32821 sez. SU - ud. 13-04-2021 -2- 2. La sentenza n. 6439/2019 resa dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato ha accolto l'appello avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 400 del 2018, proposto dal Comune di Jesi contro la Scavi e Condotte S.r.l., nel contraddittorio con la Provincia di Ancona, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ed il Ministero dell'Interno, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche, l'A.R.P.A.M., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., l'Autorità Ambito Territoriale Ottimale, la Multiservizi S.p.A., Regione Marche e la Emme Tre S.r.l. Riformando la pronuncia di primo grado, il Consiglio di Stato ha perciò respinto il ricorso, con i relativi motivi aggiunti, formulato dalla società Scavi e Condotte per l'impugnazione del diniego opposto dal Comune di Jesi in ordine all'istanza avanzata dalla ricorrente, ai sensi degli art. 7 e 8 del d.P.R. n. 160/2010, volta a realizzare un impianto di distribuzione di carburanti in area classificata agricola e sottoposta a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. L'iniziale istanza della Scavi e Condotte S.r.l. era stata dichiarata inammissibile dall'amministrazione comunale con provvedimento del 28 agosto 2015, in quanto la localizzazione dell'impianto, non dando luogo ad un mero adeguamento dello strumento urbanistico ex art. 73, comma 6, della legge della Regione Marche n. 27/2009, avrebbe comportato la necessità di una variante al PRG vigente. La successiva istanza ripresentata ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 160/2010 in data 21 ottobre 2015 era stata parimenti rigettata dal Comune. Tale diniego fu impugnato innanzi al TAR per le Marche, il quale, con ordinanza cautelare n. 394 del 2016, dispose il riesame della vicenda. Il Comune avviò il procedimento di riesame il 14 febbraio 2017 ed il Consiglio Comunale, chiamato ad esprimersi sulla variante urbanistica, adottò la delibera n. Ric. 2019 n. 32821 sez. SU - ud. 13-04-2021 -3- 58/2017, con la quale rinviò la decisione per ulteriore approfondimento con particolare riferimento alle possibili ripercussioni sulla viabilità e sul traffico. Anche la delibera consiliare n. 58/2017 venne impugnata con un secondo ricorso, contenente altresì istanza di risarcimento del danno da ritardo. All'esito dell'acquisizione di un apposito studio di consulenza, il Consiglio Comunale, con delibera n. 119 del 27 ottobre 2017, respinse la proposta di variante urbanistica ritenuta necessaria per la realizzazione del nuovo distributore di carburanti e in data 6 novembre 2017 lo Sportello Unico per le Attività Produttive denegò l'autorizzazione ex art. 8 del d.P.R. n. 160/2010. Anche questi due provvedimenti vennero impugnati con un terzo ed un quarto ricorso. Il TAR, in accoglimento delle spiegate impugnazioni, premessa la "irricevibilità" dell'impugnazione del provvedimento del 26 agosto 2015, annullò i dinieghi del 19 maggio 2016 e del 6 novembre del 2017, nonché le delibere di Consiglio Comunale nn. 58 e 119 del 2017 ed accolse la domanda di risarcimento del danno da ritardo.

2.1. Proposto appello dal Comune di Jesi, il Consiglio di Stato ha dapprima superato le questioni pregiudiziali sollevate dalla appellata società Scavi e Condotte in ordine all'assunta acquiescenza prestata dall'amministrazione alla pronuncia cautelare ed alla sentenza del TAR, nonché alla contestata integrazione postuma della motivazione dei provvedimenti impugnati operata dal Comune con i motivi di gravame. Quanto al merito dell'appello, la sentenza n. 6439/2019 ha dapprima evidenziato come dalla ravvisata" irricevibilità" dell'impugnazione spiegata avverso il provvedimento del 26 agosto 2015, il giudice di primo grado avrebbe dovuto trarre la conseguenza della impossibilità di rimettere in discussione la Ric. 2019 n. 32821 sez. SU - ud. 13-04-2021 -4- necessità di una variante urbanistica idonea a consentire l'insediamento dell'impianto in progetto, come del resto confermato dall'avvio del procedimento semplificato di variante ex art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010 ad opera della stessa società Scavi e Condotte. Tale procedimento di variante, di carattere eccezionale e derogatorio, ex art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, secondo l'interpretazione offerta dalla giurisprudenza amministrativa, suppone che "siano preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso i presupposti di fatto richiesti dalla norma, e quindi anche l'assenza nello strumento urbanistico di aree destinate ad insediamenti produttivi ovvero l'insufficienza di queste, laddove per "insufficienza" deve intendersi, in costanza degli standard previsti, una superficie non congrua (e, quindi, insufficiente) in ordine all'insediamento da realizzare" (Cons. Stato, sez. IV, 8 gennaio 2016, n. 27)". La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche n. 400 del 2018, rispetto ai limiti imposti dalle NTA del PRG, aveva ritenuto prevalenti le disposizioni di legge, statale e regionale, relative alla localizzazione degli impianti di carburanti, la quale costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Tuttavia, il Consiglio di Stato ha rimarcato come il giudice di primo grado non avesse considerato il fatto che l'area prescelta sia interessata da un vincolo paesaggistico, sicché ricorreva proprio una delle condizioni ostative all'insediamento dell'impianto in assenza di idonea variante, imposta, quindi, nel caso di specie, anche dalla legislazione statale. Affermata, pertanto, l'assorbente fondatezza delle censure sulla necessità della variante e sulla insussistenza dei presupposti per l'avvio del procedimento ex art. 8 del d.P.R. n. 160 del 2010, il Consiglio di Stato ha comunque rilevato la legittimità delle delibere consiliari n. 58 e Ric. 2019 n. 32821 sez. SU - ud. 13-04-2021 -5- 119 del 2017, nonché del conseguente diniego di variante opposto dal Suap, giacché espressione di apprezzamenti di merito dell'amministrazione relativamente alla corretta pianificazione del territorio (correlate alla valutazione di problemi di congestione e di inquinamento, come di incremento del traffico di automezzi), censurabili solo ove caratterizzate da evidenti irrazionalità.
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