Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/09/2020, n. 19140

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/09/2020, n. 19140
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19140
Data del deposito : 15 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 12005-2019 proposto da: IE CE, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FEDELE CANNEROZZI;
17i7011i211ii? -

contro

INPS -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA

29, presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1804/2018 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 19/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO CHE

La Corte di appello di Bari con la sentenza n.1804/2018 aveva rigettato l'appello proposto da GR ON avverso la decisione con la quale il tribunale di Foggia aveva, a sua volta, rigettato la domanda dalla stessa proposta nei confronti dell'Inps, diretta ad ottenere l'accredito, come operaia agricola a tempo determinato, di 151 giornate nell'anno 2007. La corte territoriale, confermando la decisione del primo giudice, aveva ritenuto non soddisfatto l'onere probatorio incombente sulla parte che richieda la prestazione previdenziale, e nella specie , il riconoscimento del requisito delle giornate di lavoro agricolo, in quanto non provata la effettiva esistenza del rapporto in questione e della prestazione effettuata. la Corte valutava peraltro inammissibile la censura inerente la omessa ammissione dei mezzi di prova richiesti al primo giudice in quanto non correttamente ed efficacemente censurata la pronuncia in tal senso adottata, ed infine non fornita dalla GR la prova contraria rispetto alle risultanze del verbale ispettivo contestato. Avverso tale statuizione la GR proponeva ricorso affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso l'Inps. Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO CHE

1)- con il primo motivo è dedotta la Violazione dell'art. 97 co.2 Cost., dell'art.3 I.n.241/1990, in relazione all'art. 360 co.1 n. 3 c.p.c, per Ric. 2019 n. 12005 sez. ML - ud. 18-06-2020 -2- aver, la Corte territoriale, errato nel non ritenere applicabile al caso di specie, il generale

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