Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/10/2022, n. 32148

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 31/10/2022, n. 32148
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32148
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

022 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6027/2022 R.G. proposto da: MANAGEMENT GROUP SRLS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO

25, presso lo studio dell'avvocato L A, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., Società con socio unico soggetto all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., in persona dell'institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA ORIANI

91, presso lo studio dell'avvocato F P M, che la rappresenta e difende;
-controricorrente - nonchè

contro

SVECO S.P.A.;
-intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 10822/2021 rg. del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere G M S;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale A P, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte vogliano dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Osserva: § 1.1Management Group srls (mandataria RTI) propone regolamento preventivo di giurisdizione ex art.41 cod.proc.civ. con riguardo al procedimento da essa introdotto avanti al Tribunale civile di Roma, con atto di citazione notificato in data 8.2.2021, nei confronti di S spa e di RFI – Rete Ferroviaria Italiana spa, procedimento nel quale è stato disposto il rinvio al 21.9.2022 della prima udienza di comparizione. Questi i fatti di causa qui rilevanti, secondo quanto esposto da Management Group nel menzionato atto di citazione: • con contratto n. 493/2017 RFI affidava in appalto pubblico a S spa l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di opere civili della sede ferroviaria dell’Unità Territoriale Roma sud-est, comprensivi della pulitura delle superfici in marmo e laterizio, da eseguirsi con tecnologia ad anidride carbonica solida (criogenica), della stazione ferroviaria di Latina Scalo (infrastruttura sottoposta a tutela del Ministero dei Beni Ambientali e Culturali perché riconosciuta di alto livello storico, progettuale e stilistico);
• il 21.8.2018, all’esito di alcune prove tecniche, S conferiva a Management Group, in subappalto, l’esecuzione di questi ultimi lavori per un importo complessivo di euro 80.000, poi ridotto ad euro 30.000 in ragione delle ‘mutate condizioni di cantiere’ così come riferite da S;
• il 24.7.2020, senza che si fosse proceduto alla consegna del cantiere ed all’inizio dei lavori, S inviava a Management Group una nota di scioglimento del subappalto (quest’ultimo in realtà già autorizzato da RFI con nulla-osta del 21.9.2018) del seguente tenore: “Il Committente ha ritenuto di non eseguire i lavori in precedenza previsti dal contratto di subappalto in oggetto;
il committente non ha autorizzato l’istanza di subappalto presentata dalla scrivente. Tenuto conto di quanto sopra e del lungo tempo trascorso, il contratto di subappalto in oggetto dovrà ritenersi nullo”;
• in forza di successive richieste di accesso agli atti presso RFI e presso la Sovrintendenza,Management Group apprendeva che, contrariamente a quanto riferito da S, RFI aveva in effetti autorizzato il subappalto (tra l’altro, per l’intero importo originario di 80.000 euro) salvo comunicarne poi la ‘definitiva inefficacia’ per asserito ‘ esito negativo’ delle prove criogeniche da essa committente effettuate;
così la nota RFI 31.8.2020: “si rende noto che quanto dichiarato nella vostra nota in ordine al carattere ‘assolutamente satisfattivo’ delle prove criogeniche effettuate dal vostro clientenon risponde a verità dal momento che le verifiche effettuate dalla Committenza – e afferente prosieguo dei lavori oggetto di subappalto in parola – hanno dato esito negativo, di modo che l’autorizzazione al subappalto all’uopo rilasciata – in un sito sotto posto a vincolo dalla Soprintendenza e ipso facto condizionata al parere positivo anche della stessa –risulta definitivamente inefficace”;
• Management Group apprendeva inoltre che, diversamente da quanto prospettato da RFI, la Sovrintendenza non aveva affatto emesso parere negativo all'esecuzione dei lavori con la suddetta tecnologia, limitandosi a riferire dell'esistenza agli atti di mere ‘schede tecniche’ peraltro già esaminate dai tecnici di Management Group;
• da ciò derivava che tanto la riduzione dell' importo contrattuale, quanto la finale estromissione di Management Group con unilaterale risoluzione del subappalto ad opera di S non trovavano giustificazione alcuna, ed avevano determinato in capo alla prima (a titolo di responsabilità contrattuale di S) un danno di almeno euro 52.000,00, importo dato dalla differenza tra il prezzo pattuito in origine (euro 80.000, come da subappalto autorizzato da RFI) ed il costo di realizzazione dell'opera;
• dalla vicenda emergeva però, subordinatamente, anche la responsabilità extracontrattuale per mancato guadagno (art.2043 cod.civ.) di RFI, la quale aveva giustificato il proprio mero ‘ripensamento’ prospettando l’impossibilità di dare corso ai lavori in subappalto stante l’esito negativo delle prove criogeniche ed un non positivo parere della Sovrintendenza;
eventi, questi ultimi,
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