Cass. pen., sez. VII, ordinanza 10/10/2019, n. 41586
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: L MO nato a GENOVA il 08/04/1961 avverso l'ordinanza del 28/11/2018 del TRIBUNALE di GENOVAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere R M;Pr IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 28 novembre 2018 il Tribunale di Genova - quale giudice della esecuzione - ha respinto la domanda di riconoscimento della continuazione introdotta da L M (per fatti di bancarotta commessi tra il 25.10.2001 e il 11.10.2004). Si rappresenta in motivazione che il vincolo è stato già riconosciuto tra il fatto commesso il 20.11.2003 e quello commesso il 25.10.2001. In riferimento alla terza violazione di legge (11.10.2004) si rappresenta che il punto è stato trattato in cognizione, con esclusione della ricorrenza del reato continuato in rapporto alla bancarotta del 2001. In ogni caso, pur a voler ritenere valutabile il tema in rapporto all'episodio del 2003 si evidenzia che non ne ricorrono i presupposti in fatto. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, L M, articolando distinti motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione delle disposizioni regolatrici e vizio di motivazione. Si ribadisce la ricorrenza dell'indicatore della deliberazione unitaria rappresentato dal breve intervallo temporale (undici mesi) intercorso con la violazione del 2003. Non poteva elevarsi a presupposto negativo la differenza delle società coinvolte. La motivazione non risulta adeguata rispetto alla tipologìa sostanzialmente omogenea di condotte distrattive.
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