Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/02/2020, n. 06800
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B R nato a Santa Maria Capua Vetere il 01/03/1984 avverso la sentenza del 11/01/2019 della Corte Appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A C;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore P L che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello dell'Aquila, a seguito di gravame interposto dall'imputato R B avverso la sentenza emessa in data 21.9.2017 dal Tribunale di Lanciano, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole dei reati di evasione (capo a), resistenza e oltraggio a p.u. (capo b) e lesioni personali aggravate a p.u. (capo c), danneggiamento aggravato (capo d) e lesioni personali aggravate (capo e) condannato a pena di giustizia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce: 2.1. Violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'art. 47-ter O.P. in luogo dell'art. 385 cod. pen., risultando l'imputato - oltre alla misura cautelare - al contempo in detenzione domiciliare con possibilità di recarsi al lavoro presso il bar.2.2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 341-bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla presenza di soggetti diversi dai pp.uu. ingiuriati ai fini della configurabilità dell'oltraggio, non risultando in atti la presenza di P T e del fidanzato, sopraggiunti solo quando il B era stato già fatto salire in auto.
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