Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/12/1982, n. 6652
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L'appellato vittorioso nel merito, per evitare la preclusione della questione di giurisdizione, risolta in senso a lui sfavorevole dal primo giudice, non è tenuto a proporre appello incidentale, ma è sufficiente che riproponga la questione stessa in uno scritto difensivo, anche se in termini generici. ( V 5756/80, mass n 409588; ( V 4/80, mass n 403361).*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il termine di decadenza fissato dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, con riguardo all'opposizione avverso la stima della indennità espropriativa, non è applicabile con riguardo alla diversa ipotesi in cui il proprietario del fondo espropriato, deducendo l'illegittimità del provvedimento ablativo per assoluta carenza di potere espropriativo, con conseguente mancato affievolimento della propria posizione di diritto soggettivo, chieda al giudice ordinario la condanna dell'espropriante alla restituzione del bene.*
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'annullamento, da parte del giudice amministrativo, del provvedimento ablativo, in forza del quale è stata attuata l'occupazione del fondo, spiega effetti retroattivi, nel senso dell'esclusione dello intervenuto affievolimento del diritto del privato, con la conseguenza che questi, come nel caso di occupazione originariamente verificatasi "sine titulo", ha Azione risarcitoria per il ristoro del danno provocato dall'occupazione stessa. ( V 325/76, mass n 379005; ( V 250/67, mass n 326035).*