Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/1999, n. 4396
Sentenza
3 maggio 1999
Sentenza
3 maggio 1999
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Massime • 1
È nulla per incompetenza dell'organo notificante la notificazione dell'atto di appello effettuata dal messo di conciliazione anziché dall'ufficiale giudiziario, non solo di disporre del suo ambito territoriale, ma anche laddove non ricorra alcuna delle deroghe alla competenza generale di quest'ultimo previste all'art. 34 d.P.R. N. 1229/1959.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI MA, titolare dell'omonima ditta, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FERRATELLA IN LATERANO 41, presso l'avvocato ROMOLO ANDREINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI LONGOBUCCO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 135/97 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Musenga, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 29-7-88, DI SO, titolare dell'omonima impresa edile, conveniva innanzi al Tribunale di Rossano il Comune di Longobucco per ivi sentirlo condannare in suo favore al pagamento di L.23.033.232, oltre interessi e