Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19142

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 19142
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19142
Data del deposito : 5 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) BRUNETTI GIANNA nata a ROMA il 24/06/1967 2) DE BELARDINI DANIELE nato a MARINO il 02/10/1962 avverso la ordinanza del 05/01/2023 del TRIBUNALE DI ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2023 il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riesame presentata nell'interesse di G B e D D B avverso l'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Velletri aveva applicato a entrambi la misura cautelare della custodia in carcere per il reato di associazione per delinquere e per numerosi reati fine di usura, estorsione ed esercizio abusivo di attività creditizia.

2. Hanno proposto ricorso gli indagati, con unico atto, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza in ragione di due motivi.

2.1. Quanto alla sola posizione di G B, violazione della legge processuale per la omessa declaratoria della sopravvenuta inefficacia della misura cautelare, stante il mancato rispetto del termine di cinque giorni previsto dall'art. 294, comma 1, del codice di rito. Il G.i.p. procedette all'interrogatorio il 28 dicembre 2022, ritenendo erroneamente che il 22 dicembre vi fosse un assoluto impedimento dell'indagata, risultata positiva al Covid, circostanza da escludere, considerato che il giorno seguente si tenne un colloquio da remoto fra la stessa e il difensore.

2.2. Per entrambi gli indagati, vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nonostante la mancanza di attualità delle stesse. Il Tribunale non ha considerato che negli oltre dieci mesi trascorsi fra la commissione dell'ultimo fatto-reato, risalente al febbraio 2022, e l'esecuzione della misura non è emerso alcun comportamento o atto concreto riferibile ai due ricorrenti, indicativo di un attuale pericolo di reiterazione della condotta criminosa ovvero di inquinamento probatorio, insussistente quest'ultimo anche in ragione dell'avvenuta conclusione delle indagini.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
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