Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2021, n. 30778

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte di Cassazione, emessa nel ricorso n. 5996 del 2016. Le parti in causa, un ricorrente e un controricorrente, si sono contese il diritto di erigere una scala di collegamento tra cortili di proprietà comune, con il ricorrente che contestava la decisione della Corte d'Appello di Trento, la quale aveva riconosciuto tale diritto. Il ricorrente sosteneva che la scala avrebbe invaso la sua proprietà esclusiva e violato il principio di pari uso della cosa comune, invocando vari articoli del codice civile.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, sostenendo che la realizzazione della scala non alterava la destinazione della cosa comune e non impediva l'uso da parte del ricorrente. Ha argomentato che il diritto di ciascun partecipante alla comunione di utilizzare la cosa comune deve essere bilanciato con i diritti degli altri, e che l'opera proposta non comportava limitazioni significative. Inoltre, ha escluso la necessità di sospendere il giudizio in attesa di un altro procedimento, ritenendo che non vi fosse un reale rischio di contrasto tra i giudicati.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/10/2021, n. 30778
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30778
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 5996-2016 proposto da: DEMATTE' LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CORRIDONI

1, presso lo studio dell'avvocato G D F, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, giusta procura in atti;

- ricorrente -

contro

G A, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE

14 A-4, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato L R,giusta procura in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 253/2015 della CORTE D'APPELLO di TENTO, depositata il 27/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2021 dal Consigliere E P;
lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT. CORRADO MISTI;

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d'appello di Trento, con la sentenza n. 253 del 2016, pubblicata il 27 luglio 2016, ha accolto parzialmente l'appello proposto da A G avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 175 del 2013, e nei confronti di L D.

1.1. Il Tribunale di Trento rigettò la domanda della G di accertamento del diritto di erigere, a proprie spese, una scala di collegamento tra i due cortili di proprietà comune delle parti, ed aveva accolto la riconvenzionale del Dimattè, condannando la G al rimborso delle spese da questi sostenute per sostituire una canna fumaria, e alla rimozione di tubazioni di scarico.

2. La Corte territoriale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, e per l'effetto ha accertato il diritto dell'attrice-appellante di erigere la scala di collegamento tra i due cortili, compensando integralmente le spese di lite.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L D, sulla base di sette motivi. A G resiste con controricorso, e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, ai quali resiste il D con controricorso. Il Pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto dei ricorsi principale ed incidentale. Il ricorrente principale ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. con la quale ha chiesto di sospendere il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio rubricato RG 34394 del 2018, pendente tra le stesse parti dinanzi a questa Corte, o di disporre la riunione dei giudizi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si devono esaminare le istanze formulate in via gradata dal D, di sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio rubricato RG 34394 del 2018, asseritamente pregiudiziale, o di riunione dei giudizi per connessione.

1.1. Ad avviso del Collegio non sussistono gli estremi per disporre la sospensione e neppure appare opportuna la riunione dei giudizi che attualmente pendono dinanzi a questa Corte. L'accertamento del confine tra la proprietà comune alle parti e la proprietà esclusiva del Dimattè, che è oggetto del giudizio asseritamente pregiudicante, potrebbe avere ricadute sulla realizzazione da parte G della scala di congiunzione tra i cortili di proprietà comune, essendo perfino evidente che tale costruzione giammai potrebbe invadere la proprietà esclusiva. Ma tale interferenza, e con essa il rischio del contrasto tra giudicati, non è realmente apprezzabile implicando una serie di valutazioni in fatto che sono precluse a questa Corte, salvo che nel giudizio ex art. 42 cod. proc. civ. Non si ravvisa neppure l'opportunità della trattazione unitaria dei due giudizi, non sussistendo ragioni di economia processuale o profili di unitarietà sostanziale e processuale tra i due giudizi (ex plurimis, Cass. Sez. U 23/01/2013, n. 1521). Entrambe le istanze sono dunque rigettate.

2. Con il primo motivo è formulata istanza di sospensione del presente giudizio di legittimità, in ragione della pendenza della causa pregiudiziale di accertamento del confine tra proprietà comune e proprietà esclusiva Dematté dinanzi alla Corte d'appello di Trento. Come rilevato dallo stesso ricorrente principale nella memoria illustrativa, la causa in assunto pregiudiziale pende dinanzi a questa Corte, sicché il motivo neppure deve essere preso in considerazione, essendo basato su un dato non più attuale.n. 5996 del 2016 P est.
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