Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2010, n. 3681

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Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti "endoaziendali", caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Tale divieto si applica anche agli appalti concessi dalle Ferrovie dello Stato successivamente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985, n. 210, senza incontrare limiti nella disciplina dettata dall'art. 2, primo comma, lett. i) (speciale e posteriore rispetto all'art. 1 della legge n. 1369 del 1960), la quale, pur conferendo ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell'organizzazione delle Ferrovie ed alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale, non ha, tuttavia, inteso consentire all'Ente Ferrovie dello Stato più di quanto non fosse consentito all'imprenditore privato in tema di appalti di mano d'opera.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2010, n. 3681
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3681
Data del deposito : 17 febbraio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14762-2007 proposto da:
TRENITALIA S.P.A. e RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE UMBERTO TUPINI 113, presso lo studio dell'avvocato CORBO NICOLA, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
AR SS, BR ER, ON AV, AI LA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato SEMINAROTI ALDO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato SEROTTI CRISTINA giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

e contro
COOPERATIVA PORTABAGAGLI S.C.A.R.L.;

- intimata -
avverso la sentenza n. 1345/2006 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/10/2006 R.G.N. 1739/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito l'Avvocato CORBO NICOLA;

udito l'Avvocato SEMINAROTI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Le società TR e RE ER IT, succedutesi nel tempo quali (presunte) datrici di lavoro dei lavoratori in epigrafe, hanno impugnato, con articolate argomentazioni, la sentenza del Tribunale di Firenze che, in accoglimento della domanda degli appellati lavoratori e valutata la sussistenza di appalti vietati di mera manodopera tra le società e la Cooperativa Portabagagli s.c. a r.l., ha dichiarato che tra i lavoratori e F.S. S.p.A., e R.F.I. e successivamente TR S.p.A. era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1. 10.91 per AR, BA ed Emolai e dal 1.9.91 per TT, ed ha condannato le predette società al pagamento delle differenze retributive maturate nei limiti della prescrizione quinquennale. AR e RT si sono costituiti, resistendo al gravame, di cui hanno chiesto il rigetto.
La Cooperativa Portabagagli è rimasta contumace.
Con sentenza del 10-12 ottobre 2006, l'adita Corte di Appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione.
A tal fine, dopo aver ricordato una serie di pronunce di merito e di legittimità in ordine alla configurabilità di una intermediazione vietata di manodopera, la sentenza ha osservato che "l'indagine di merito dei singoli rapporti sottoposti al vaglio giudiziale "deve essere svolta alla luce "della misura di imprenditorialità con cui viene realizzato l'appalto", tenendo conto "dell'impiego di mezzi, strumenti e capitali nonché dell'autonomia gestionale nella realizzazione dell'opus".
Muovendo da questa premessa la Corte ha ritenuto configurabile una intermediazione illecita di mano d'opera, allorché sia "oggettivamente ineluttabile che la gestione operativa del lavoratore sia affidata alla Società ferroviaria, ancorché quella amministrativa permanga in capo all'appaltatore":
situazione che, secondo la Corte, si sarebbe verificata per le mansioni di fattorino (AR) di addetto alle pulizie ed alle sale di aspetto (AR, BA ed Emolai), di recupero oggetti incustoditi e distribuzione biglietti ed abbonamenti (Emolai), di addetto ai passaggi a livello ed alle informazioni ed annunci sonori (espletate da tutti e quattro i lavoratori), di manutentore di linea (BA), di carico e scarico merci (TT).
Dando riscontro ai vari motivi di gravame, ha affermato la sicura applicabilità della L. n. 1369 del 1960 anche alle Cooperative di lavoro ed ha osservato che, nella specie, dalle deposizioni dei testi emergeva avere i quattro appellati utilizzato "in linea pressoché esclusiva" strumenti e strutture del committente e che tale circostanza costituiva "ineludibile elemento interpretativo" circa l'assenza di imprenditorialità del datore di lavoro: da

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