Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/11/2018, n. 30260
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 27931-2013 proposto da: AGOSTINI GIUSEPPE C.F. GSTGPP62E02A462S, BONFINI VINCENZINO nato a ASCOLI PICENO il 09/06/1964, CECCHINI SANDRO C.F. CCCSDR56B15A462D, CENNERINI NAZZARENO C.F. CNNNZR68B12L728N,DI FABIO EMIDIO C.F. DFBMDE65H07A462F, FANESI GIULIANO C.F. ENSGLN66H03C877V, LAPORTA AMATORE C.F. LPRMTR58H05C436U, MARIOTTI ANTONIO C.F. MRTNTN54S27A437K, PAPA GIUSEPPE STANISLAO C.F. PPAGPP56E09C2297, PIOTTI LORENZO C.F. PTTLNZ73D10A462L, SABATUCCI VINCENZO nato a ACQUASANTA TERME il 16/11/1966, SEGHETTI CARLO C.F. SGHCRL55S19A462Y, STORONI SANZIO C.F. STRSNZ62S29H501S, TRAINI ERALDO C.F. TRNRLD56A10A462N, VAGNONI ANTONIO C.F. VGNNTN53H28C321L, tutti domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato A SRI, giusta delega in atti;- ricorrenti -contro START S.P.A. C.F. 01598350443, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 8, presso lo studio dell'avvocato BRUNO SCONOCCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato CARLO ALBERTO NICOLINI, giusta delega in atti;- controricorrente - avverso la sentenza n. 104/2013 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 03/05/2013, R.G.N. 274/2010;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/05/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato A SRI;udito l'Avvocato CARLO ALBERTO NICOLINI.RG. n. 27931/2013 FATTI DI CAUSA La Corte di appello di Ancona con la sentenza n. 104/2013 aveva accolto l'appello proposto da Start Spa avverso la decisione con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno aveva condannato la predetta società a pagare a Di Fabio ed altri lavoratori come in epigrafe indicati quanto loro spettante a titolo di lavoro straordinario prestato per nove minuti giornalieri dal 2003. La corte territoriale rilevava che i predetti lavoratori, con mansioni di conducenti di autobus, avevano sostenuto che nonostante l'accordo sindacale aziendale del 17 aprile 2002 avesse fissato i turni giornalieri di lavoro in 6 ore e 10 minuti, l'azienda, a partire dal 10 marzo 2003, aveva preteso turni di 6 ore e 21 minuti. Cio' premesso la corte aveva ritenuto carente la prova dell'effettivo superamento dell'orario di lavoro ordinario come indicato, e quindi la diversità rispetto a quello invece contenuto nei prospetti paga, anche valutando non significativo , a tal riguardo, il contenuto della proposta conciliativa svolta dalla società, non avente natura ne' di confessione e neppure di riconoscimento del debito. Il Giudice del gravame aveva infine considerato che comunque la contrattazione aziendale o territoriale non avrebbe potuto incidere sull'orario di lavoro come stabilito del CCNL 12 luglio 1985 in ragione di quanto espressamente stabilito dal COAL 27 novembre 2000, con riguardo alla durata durata settimanale realizzata come media nell'arco di 17 settimane. Avverso detta decisione i lavoratori proponevano ricorso affidandolo a due articolati motivi cui resisteva con controricorso la Start spae aKeminig, 31. c Jvc .
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