Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 8992

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Il potere, riconosciuto agli amministratori della società per azioni dal secondo comma dell'art. 2377 cod. civ., d'impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non siano state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che tale potere è attribuito agli "amministratori" per la tutela degli interessi sociali, e dunque richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un consiglio di amministrazione, si identifica, appunto, nel consiglio, e non nei singoli componenti di esso.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2003, n. 8992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8992
Data del deposito : 5 giugno 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. L G - Presidente -
Dott. P D - Consigliere -
Dott. C W - Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. D C C - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
F M G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato B L, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
AROPORTO G. CAPRONI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. BAZZONI 3, presso l'avvocato F P, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 356/99 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 15/11/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2002 dal Consigliere Dott. C D C;

udito per il ricorrente, l'Avvocato P, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito per il resistente, l'Avvocato P, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ltino A R che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Guido Falqui Massidda citò in giudizio la S.p.A. Aeroporto Caproni impugnando le deliberazioni assunte dall'assemblea della stessa società il 30 giugno 1993, con le quali erano stati nominati il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale. Premesso che la S.p.A. Aeroporto Caproni era disciplinata dagli artt. 2458 e 2460 c.c., in quanto partecipata maggioritariamente dalla Provincia
Autonoma di Trento, la quale, per statuto, aveva diritto a nominare la maggioranza dei consiglieri di amministrazione, l'attore sosteneva l'invalidità della delibera per essere stati i consiglieri di amministrazione uscenti, in regime di prorogatio, allontanati immediatamente dalla seduta, la quale dunque si era svolta in loro assenza e, inoltre, non era stata presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, come imponeva invece lo statuto.
Nella contumacia della convenuta, l'adito Tribunale di Trento respinse la domanda per difetto di legittimazione

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