Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 04912

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 15/02/2022, n. 04912
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04912
Data del deposito : 15 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nte Rep. SENTENZA CLCX-e- _ 9(1 sul ricorso iscritto al numero 1214 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto da ELSA S.r.l. (C.F.: 02053640682), in persona del legale rappresentante pro tempore, M C rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati A F (C.F.: FRT NNT 51R59 G555Z) e A V (C.F.: VLP NTN 54R27 F646R) -ricorrente- nei confronti di P V (C.F.: PRN VNC 57P12 C4743) GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI — G.S.E. S.p.A. S.r.l. (C.F.: 05754381001), in persona del legale rappresen- tante pro tempore -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pescara n. 775/2019, pubblicata in data 20 maggio 2019;
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 16 dicembre 2021 dal consigliere A T;
letta la requisitoria scritta pubblico ministero, in persona del 2gt-k sostituto procuratore generale dott. A M S, che ha Ric. n. 1214/2020 - Sez.

3 - Ud. 16 dicembre 2021 - Sentenza - Pagina 1 di 4 concluso per la cassazione senza rinvio della decisione impu- gnata, perché l'azione non poteva essere proposta.

Fatti di causa

La Elsa S.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., nel corso di un processo di esecuzio- ne forzata promosso nei suoi confronti da V P, nelle forme del pignoramento presso terzi, con riguardo ai crediti vantati dalla società debitrice nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.. L'opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pescara. Ricorre la Elsa S.r.l., sulla base di un unico motivo. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall'art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 10 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall'art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art.378 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale si denunzia «Viola- zione e falsa applicazione dell'art. 543 cpc anche in relazione all'art. 24 Cost. ed all'art. 488 cpc (art. 360, n. 3, cpc)».
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