Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/02/2020, n. 06239
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso presentato da M G, nato a Narcao (CA) il 09/05/1964 avverso la sentenza del 24/10/2019 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale R F G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'estradando l'avv. G C, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione formulata dall'autorità governativa della Repubblica Federale della Germania, pervenuta in Italia il 27/06/2019, con riferimento al mandato di arresto emesso il 23/01/2001 dalla Pretura di Grob-Gerau (Germania) nei confronti di G M, tratto in arresto in Italia il 04/05/2019 e di seguito sottoposto alla misura della custodia in carcere. Rilevava la Corte territoriale come sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina del codice di rito e della Convenzione europea di estradizione del 1957 (applicabile in luogo della legge n. 69 del 2005, in ragione della data di commissione del reato e di emissione del mandato di arresto) per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, avendo l'autorità richiedente dimostrato che il reato, per il quale il prevenuto era stato indagato, era quello di rapina ad una banca tedesca commesso con l'uso delle armi e da più persone 1'8 febbraio 2000 a Morfelden Walldorf, delitto per il quale non era ancora decorso il termine di prescrizione;
e che la condanna era basata sulla documentazione video acquisita a mezzo di una camera posta all'interno di quell'istituto di credito, raffigurante i tre rapinatori, nonché dagli accertamenti compiuti dai carabinieri di Novara che avevano riconosciuto due dei tre autori di quel reato, tra cui appunto il M.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre articolati punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 628, comma 3, cod. pen. 705 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale distrettuale erroneamente ritenuto che il reato per il quale il prevenuto è stato condannato in Germania, contestato ai sensi degli art. 249 e 250, comma 2, del codice penale tedesco, non si fosse prescritto, benché in ragione della disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito, il termine di prescrizione era di 15 anni per il delitto di rapina aggravata dal solo uso di armi;
nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. e alle norme della suddetta Convenzione, per avere la Corte piemontese ritenuto di accogliere la richiesta di estradizione, sulla base di generici indizi di colpevolezza, fondando tale valutazione solo sugli esiti di una verifica che i
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale R F G, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'estradando l'avv. G C, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino dichiarava sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione formulata dall'autorità governativa della Repubblica Federale della Germania, pervenuta in Italia il 27/06/2019, con riferimento al mandato di arresto emesso il 23/01/2001 dalla Pretura di Grob-Gerau (Germania) nei confronti di G M, tratto in arresto in Italia il 04/05/2019 e di seguito sottoposto alla misura della custodia in carcere. Rilevava la Corte territoriale come sussistessero tutte le condizioni previste dalla disciplina del codice di rito e della Convenzione europea di estradizione del 1957 (applicabile in luogo della legge n. 69 del 2005, in ragione della data di commissione del reato e di emissione del mandato di arresto) per accogliere quella richiesta di estradizione passiva, avendo l'autorità richiedente dimostrato che il reato, per il quale il prevenuto era stato indagato, era quello di rapina ad una banca tedesca commesso con l'uso delle armi e da più persone 1'8 febbraio 2000 a Morfelden Walldorf, delitto per il quale non era ancora decorso il termine di prescrizione;
e che la condanna era basata sulla documentazione video acquisita a mezzo di una camera posta all'interno di quell'istituto di credito, raffigurante i tre rapinatori, nonché dagli accertamenti compiuti dai carabinieri di Novara che avevano riconosciuto due dei tre autori di quel reato, tra cui appunto il M.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il M, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale, con tre articolati punti, ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 628, comma 3, cod. pen. 705 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte territoriale distrettuale erroneamente ritenuto che il reato per il quale il prevenuto è stato condannato in Germania, contestato ai sensi degli art. 249 e 250, comma 2, del codice penale tedesco, non si fosse prescritto, benché in ragione della disciplina vigente all'epoca di commissione dell'illecito, il termine di prescrizione era di 15 anni per il delitto di rapina aggravata dal solo uso di armi;
nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 705 cod. proc. pen. e alle norme della suddetta Convenzione, per avere la Corte piemontese ritenuto di accogliere la richiesta di estradizione, sulla base di generici indizi di colpevolezza, fondando tale valutazione solo sugli esiti di una verifica che i
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi