Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/12/2015, n. 25769
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La condotta del dipendente pubblico che svolga incarichi non autorizzati senza riversare i compensi all'amministrazione di appartenenza incide sull'esercizio delle mansioni ed è fonte di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti, essendo irrilevante che i fatti siano anteriori all'entrata in vigore del comma 7 bis dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001, poichè questo è stato aggiunto dalla legge n. 190 del 2012 solo per confermare la sussistenza della giurisdizione contabile.
Sul provvedimento
Testo completo
☑ 125769 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Giurisdizione della - Primo Pres.te f.f. Corte dei conti in Dott. FEDERICO ROSELLI materia di responsabilità - Presidente Sezione dipendenti di p.a. Dott. G A Ud. 03/11/2015 - PU Dott. VITTORIO NOBILE - Consigliere - Can 25769 R.G.N. 14409/2014 Dott. A SITO - Consigliere - Rep. Dott. L M - Consigliere - CI Dott. A D - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. P C - Consigliere - Dott. A AO Dott. A G - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14409-2014 proposto da: T R, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso lo studio dell'avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G S, per delega a margine del ricorso;
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- ricorrente -
T5
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 406/2014 della CORTE DEI CONTI - I^ SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA di ROMA, depositata il 13/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. P C;
udito l'Avvocato Manfredi BETTONI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Renato FINOCCHI GHERSI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. La Procura presso la Corte dei conti della Lombardia convenne in giudizio Rossella Tecce esponendo che la stessa, dipendente del Ministero della Giustizia in servizio a preso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, aveva svolto attività retribuita in favore di terzi senza aver ottenuto la relativa autorizzazione. Detta attività era risultata essere correlata ad una serie di condotte criminose, tra le quali la sistematica intromissione illecita nel sistema informatico protetto della Procura (RE.GE.) per l'acquisizione di notizie da passare ai soggetti interessati in cambio di utilità di varia natura, così Ric. 2014 n. 14409 sez. SU ud. 03-11-2015- -2- integrando le fattispecie criminose della corruzione propria e di favoreggiamento personale.
2. All'esito delle indagini venivano contestati alla Tecce i reati di cui agli artt. 615-bis, 319, 236, 378 e 479 c.p.. e la dipendente veniva quindi licenziata con provvedimento disciplinare del 28 aprile 2010. Ella, sua volta, formalizzava le dimissioni e patteggiava la pena di un anno e sette mesi di reclusione.
3. La Procura regionale della Corte dei conti chiedeva il risarcimento di una serie di danni, fra i quali il danno diretto per violazione dell'art. 53, settimo comma, d. lgs. 165 del 2001, per euro 69.950,00 a titolo di introiti illecitamente percepiti in assenza di autorizzazione a svolgere lavori esterni all'amministrazione e il danno all'immagine dell'amministrazione della giustizia per quantificato in 22.105,68 euro.
4. La Corte dei conti dichiarava l'insussistenza della sua giurisdizione con riferimento al danno da violazione dell'art. 53 d. lgs. 165 del 2001, mentre condannava la Tecce alla rifusione del danno da lesione all'immagine della amministrazione.
5. La Tecce proponeva appello, assumendo che nella fattispecie mancava il collegamento al reato, basandosi la decisione su di una sentenza di patteggiamento. Sollecitava il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE alla Corte di giustizia europea per contrasto con il diritto dell'UE della possibilità di fondare su di una sentenza di patteggiamento la responsabilità contabile.
6. La Procura proponeva invece appello con riferimento alla esclusione della sussistenza della giurisdizione contabile.
7. La prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza pubblicata il 13 marzo 2014, ha respinto l'appello della Tecce ed accolto quello della Procura. Ha dichiarato la Ric, 2014 n. 14409 sez. SU ud. 03-11-2015 -3- giurisdizione della Corte dei conti