Cass. civ., sez. III, sentenza 29/07/2022, n. 23773
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l. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 34238/2019 R.G. proposto da: TRALICCI GINA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acqua Donzella n. 27, presso lo studio dell’avvocato S G, chela rappresenta e difend e come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro ALLIANZs.p. a . , in persona de i legal i rappresentant i pro tempore M C e I C, elettivamente domiciliatain Roma, Via Cratilo di Atene n. 31, presso lo studio dell’avvocato D V , che la rappresenta e difende,come da procura a margine del controricorso -controricorrente - e nei confronti di N. 34238/19 R.G. CALCABRINI CINZIA -intimata - avverso la sentenza n. 5484/2019 della CORTE di APPELLO di ROMA, depositata l’11.9.2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1 9 . 5 . 20 2 2 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S a ;udito l’avvocato N S, in sostituzione dall’avvocato S G, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;uditol’avvocato D V, che si è riportato alla memoria ex art. 378 c.p.c.;udite le conclusioni rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale dr. G B N, che si è riportato alla requisitoria scritta già depositata, chiedendoil rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA G T, creditrice di Allianz s.p.a. in forza di una sentenza della Corte d’appello di Roma,effettuò due pignoramenti presso terzi nei confronti di Cinzia Calcabrina, in relazione al credito da questa vantato verso la Compagnia;i procedimentivennero iscritt i a i N N. 1487/2010 e 1488/2010 R . G . E . , dinanzi al Tribunale di Roma. Non avendo la Calcabrina reso la dichiarazione di quantità nel primo procedimento, la T promosse il giudizio ex art. 548 c.p.c. Il Tribunale, nella contumacia della sola Calcabrina, rigettò però la domanda di accertamento, rilevando che, a seguito della riunione delle due predett e procedure, la T aveva comunque ottenuto dichiarazione positiva da parte della stessa Calcabrina, resa proprio nella procedura N. 1488/2010 R . G . E . (benché prima della riunione), sicché nella sostanza ella era priva di interesse al N. 34238/19 R.G. riguardo. La pignorante propose gravame avverso detta decisione, ma la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 11.9.2019, lo rigettò, condannandola alla rifusione delle spese, nonché al risarcimento del danno per lite temeraria, in favore sia di Allianz, sia dellaCalcabrina. Avverso detta sentenza, la T propone ricorso per cassazione, basato su tre motivi, cui resiste con controricorso Allianz s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memoria.Cinzia Calcabrina non ha svolto difese. Il P.G. ha chie sto il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione degli artt.493, 500, 629, 498, 523, 524, 550 e 561 c.p.c., nonché 2913 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Rileva la ricorrente che, in forza del principio di autonomia dei procedimenti esecutivi riuniti, sussisteva il proprio interesse alla proposizione del giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c., non potendo escludersi che nel procedimento riunito N. 1488/2010 R.G.E., in cui era stata resa dichiarazione positiva da parte della Calcabrina, si verificasse un evento interruttivo, tale da rendere sussistente l’interesse ad ottenere una dichiarazione positiva anche in quella iscritta al N. 1487/2010 R.G.E., tanto più che la prima era stata sospesa dal
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