Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2003, n. 6850

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/05/2003, n. 6850
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6850
Data del deposito : 6 maggio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

E N 6 8 O 9 E I 2 1 Z R . / A N 4 A / R - 6 N T I 2 B S L . I . R P . L G I L P E . C A R D S . I I B A E D A EPUBBLICA ITALIANA D D T I E 1 S A T 3 N I E 1 N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S R . E I E S N A T E MLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE A Oggetto M DISCIPLINA AVVOCATI SEZIONI UNITE CIVILI 0 6 8 5 0 /0 3 Composta dagl R.G.N. 12208/0 + Dott. R A Fresidente 15111 Dott. P - Consigliere

VITTORIA

Cron. - Consigliere Dott. G P Rep. Dott. A C Consigliere ud. 05/12/02 Dott. E L Consigliere Consigliere

SABATINI

Dott. Francesco Rel. Consigliere

ALTIERI

Dott. E - - - Consigliere Dott. U V -Consigliere- Dott. G G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B M, rappresentato e difeso da Se stesso, unitamente all'avvocato E B e presso di lui elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

BARONE

31, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente+ CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GROSSETO, 2002 CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE; 1599 nonchè a seguito di ordinanza dibattimentale di integrazione del contraddittorio in data 30 maggio 2002 nei confronti di PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; intimato avverso la decisione D. 38/02 del Consiglio nazionale forense di ROMA, depositata il 25/03/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/02 dal Consigliere Dott. E ALTIERI; udito l'Avvocato E BOTTAI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Grosseto sottoponeva l'avvocato Marcello B a tre proce- dimenti disciplinari, con le seguenti incolpazioni: I. Procedimento aperto il 15 marzo 2000; 2 1) per avere partecipato, in qualità di socio illimita- all'amministrazione dellatamente responsabile, società di fatto Nanni Santina - B Vincenzo avente ad oggetto la gestione di una&
Marcello, piscina e di un bar nel Parco Hotel Capenti di Ar- cidosso; 2) per avere omes 60, nonostante formale sollecito, di rispondere al consiglio dell'Ordine in merito alle contestazioni per il fatto di cui al n.1; per avere, come risultava dalla sentenza di con- 3) luan danna emessa dal g.i.p. della pretura di Grosseto, apposto sulla fattura n.76/94, da lui emessa nei confronti di P Cagnoli, una promessa di pagamen- to con firma apocrifa dello stesso Cagnoli, al fine di munirsi di titolo esecutivo, e utilizzandola per eseguire, per una somma assai superiore a quella portata dal decreto ingiuntivo, un pignoramento presso terzi sul c/c intestato a S Cagnoli; 4) per avere proceduto alla notifica di un precetto nei confronti della SIMEC s.r.l. per la differenza tra l'importo indicato come dovuto e quello pagato dopo la notifica del decreto ingiuntivo, nonostante la de- bitrice gli avesse comunicato la propria intenzione 3 di adempiere spontaneamente, chiedendogli copia del titolo e della parcella. II. Procedimento aperto il 3 maggio 2000; senza aver ricevuto 5) per aver fatto sottoscrivere, specifico mandato, due fogli in bianco a Gaetano Cor- ridoni e a L T, al fine di utilizzarli per re- digere atto di citazione relativo ad un incidente stradale avvenuto il 19 dicembre 1997, rappresentando agli stessi che la sottoscrizione veniva loro richie- ham sta con altra finalità; 6) per aver svolto attività professionale in relazione a detto incidente, senza aver ricevuto specifico manda- to 7) per aver richiesto, in relazione a tale attività, un onorario di lire 1.300.000 ed accessori; 8) per avere utilizzato il foglio fatto sottoscrivere a L T per redigere una citazione nei confronti di R B e della Tirrena Assicurazioni; 9) per aver citato la T dinanzi al giudice di pace, chiedendone la condanna al pagamento di onorari pro- fessionali. III. Procedimento aperto il 17 gennaio 2001: 10) per avere, in data anteriore e prossima al 9 ottobre 1998, chiamato per telefono, in ora notturna, Anna M, invitandola a recarsi nel suo studio per il pagamento delle competenze dovutegli per le pre- stazioni di cui al seguente punto, rivolgendosi alla stessa con modi inurbani ed espressioni volgari e ve- latamente minacciose; 11 per avere proceduto, in forza di decreto ingiuntivo emesso а favore della ditta artigiana R2 di R -Emilio, a notificare a D B in data hav 29 gennaio 1999 atto di precetto, e per aver suc- cessivamente proceduto a pignoramento presso terzi, nonostante il 9 ottobre 1998 fosse stato sottoscrit- to un atto - materialmente predisposto dalla dott. -L B ( sua figlia e praticante ) col quale la moglie del debitore, A M, s'im- pegnava a pagare ratealmente il debito, e i pagamen- ti fossero in COISO al momento dei predetti atti esecutivi; 11) per avere - nel periodo compreso tra la sottoscri- zione della detta scrittura e la notifica del precet- to, invitato telefonicamente la M al paga- mento delle somme dovute dal marito, facendole pre- sente che non intendeva attenersi all'accordo di cui al numero precedente. Fatti costituenti abuso delle proprie funzioni e lesio- ne del decoro e della dignità professionale, nonché violazione di norme dell'ordinamento professionale. Il primo procedimento disciplinare traeva origine da tre distinti esposti. Col primo Santina Nanni lamentava di essere continua- mente fatta oggetto di azioni legale da parte del Bian- عنها chini, suo nipote, che sosteneva di essere socio nella gestione di una piscina e di un bar in Arcidosso, di cui ella proprietaria al 50%. Invocava l'intervento del consiglio, non ritenendo che un avvocato potesse eser- citare attività commerciale. Invitato dal consiglio a controdedurre, l'avvocato B non aveva dato ri- sposte. Col secondo P Cagnoli esponeva di aver subito il sequestro giudiziario penale dell'esercizio bar da lui gestit.o e di aver nominato quale proprio difensore 1'avvocato Tito Borrello. Il giorno successivo aveva ricevuto una telefonata dell'avv. B, che gli of- friva la propria opera. Avendogli il professionista assicurato che avrebbe preteso soltanto il rimborso delle spese vive aveva acconsentito a che lo stesso si occupasse del procedimento. Senonchè, successivamente gli era stato notificato un decreto ingiuntivo ed era seguito il pignoramento di somme spettanti su un conto corrente bancario intestato alla figlia S. Tra i documenti allegati al ricorso per ingiunzione aveva rinvenuto copia di una fattura, recante la dicitura " pagherò entro il 10.09.94 ", seguita dalla sua firma apocrifa. Per i fatti predetti era stato aperto procedimento pe- nale per il delitto di uso di atto falso ( art.489, 2° حمدرضا comma, cod.pen. ). Col terzo La SIMEC s.r.l. lamentava che l'avvocato B, invitato a giustificare le spese e gli ono- rari dovutigli successivamente alla notifica di un de- creto ingiuntivo, aveva proceduto alla notifica di pre- cetto. Richiesto di fornire chiarimenti, egli obiettava che era stata proprio l'inerzia della debitrice a ren- dere necessario il precetto. Il secondo procedimento aveva avuto origine da un espo- sto dei coniugi G C e L T, i quali lamentavano che l'avvocato B, carpendo la loro buona fede, aveva fatto firmare loro un foglio in bian- sul quale egli apponeva a loro insaputa una procu- CO , ra;
che, successivamente, il professionista aveva loro notificato una citazione, chiedendo il pagamento della 7 Somma di lire 4.900.000, che assumeva dovuta per le sue prestazioni. Alla richiesta di deduzioni da parte del consiglio l'avvocato B aveva risposto di aver ricevuto specifico mandato e di averlo regolarmente svolto. Il terzo procedimento scaturiva da un esposto con cui A M si doleva che il legale, avendo ottenu- to un decreto ingiuntivo nei confronti del marito, le aveva telefonato, intimandole di pagare con toni auto- ritari e termini scorretti. Successivamente aveva rag- heur giunto un accordo di pagamento rateale con la figlia e collaboratrice dell'avvocato, dott. L B. Senonchè l'avvocato, avendo appreso che il marito aveva trovato un lavoro presso una cooperativa locale, aveva ugualmente proceduto alla notifica di precetto e a pi- gnoramento presso terzi. Richiesto di fornire giustifi- cazioni, egli aveva obiettato di aver agito in tal modo per meglio tutelare gl'interessi del proprio cliente, avendo avuto notizia che la M era solita porre in essere simili atteggiamenti dilatori. Riuniti i procedimenti, con decisione del 4 luglio 2001 il consiglio dell'ordine dichiarava prescritti gli addebiti di cui ai capi n.1 e 3 ultima parte;
assolveva l'incolpato dagli addebiti di cui ai capi n.5, 6, 7, 8 sua responsabilità per i e 9;
dichiarava, invece, la restanti capi, infliggendogli la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per il periodo di nove mesi. Il consiglio riteneva che le condotte poste in essere dall'incolpato fossero improntate a dispregio dei pro- pri doveri professionali e fossero arbitrari o vessato- ri che, in particolare, con l'art.1, lett. c), legga 27 marzo 2001, n.97, sopravvenuta nel corso del proce- dimento, l'art.653 cod.proc.pen. era stato modificato пе? senso dalla sentenza penale derivava un vincolo hour nel procedimento disciplinare. Il B proponeva ricorso al Consiglio Nazionale Forense il quale, con decisione del 22 25 marzo 2002, applicava la prescrizione anche in relazione all'adde- bito di cui al n.3, parte prima, e riduceva la sospen- sione a mesi due, confermando nel resto i provvedimen- to impugnato. La decisione, per quanto interessa il presente giudizio di legittimità, è così motivata: la questione di legittimità costituzionale del siste- ma sanzionatorio previsto dalla legge professionale { art.28 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578 ), in re- lazione all'art.25 Cost., doveva, come già ritenuto da consolidata giurisprudenza delle Sezioni unite, 9 considerarei manifestamente infondata, essendo il precetto costituzionale di legalità riferito esclusi- vamente alle sanzioni penali;
del pari manifestamente infondato doveva considerarsi il sospetto di viola- zione dell'art.3 Cost., essendo il potere disciplina- re attribuito ai consigli dell'Ordine tendente alla specifica funzione di reprimere le condotte censura- bili degli iscritti per garantire i fini istituziona- hour li della professione forense, avente la funzione di collaborazione con la giustizia e il cui esercizio deve essere ispirato a principi di dignità e di deco- 10, non era censurabile l'irrogazione di un'unica sanzio- - ne, senza specifico riferimento ai singoli addebiti, essendo oggetto di valutazione il comportamento com- plessivo tenuto dall'incolpato. La sanzione non può essere, pertanto, la somma di pene singole corrispon- denti agli addebiti; 4 ),per quanto riguarda la vicenda SIMEC ( capo risultava per tabulas che la società aveva più volte richiesto all'avv. B di avere a giro di posta copia uso studio del decreto riportante gli estremi del deposito e della registrazione del titolo ( in fotocopia ) e sua parcella", al fine di procedere al pagamento dell'importo intimato se dovuto " Come L' 10 giz affermato in precedenti decisioni del Consiglio Nazionale Forense, alla controparte si dovrebbe ac- cordare lo stesso rispetto che si attribuisce al pro- prio cliente. E nei rapporti con i clienti l'obbligo d'informazione stabilito dall'art. 1712 cod.civ.. oltre che dall'art. 40 del codice deontologico foren- se;
più in generale, dalla regola di correttezza im- posta dall'art. 1175 cod.civ. Non risultava che l'in- Was colpato avesse fornito le informazioni richieste, e il suo comportamento, diretto ad aggravare inutilmen- te la posizione della controparte, era manifestamente vessatorio; quanto ai capi d'incolpazione 10, 11 e 12, era paci- fico che il B avesse intrattenuto conversa- zioni telefoniche con la M in orari non d'ufficio, e che avesse dato corso ad atti esecutivi nel confronti del debitore R Emilio dopo che la M aveva sottoscritto una promessa di paga- mento e rilasciato degli assegni. Il professionista aveva mancato ai doveri di lealtà e correttezza, in- trattenendo rapporti con persona diversa dalla con- troparte, priva di difensore e perciò non in grado di valutare pienamente le conseguenze dei propri atti. Il comportamento tenuto dall'incolpato nella vicenda era ancora più censurabile, sotto il profilo della 11 serietà, diligenza e dignità professionali, se si considera che egli aveva iniziato un'azione esecutiva nonostante la M ottemperasse puntualmente agli obblighi assunti, е ממת aveva restituito alla stessa gli assegni, che erano stati rilasciati in via transattiva circa l'addebito di cui al capo 2 l'incolpato aveva hem consiglio dell'Or- ammesso di non aver fornito al richiestigli. Tale omissione co- dine i chiarimenti statuisce illecito disciplinare, non essendo giusti- ficato da esigenze di difesa, in quanto interviene in un momento anteriore all'inizio del procedimento ed è contarria ai principi di solidarietà e collaborazione che impongono al professionista il rispetto delle di- sposizioni impartite dai competenti organi nell'at- tuazione dei loro fini istituzionali. Avverso tale sentenza l'avvocato B ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sette mezzi d'an- nullamento. Le autorità intimate non hanno svolto attività difensi- va in questa sede. § 2. I motivi di ricorso 12 Denunciando omessa, insufficiente, contraddittoria mo- tivazione, nonché eccesso di potere e violazione di legge, il ricorrente deduce: I. in relazione ai capi 10, 11 e 12: il Consiglio Nazionale Forense avrebbe omesso di con- کما siderare che la M, pur essendosi impegnata al pagamento totale del debito del coniuge, aveva ri- lasciato assegni che coprivano soltanto una parte di tale debito. Dalle dichiarazioni rese dalla stessa M al consiglio dell'Ordine risultava, inol- tre, che ella non aveva intenzione di adempiere; la decisione avrebbe erroneamente ritenuto che gli assegni fossero stati rilasciati in luogo dell'adem- pimento, dando luogo ad un accollo con espressa libe- razione del debitore. Un accettazione transattiva non era mai avvenuta, non avendo l'avv.B parteci- pato alle trattative con la M con cui sol- tanto la collaboratrice e figlia L aveva trattato ), anche perché gli assegni erano stati rilasciati dalla M di propria iniziativa. Dal tenore della scrittura si evincerebbe, inoltre, che la Mo- scatelli si impegnava al saldo del debito, e che 13 l'importo degli assegni costituiva soltanto un accon- to sull'importo dovuto; gli assegni non potevano esgere restituiti perchè erano stati consegnati al R, il quale vantava un credito assai superiore all'importo dei titoli; la procedura esecutiva era ancora in corso, e né il debitore, né la M avevano provveduto al pȧ- gamento di quanto ancora dovuto; hour la M non aveva mai ottemperato ai ripetuti inviti a lei rivolti a presentarsi in studio e a de- finire la pratica in corso. Tanto che egli si era ri- fiutato di assisterla in altra vicenda, ove tale de- finizione non fosse intervenuta ; dall'intervento della M non sarebbe deriva- to per l'avv. B alcun indebito vantaggio o arricchimento; in relazione al capo 4: I. affermando che il professionista non avrebbe adempiu- to all'obbligo di informare la controparte, il Con- siglio Nazionale Forense non avrebbe tenuto conto delle dichiarazioni rese dallo stesso al consiglio dell'Ordine, secondo cui egli aveva dato adeguate 14 informazioni ad un socio della SIMEC, né della lette- ra del 17 marzo 1995, nella quale veniva specificato 1'importo ancora dovuto e fissato il termine per il pagamento della differenza a saldo. Il precetto, in veniva notificato dopo 18 difatto del pagamento, giorni da tale scadenza; поп si sarebbe considerato il comportamento della SIMEC, che, nella lettera del 15 aprile 1995, aveva hay preannunciato il saldo chiedendo uno sconto. Ciò di- площу mostrerebbe l'intenzione della debitrice di temporeg- giare, essendo essa a conoscenza di quanto dovuto, risultante dal decreto ingiuntivo e dalla specifica- zione delle spese ed onorari in esso contenuta. Tanto è vero che la SIMEC non aveva mosso in proposito al- cuna rimostranza, finendo col pagare quanto richie- sto. § 3. Motivi della decisione Le censure del ricorrente non meritano accoglimento. Pur denunciando violazione di norme di legge e di prin- eccesBO di potere, il ricorso cipi giuridici, nonché richiesta di diversa ricostru- contiene soltanto una 15 zione dei fatti о di una loro diversa valutazione, esulante dai poteri del giudice di legittimità. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite da ul- time, sentenze 6 aprile 2001, n. 150, e 10 dicembre 2001, n.15601 ), il controllo di legittimità sulle de- cisioni del Consiglio Nazionale Forense può avvenire solo nei limiti segnati dagli articoli 56 del r.d.l. 27 novembre 1933, n.1578, convertito nella legge 22 gen- naio 1934, n.36, e 111 Cost., nel cui ambito non è com- preso un sindacato sulla sufficienza e congruità della motivazione. Sempre secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'accertamento dei fatti, il loro ap- prezzamento e rilevanza, come pura la scelta della san- zione sono riservati all'esclusiva competenza degli or- gani forensi. Orbene, la decisione impugnata contiene una motivazione non illogica e priva di errori giuridici in relazione a tutti i punti evidenziati nel ricorso, per cui la stessa dave ritenersi immune da vizi di legittimità. Neppure può costituire oggetto di sindacato della Corte sotto il profilo della motivazione o della violazione di legge l'enunciazione della regola deontologica se- condo cui l'avvocato ha il dovere di tenere un compor- tamento corretto nei confronti della controparte così come verso il proprio cliente. 16 A parte il rilievo che tale censura è stata espressa- mente svolta soltanto in sede di discussione orale, Bi deve, comunque, osservare che, come le Sezioni Unite hanno ritenuto nella sentenza n.15601/ 01, sopra cita- ta, la legge professionale art.38, primo comma, del r.d.l. n. 1578/1933 ) descrive le condotte discipli- narmente sanzionabili mediante clausola generale abusi o mancanze nell'esercizio della professione o comunque fatti non conformi alla dignità e al de- пгcoro professionale ), nell'ambito della quale spetta hard agli organi forensi l'individuazione delle regole deon- tologiche e delle condotte concretamente sanzionabili, individuazione che può essere Boggetta soltanto ad un controllo di ragionevolezza da parte del giudice di le- gittimità. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Non avendo le autorità intimate svolto attività difen- siva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese

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