Cass. civ., sez. I, sentenza 18/02/1999, n. 1359
Sentenza
18 febbraio 1999
Sentenza
18 febbraio 1999
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Massime • 2
La questione sulla validità e regolarità della notifica dell'atto di citazione e dell'ordinanza ammissiva di interrogatorio formale della parte contumace, effettuata a mezzo posta, non è ammissibile per la prima volta in sede di legittimità se non sollevata nei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, secondo il principio dell'assorbimento della nullità di essa nei mezzi di impugnazione.
La perdita della capacità processuale del fallito, dalla dichiarazione di fallimento alla chiusura della procedura, non è assoluta, ma posta nell' interesse della massa dei creditori, per conto della quale è legittimato esclusivamente il curatore ad eccepirla; pertanto la domanda di condanna nei confronti del fallito, fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si sono disinteressati, instaura un valido processo e l' accoglimento di essa è efficace allorché egli torna in bonis.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele CANTILLO - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. IU MARZIALE - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI EN SM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 19, presso l'avvocato A. TERENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO BORDO, CLAUDIO CUOMO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SE US;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1161/96 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 02/05/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 7 marzo 1986 il sig. IU TR - premesso di avere eseguito, per conto e su incarico dell'impresa edile DI CO SM, la posa in opera di piastrelle maiolicate e di battiscopa in fabbricati siti in Palma Campania e Saviano;
di aver avuto in acconto lire 7.000.000 nel corso dei lavori e di non avere ancora ricevuto quanto dovutogli a saldo;
di avere, infine, anticipato per un assegno emesso dal Di CO lire 150.000 per spese bancarie - convenne in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Di CO, quale titolare dell'omonima ditta di costruzioni, e ne chiese la condanna al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute per i lavori eseguiti, detratto l'importo già ricevuto, nonché al pagamento di lire 150.000 per spese di protesto, oltre agli interessi e alla svalutazione monetaria.
Il convenuto non si costituì e la causa proseguì nella sua contumacia. Nel corso della istruttoria fu ammesso l'interrogatorio formale del Di CO, che non fu, però, espletato;
fu assunta prova testimoniale e disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio. Il Tribunale, con sentenza depositata il 30 giugno 1992, condannò il convenuto al pagamento di lire 44.763.954, oltre agli interessi legali ed alle spese del giudizio.
La decisione fu impugnata dal Di CO.
Si stabilì il contraddittorio e all'udienza del 4 ottobre 1994 l'appellante chiese il deferimento del "giuramento suppletorio e/o estimatorio e comunque eventualmente anche decisorio". Con sentenza depositata il 2 maggio 1997 la Corte di appello rigettò l'impugnazione, osservando:
- circa la dedotta perdita della capacità processuale conseguente alla dichiarazione di fallimento intervenuta nell'ottobre 1984 nei confronti del Di CO, che la perdita della capacità processuale del fallito è relativa, e il creditore, rimasto estraneo alla procedura concorsuale, può, perciò, agire contro di lui per ottenere un