Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20251

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20251
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: IRILLI MARIA ANTONIETTA nato a ARDORE il 20/03/1972 C S nato a LOCRI il 25/07/2000 GALLUZZO ALESSIA nato a LOCRI il 19/12/2000 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA L A R;
udito il PG in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha chiesto il rigetto dei ricorsi udito l'avvocato S A del foro di LOCRI e l'avvocato S S del foro di MESSINA in difesa di GALLUZZO ALESSIA il quali insistendo nei motivi di ricorso chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. udito l'avvocato M E B del foro di LOCRI in difesa di IRILLI MARIA ANTONIETTA e C S il quale insistendo nei motivi di ricorso chiede l'annullamento della sentenza impugnata. • v

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di M A I, della figlia S C e dell'amica A G, in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 990 n. 309. commesso in Messina il 26 aprile 2022, ha riconosciuto a S C e A G le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante e rideterminato la pena nei loro confronti in anni quattro di reclusione e euro 17.333 di multa, con conseguente sostituzione della pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici con l'interdizione per un periodo di anni cinque. T, C e G erano state arrestate in flagranza e sottoposte a misura cautelare (T della custodia in carcere e Cicciariello e G degli arresti . domiciliari) dopo che sull'auto a bordo della quale viaggiavano, al momento della sbarco in Sicilia dalla Calabria, erano stati rinvenuti, nascosti nella ruota di scorta, tre involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso netto complessivo di grammi 2952,75 di principio attivo con un grado di purezza pari a al 96-98%.

2. Avverso la sentenza le imputate hanno proposto tre distinti atti di ricorso, ciascuna a mezzo del proprio difensore.

2.1.Ricorso T 2.1.1 Con il primo motivo, ha dedotto la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/90. Il difensore rileva, a tal fine, che la circostanzai per cui nel caso di specie il quantitativo superi di oltre 2000 volte il valore soglia determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006, secondo il criterio individuato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 36298 del 2012, non è idonea di per sé a integrare il perfezionamento della aggravante: la Corte di Cassazione ha, infatti, chiarito che al di sotto del valore così ottenuto non può essere configurata la aggravante, mentre in caso di superamento del valore indicato, spetta al giudice di merito valutare, caso per caso, la sussistenza in concreto della ingente quantità. Nel caso di specie, la Corte aveva apoditticamente sostenuto che il quantitativo detenuto avrebbe creato impatto sul mercato, quando, invece, si trattava di quantitativo tutt'altro che eccezionale per il territorio di riferimento.

2.1.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dopo che lo stesso Pubblico Ministero, nel giudizio di primo grado, aveva richiesto la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., in misura equivalente alla aggravante, per lo stato di incensuratezza ed il ruolo marginale svolto dall'imputata, i giudici di appello non avevano tenuto conto di tali dati e non avevano tenuto conto, altresì, dell'atteggiamento collaborativo assunto dall'imputata, la quale in sede di interrogatorio davanti al Gip aveva fornito elementi utili a identificare il suo fornitore.

2.2. Ricorso C 2.2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità penale. Il difensore lamenta che la Corte avrebbe fondato la pronuncia di condanna sulla base di una non corretta valutazione della prova indiziaria e non avrebbe tenuto conto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Sotto tale profilo la difesa richiama la versione fornita dall'imputata in sede di udienza di convalida, secondo la quale ella stava andando a Messina con la madre e l'amica per iscriversi ad un corso di cucito tenuto da I presso il negozio Grand Chic e afferma che la Corte, nel ritenere non veritiera tale versione, sarebbe incorsa nel vizio del travisamento della prova. La motivazione della Corte, inoltre, sarebbe viziata anche nel passaggio in cui era stato ingiustificatamente valorizzato lo stato di agitazione dell'imputata, che, invece, doveva essere considerato come la normale reazione emotiva di una ragazza di 21 anni, ignara dell'illecito trasporto, ovvero il possesso da parte della ragazza di un telefono cellulare, dato neutro e privo di incidenza indiziaria. Dunque -prosegue il difensore- non era ravvisabile il concorso di Cicciariello nella detenzione della droga, in quanto ella si era limitata a tenere un comportamento inconsapevolmente connivente e non aveva fornito alcun contributo materiale e/o morale al reato a lei contestato.

2.2.2 Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 d.P.R. n. 309/1990, riprendendo gli stessi argomenti già sviluppati nel ricorsoi di I così come supra sintetizzati .

2.3.Ricorso Gailuzzo 2.3.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità penale dell'imputata. Il difensore rileva che la pronuncia di condanna si sarebbe fondata, in ultima analisi, solo sulla presenza fisica della ricorrente sull'autovettura condotta da I sulla quale era trasportata la droga e sul contegno agitato che l'imputata aveva palesato all'atto del controllo delle forze dell'ordine. L'affermazione per cui G avrebbe concorso nel reato doveva ritenersi meramente congetturale, non essendo stati esplicitatte né la materialità della condotta, né l'elemento psicologico. Gli indizi, per fondare l'affermazione di responsabilità, devono essere gravi e certi, ciascuno isolatamente considerato, e la loro valutazione complessiva deve portare alla certezza del risultato, oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte, al pari del giudice di primo grado, avrebbe ritenuto l'esistenza di un accordo preventivo delle tre donne al trasporto, dando per scontata la consapevolezza di G, fondata sull'apodittico assunto per cui non era possibile che detto trasporto potesse avvenire senza che tutte e tre ne fossero state consapevoli. In virtù di tale percorso argomentativo, fra l'altro, la Corte avrebbe irragionevolmente equiparato la posizione di G, rispetto a quella di C e non avrebbe tenuto conto che, mentre quest'ultima era legata da rapporto di parentela con I (che si era assunta la responsabilità in ordine al trasporto della sostanza stupefacente), la prima era semplice amica. Ben poteva essere, dunque, che I avesse deciso di portare con sé la ragazza al fine di dissimulare l'illecito trasporto, puntando proprio sulla assenza di consapevolezza da parte di G della natura del viaggio.
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