Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2022, n. 45474
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Segnala un errore nella sintesiIl provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato il ricorso di un individuo avverso un'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari. Le parti in causa hanno presentato richieste contrastanti: il ricorrente sosteneva che il Tribunale avesse sovrastimato la sua pericolosità sociale, non considerando adeguatamente la sua condotta in carcere e il decorso del tempo dalla commissione dei reati. Dall'altro lato, il Tribunale di Sorveglianza aveva giustificato la sua decisione sulla base di una biografia giudiziaria negativa e di elementi che indicavano una persistenza della pericolosità, come il contesto familiare e sociale.
Il giudice ha argomentato che l'applicazione della libertà vigilata richiede un accertamento della pericolosità sociale, che deve essere attualizzato anche in presenza di un lungo periodo di detenzione. Ha evidenziato che, sebbene il ricorrente avesse mostrato un comportamento regolare in carcere, ciò non era sufficiente a escludere la sua pericolosità, data la gravità dei reati commessi e il contesto di riferimento. La Corte ha quindi confermato la discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, ritenendo che la decisione fosse coerente con i dati istruttori e non manifestamente illogica, respingendo le argomentazioni del ricorrente come una mera confutazione.
Il giudice ha argomentato che l'applicazione della libertà vigilata richiede un accertamento della pericolosità sociale, che deve essere attualizzato anche in presenza di un lungo periodo di detenzione. Ha evidenziato che, sebbene il ricorrente avesse mostrato un comportamento regolare in carcere, ciò non era sufficiente a escludere la sua pericolosità, data la gravità dei reati commessi e il contesto di riferimento. La Corte ha quindi confermato la discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, ritenendo che la decisione fosse coerente con i dati istruttori e non manifestamente illogica, respingendo le argomentazioni del ricorrente come una mera confutazione.
Sul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELL'AQUILA DOMENICO nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il 04/03/1965 avverso l'ordinanza del 30/09/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, VNTINA MANUALI, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'appello proposto da Domenico Dell'Aquila avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 13 luglio 2021, con il quale era dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 maggio 2017, irrevocabile 1'11 maggio 2017, nonché rideterminata nel quantum da tre anni a un anno. Il giudici specializzati hanno desunto la perico!osftà seci.2!t -2 d D - il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori (si occupava, invero, del reimpiego in attività imprenditoriali delle risorse economiche del clan di camorra Mallardo, di cui il fratello G era esponente di spicco) - in primo luogo dalla negativa biografia giudiziaria, dalla pervicace protrazione dell'attività criminosa (dal 1994 al 2009) sino al momento della privazione della libertà personale, dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Sono stati, inoltre, valorizzati in senso confermativo della attualità della pericolosità: i) il ritorno in famiglia e nei luoghi teatro delle condotte illecite;
ii) la segnalata perdurante operatività del clan di appartenenza e lo sfavorevole contesto socio- ambientale di riferimento (due fratelli coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria, uno dei quali con posizione di vertice);
iii) l'assoluta mancanza di revisione critica dell'allarmante trascorso criminale, tema costantemente eluso con gli educatori, sia con riferimento al proprio ruolo, sia a quello dei germani. Conseguentemente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta tenuta da Dell'Aquila in libertà, ciò tanto più poiché si tratta del medesimo contesto territoriale dove sono stati perpetrati i delitti definitivamente attribuitigli.
2. Domenico Dell'Aquila propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidandolo a un
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, VNTINA MANUALI, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato l'appello proposto da Domenico Dell'Aquila avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro del 13 luglio 2021, con il quale era dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 6 maggio 2017, irrevocabile 1'11 maggio 2017, nonché rideterminata nel quantum da tre anni a un anno. Il giudici specializzati hanno desunto la perico!osftà seci.2!t -2 d D - il quale ha espiato un lungo periodo di detenzione perché condannato per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e trasferimento fraudolento di valori (si occupava, invero, del reimpiego in attività imprenditoriali delle risorse economiche del clan di camorra Mallardo, di cui il fratello G era esponente di spicco) - in primo luogo dalla negativa biografia giudiziaria, dalla pervicace protrazione dell'attività criminosa (dal 1994 al 2009) sino al momento della privazione della libertà personale, dalla sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno. Sono stati, inoltre, valorizzati in senso confermativo della attualità della pericolosità: i) il ritorno in famiglia e nei luoghi teatro delle condotte illecite;
ii) la segnalata perdurante operatività del clan di appartenenza e lo sfavorevole contesto socio- ambientale di riferimento (due fratelli coinvolti nella stessa vicenda giudiziaria, uno dei quali con posizione di vertice);
iii) l'assoluta mancanza di revisione critica dell'allarmante trascorso criminale, tema costantemente eluso con gli educatori, sia con riferimento al proprio ruolo, sia a quello dei germani. Conseguentemente il Tribunale ha condiviso il giudizio espresso dal Magistrato di sorveglianza in ordine alla necessità di monitorare, per un congruo lasso temporale, la condotta tenuta da Dell'Aquila in libertà, ciò tanto più poiché si tratta del medesimo contesto territoriale dove sono stati perpetrati i delitti definitivamente attribuitigli.
2. Domenico Dell'Aquila propone, con l'assistenza del proprio difensore, ricorso per cassazione affidandolo a un
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