Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2007, n. 4110

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Qualora nell'impiego pubblico privatizzato ricorrano le condizioni previste dall'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 in materia di previsione delle quote di riserva relative alle assunzioni obbligatorie, la conseguente graduatoria che viene formata in presenza dei requisiti di legge vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti "riservati". (Nella specie, le Sezioni unite, dopo aver ritenuto preclusa per formazione del giudicato interno la questione di giurisdizione sollevata dall'Amministrazione scolastica ricorrente con la quale era stata prospettata l'attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale la Corte di appello aveva riconosciuto il diritto di un professore riconosciuto invalido all'80%, perché affetto da sclerosi multipla, ad ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti con la conseguente declaratoria del diritto all'assunzione in ruolo con decorrenza dall'avvenuto riconoscimento della suddetta invalidità e all'ottenimento del risarcimento dei danni per l'inerzia manifestata dalla competente Amministrazione scolastica).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/02/2007, n. 4110
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4110
Data del deposito : 22 febbraio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di sezione -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. BUCCIANTE Ettore - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ope legis;

- ricorrenti -

contro
BA NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell'avvocato CARELLO CESARE ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SIMEONE BRUNO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 223/04 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 18/08/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 18/01/07 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;

uditi gli avvocati Wally FERRANTE dell'Avvocatura Generale dello Stato, Bruno SIMEONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo di ricorso con giurisdizione del giudice ordinario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21 settembre 2001, il prof. AL ST conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Bergamo l'Ufficio scolastico Regionale della Lombardia ed il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per ottenere l'iscrizione nella graduatoria dei riservisti, in quanto invalido all'80% per sclerosi multipla, con decorrenza dal 1 settembre 2000, e per sentire conseguentemente dichiarare il suo diritto all'assunzione in ruolo con la stessa decorrenza, ed ottenere il risarcimento di tutti i danni da determinarsi anche in via equitativa. Dopo la costituzione del Ministero e dell'Ufficio scolastico, che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, e dopo l'esaurimento della fase cautelare, il Tribunale di Brescia, affermata la propria giurisdizione, ribadiva il diritto all'iscrizione tra i riservisti, ma affermava che da questo non scaturiva il diritto all'ammissione in ruolo essendo gli scaglioni, nei quali erano divisi gli aspiranti docenti, gradutatorie distinte e, quindi, da esaurirsi prima di potere passare alle assegnazioni di ruolo dei collocati nella fascia successiva.
A seguito di gravame del prof. AL e dopo la costituzione del Ministero, la Corte d'appello di Brescia, con sentenza del 17 settembre 2004, in riforma della impugnata sentenza, accertato il diritto dell'appellante all'assunzione in ruolo nella quota di riserva, con decorrenza giuridica ed economica dal 1 settembre 2000, condannava l'appellato Ministero al risarcimento dei danni quantificati in Euro 6.600,00 nonché al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il giudice d'appello, dopo avere premesso che la L. n.124 del 1999 aveva - in modifica del D.Lgs. n. 298 del 1994, art. 401
(T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione) - trasformato le graduatorie per soli titoli in graduatorie permanenti da utilizzare per le assunzione del personale della scuola, rimarcava come dal disposto della L. n. 68 del 1999, art. 16, comma 2, conseguisse che i disabili, vincitori di concorso
come il prof. AL, potevano essere assunti, nel rispetto dell'obbligo legale, anche andando oltre i posti riservati da ciascun concorso. In altri termini, i titoli di precedenza conseguiti a seguito dell'iscrizione nell'elenco dei disabili, di cui all'art. 8 della suddetta L. n. 68 del 1999, rilevavano all'interno di ciascun scaglione, la cui specifica utilizzazione era assimilabile ad una distinta procedura di selezione per l'assunzione al lavoro. Ne conseguiva che l'invalido, anche se raggiungeva con quello aggiuntivo un punteggio pari a quello dei colleghi inseriti nella fascia precedente, ciò non gli consentiva il salto di fascia e la sua utile collocazione nella precedente graduatoria ad esaurimento, sicché in caso di riapertura di nomine a tempo indeterminato per merito, lo stesso invalido, collocato nella fascia di appartenenza, non poteva concorrere indipendentemente dal punteggio. Nel caso di nuove assunzioni l'amministrazione era tenuta, invece, all'immissione in ruolo di un invalido ai sensi della L. n. 68 del 1999, non potendo tale obbligo essere eluso dalla semplice constatazione che nella fascia in corso di esaurimento non esistevano invalidi da collocare. Ed invero in tale ipotesi, essendosi in presenza non di una elusione del criterio meritocratico del concorso, ma dell'accesso ad un posto, riservato in ogni caso ad una categoria indisponibile per altri soggetti e che, per espressa previsione, poteva essere anche sovrannumerario, l'adempimento di tale obbligo da parte della pubblica amministrazione non confliggeva con il principio delle graduatorie di merito.
Conseguiva che, per essere entrato nei ruoli sin da settembre 2000, al prof. AL andava riconosciuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato con la stessa decorrenza ai fini giuridici ed economici, oltre al risarcimento del danno economico, consistente nelle retribuzioni per i mesi estivi, a cui avrebbe avuto diritto a seguito della sottoscrizione del contratto, da quantificarsi in Euro 6.600,00 oltre rivalutazione ed

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