Cass. civ., sez. II, sentenza 08/08/2018, n. 20644
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 25853-2013 proposto da: L M LDRMNC65C67L424Y, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EMILIO FAA' DI
BRUNO
14, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentata e difesa dall'avvocato D L;
- ricorrente -
contro
L P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA VITE
7, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, DAVIDE BENVEGNU';
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 257/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S con delega depositata in udienza dell'Avvocato D L difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG 25853/2013
FATTI DI CAUSA
1. P L, premesso di essere cessionario di un credito di euro 25.823 e di aver intimato senza successo a M L - condebitrice con F P della somma di denaro - il pagamento della sua quota, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo con il quale ingiungeva a L il pagamento di euro 12.911,50. L'ingiunta proponeva opposizione, affermando che il debito era stato estinto, come risultava dalla quietanza prodotta in giudizio;
l'opposto a sua volta eccepiva che la scrittura prodotta non era idonea a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione ed era comunque priva di data certa. Il Tribunale di Trieste accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
2. Lenaz ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Trieste - con pronuncia 18 marzo 2013, n. 257 - ha ritenuto l'appello fondato: il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo;
come rilevato dal giudice di primo grado la quietanza prodotta dalla L è del tutto generica, essendo contenuta in un foglio separato ed essendo priva di riferimento al credito;
spettava a L provare, documentalmente o con prova orale, che la quietanza si riferiva a quel credito, il che non è avvenuto. La Corte d'appello ha quindi, in totale riforma della sentenza del Tribunale, rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
3. M L ricorre per cassazione contro la
BRUNO
14, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentata e difesa dall'avvocato D L;
- ricorrente -
contro
L P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA VITE
7, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, DAVIDE BENVEGNU';
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 257/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/2017 dal Consigliere Dott. C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L C che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A S con delega depositata in udienza dell'Avvocato D L difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RG 25853/2013
FATTI DI CAUSA
1. P L, premesso di essere cessionario di un credito di euro 25.823 e di aver intimato senza successo a M L - condebitrice con F P della somma di denaro - il pagamento della sua quota, chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo con il quale ingiungeva a L il pagamento di euro 12.911,50. L'ingiunta proponeva opposizione, affermando che il debito era stato estinto, come risultava dalla quietanza prodotta in giudizio;
l'opposto a sua volta eccepiva che la scrittura prodotta non era idonea a dimostrare l'estinzione dell'obbligazione ed era comunque priva di data certa. Il Tribunale di Trieste accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
2. Lenaz ha impugnato la sentenza e la Corte d'appello di Trieste - con pronuncia 18 marzo 2013, n. 257 - ha ritenuto l'appello fondato: il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, ma non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo;
come rilevato dal giudice di primo grado la quietanza prodotta dalla L è del tutto generica, essendo contenuta in un foglio separato ed essendo priva di riferimento al credito;
spettava a L provare, documentalmente o con prova orale, che la quietanza si riferiva a quel credito, il che non è avvenuto. La Corte d'appello ha quindi, in totale riforma della sentenza del Tribunale, rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
3. M L ricorre per cassazione contro la
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