Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2018, n. 18528

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/05/2018, n. 18528
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18528
Data del deposito : 2 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 2r G C nato il 05/02/1946 a SAN CESARIO DI LECCE nel procedimento a carico di quest'ultimo avverso l'ordinanza del 25/07/2017 del TRIB. LIBERTA di LECCE sentita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette/sentite le conclusioni del PG dott. SANTE SPINACI, che conclude per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza 25.07.2017, il tribunale del riesame di Lecce rigettava l'istanza proposta nell'interesse del Gabellone, indagato per il reato di cui all'art. 256, co. 4, d. Igs. n. 152 del 2006, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del tribunale in data 6.07.2017;
giova precisare per migliore intelligibilità dell'impugnazione, che il sequestro preventivo aveva ad oggetto l'area sita all'in- terno della discarica per rifiuti speciali di Galatone, loc. Vignali Castellino, destinata al conferimento di rifiuti da parte della "Recupero ecologico inerti" s.r.I., ritenendo la sussistenza, a carico dell'indagato, legale rappresentante della predetta società, del fumus del reato di cui sopra, ravvisato la ricorrenza di esigenze preventive tali da giustificare l'apposizione del vincolo reale.

2. Contro la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo dei difensori di fiducia iscritti all'albo ex art. 613 c.p.p., prospettando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art.173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge quanto all'art. 309 c.p.p. in re- lazione agli artt. 321 e 324 c.p.p. Si sostiene che l'ordinanza si fonderebbe esclusivamente su una valutazione astratta, non dunque concreta ed attuale, del pericolo di aggravamento delle con- seguenze del reato, si osserva, sul punto, che l'indagato alla data di emissione del sequestro aveva già provveduto ad eseguire le prescrizioni indicate dal corpo di polizia provinciale in sede di primo sopralluogo del 26.05.2017, ma, nondimeno, il tribunale muovendo dall'assunto che si tratta di reato di mera condotta, per la cui sussistenza non è necessario accertare l'idoneità dell'azione o ledere il bene finale ambiente, avrebbe confermato il sequestro;
si tratterebbe di una circostanza neutra con riguardo alla sussistenza del periculum, che attiene al bene protetto dalla norma. Quanto al periculum, in particolare, il tribunale, da un lato, ha affer- mato che la libera disponibilità dei luoghi potrebbe indurre l'indagato a proseguire nell'irregolare attività di smaltimento di rifiuti contenenti amianto, con pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato e di agevolazione nella commissione di altri reati, dannosi per l'uomo e per l'ambiente;
il richiamo è alle conclusioni del c.t. del PM, che avrebbe illustrato come lo stato dei luoghi rappresentasse un grave pericolo di emissione nell'ambiente di fibre cancerogene di amianto. Dall'altro, i giudici del riesame, nel disattendere la doglianza difensiva circa la mancanza del pericolo concreto ed attuale, osservano che quanto emerge dalle analisi svolte al c.t.p. della difesa non scalfirebbe minimamente le valutazioni circa la sussistenza del periculum, non essendo escluso, almeno in fase cautelare, che la dispersione delle particelle cancerogene avvenga nel sottosuolo. Si censura, anzitutto, la prima affermazione, in quanto attinente esclusivamente a quanto constatato in sede di sopralluogo, in quanto inidonea a supportare una valutazione di sussistenza di un pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato poiché la criticità riscontrare in sede di sopralluogo - il cui superamento è stato verificato ed attestato dall'amministrazione provinciale - non investirebbero nemmeno per ipotesi la complessiva idoneità dell'impianto allo stoccaggio di rifiuti contenenti amianto. In secondo luogo, si censura la seconda affermazione, perché generica e scollegata dall'imputazione cautelare, attinente alla presunta violazione di prescrizioni riguardanti la possibilità di dispersione delle fibre nell'aria nella fase di ingresso dei rifiuti nella discarica. In sostanza, mentre il tribunale ritiene che la disponibilità dell'impianto costituirebbe di per sé fattore di pericolo di aggrava- mento delle conseguenze del reato, in realtà la misura cautelare sarebbe stata confermata con riguardo a situazioni particolari e specifiche che non assumono alcun rilievo, già in astratto, rispetto alla complessiva idoneità dell'impianto me- desimo non oggetto di alcuna contestazione. A ciò, peraltro, dovendosi aggiungere che il c.t. del Pm si sarebbe espresso con una nota "provvisoria" redatta sulla base della partecipazione del c.t. al primo sopralluogo, non essendo a conoscenza quindi il predetto c.t. di quanto successivamente svolto per superare le criticità in con- formità a quanto stabilito dall'amministrazione provinciale, laddove il c.t. della di- fesa avrebbe concluso per l'assenza di dispersione di fibre di amianto in esito all'espletamento di un puntuale accertamento strumentale. Si duole, inoltre, il ricorrente, dell'assenza di motivazione in riferimento ai dati apportati dalla difesa ed acquisiti agli atti, richiamando sul punto non solo i dati esposti nella relazione del c.t.p. e dei relativi allegati, ma anche del contenuto degli atti autorizzativi relativi all'impianto e, soprattutto, del rapporto conclusivo delle attività di ispezione ambientale ordinaria relativa agli impianti, redatto dall'

ARPA

Puglia in esito all'attività ispettiva espletata ai sensi dell'art. 29-decies, d. Igs. n. 152 del 2006, che, con riferimento alle verifiche delle matrici ambientali aria ed acqua, convergevano nell'attestazione dell'assoluta idoneità dell'impianto medesimo e della sua gestione a garantire il massimo della sicurezza ambientale;
a fronte di tali dati, non esaminati, non vi sarebbero elementi oggettivi in senso contrario, né, comunque detti elementi sarebbero stati indicati nel provvedimento cautelare né in quello del tribunale del riesame, sì da fondare l'affermazione, rite- nuta apodittica, dell'esistenza id un rischio attuale e concreto di impatti negativi sull'ambiente derivanti dal funzionamento dell'impianto.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi