Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 03030

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 03030
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03030
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15473/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente –

contro

ACETO LEONILDO ALDO, in proprio e quale rappresentante di C.E.D.A.A. DI A L A C. S.a.s., ACETO MARIA –intimati – Oggetto: tributi – società – estinzione –soci - successione N.15473/16 R.G. Est. F. D’A avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia- Romagna n. 1028/18/15 depositata in data 13 maggio 2015 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’A nella pubblica udienza del 26 gennaio 2023;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R M, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita per il ricorrente l’Avv. LUCREZIA FIANDACA dell’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. I contribuenti ACETO LEONILDO ALDO, in proprio e quale legale rappresentante della società C.E.D.A.A. di A L A C. S.a.s. e ACETO MARIA, società esercente l’attività di servizi contabili e fiscali e cancellata dal R egistro delle Imprese in data 7 aprile 2005, hanno separatamente impugnato tre avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2003, 2004 e 2005, con cui venivano disconosciuti costinon inerenti e indeducibili e accertati maggiori ricavi omessi , oltre ad accertarsi proventi illeciti e indebita detrazione IVA, con recupero di maggiori IVA e IRAP in capo alla società, oltre sanzioni e interessi e maggiore IRPEF da reddito da partecipazione in capo ai soci.

2. La CTP di Reggio Emilia ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo nulli gli atti impugnati in quanto notificati dopo la cancellazione della società contribuente.

3. La CTR dell’Emilia-Romagna, con sentenza in data 13 maggio 2015, nel ritenere regolare l’introduzione del giudizio da parte dei contribuenti, ha rigettato –per quanto qui rileva - l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto di interesse, che la cancellazione della società di persone dal registro delle imprese comporta l’estinzione della società e l’insorgere di un fenomeno di tipo successorio in capo ai soci. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che N.15473/16 R.G. Est. F. D’A il socio accomandatario Aceto Aldo non fosse responsabiledel rapporto di imposta, posto che l’avviso recava quale destinatario la sola società contribuente, mentre ai soci erano stati notificati i soli avvisi di rettifica dei reddit i di partecipazione , per cui i soci non avrebbero potuto partecipare al giudizio né qualisuccessori della società estinta , né quali aventi causa in corso di causa.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi