Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 25793
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Nel mutuo di scopo, sia esso legale o convenzionale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia collegato il cd. contratto di ausilio, di alcune norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità sotto quest'ultimo profilo.
Sul provvedimento
Testo completo
25 793/15 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 15255/2009 Cron.25793 PRIMA SEZIONE CIVILE C.I. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. FABRIZIO FORTE · Presidente -Ud. 18/11/2015 Dott. VITTORIO RAGONESI Consigliere PU Dott. ANTONIO VALITUTTI Rel. Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15255-2009 proposto da: SA NI (c.f. [...]), DI NG (c.f. [...]), OV CI (c.f. [...]), quest'ultimo in proprio e nella qualità di liquidatore della SA S.R.L. IN elettivamente domiciliati in ROMA,LIQUIDAZIONE, VIALE DEL VIGNOLA 5, presso l'avvocato LIVIA RANUZZI, 2015 che li rappresenta e difende, giusta procura speciale 1890 per Notaio dott. GIACOMO LAURORA di ROMA Rep.n. 62544 del 5.11.2015;
- ricorrenti -
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contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (P.I. 09339391006), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI presso l'avvocato LUCA FALIVENA, che la 18, rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio dott. MARIO LIGUORI di ROMA Rep.n. 160346 del 14.7.2009;
controricorrente - avversO la sentenza n. 1915/2008 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 08/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/11/2015 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito, per i ricorrenti, l'Avvocato RANUZZI LIVIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato PIROTTINA con delega verbale, che ha chiesto il rigettoDAVIDE, del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO.
1. Con atto di citazione notificato il 23 luglio 1999, SA I- co, AN DI e la SA s.r.l. convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., chie- dendo dichiararsi la nullità, per difetto o illiceità della causa, ai sensi degli artt. 1418 e 1343 c.c., del contratto di finanziamento agevola- to ex legge 25 luglio 1952 n. 949, stipulato in data 3 ottobre 1997, con condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto, nonché al risarci- mento dei danni subiti.
1.1. Il Tribunale adito, con sentenza n. 30227/2003, depositata il 24 settembre 2003, accoglieva parzialmente la sola domanda della SA s.r.l., compensando in parte le spese di lite.
2. Avverso tale decisione proponevano appello SA IC, AN DI e la SA s.r.l., che veniva parzialmente accolto limitatamente al regolamento delle spese processuali nei confronti della società dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. - 1915/2008, depositata l'8 maggio 2008. 2.1. Il giudice di seconde cure riteneva che la già avvenuta esecu- zione, all'atto dell'erogazione del finanziamento, delle opere di ri- strutturazione del laboratorio artigiano da parte dell'SA, non comportasse la nullità del contratto del 3 ottobre 1997, e che man- casse agli atti la prova dell'esistenza oltre al contratto di conto - corrente del 22 ottobre 1993 - di un ulteriore contratto di apertura di credito, in relazione al quale sarebbero stati applicati dalla banca interessi extralegali.
3. Per la cassazione della sentenza n. 1915/2008 hanno proposto, quindi, ricorso SA IC, AN DI e NO RO, quale liquidatore della SA s.r.l., nei confronti della Banca Nazio- nale del Lavoro s.p.a., affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c.
4. La società resistente ha replicato con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO - 2 1. Con i primi tre motivi di ricorso-che, per la loro evidente con- nessione, vanno esaminati congiuntamente - SA IC, AN DI e NO RO, quale liquidatore della SA s.r.l., denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 1. n. 949 del 1952, 1418, comma 2, 1418, comma 1, e 1343 c.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
1.1. Avrebbe, invero, errato la Corte di Appello, a parere dei ricor- renti, nel ritenere che il contratto di finanziamento, stipulato con la Banca Nazionale del Lavoro in data 3 ottobre 1997, non fosse affet- to da nullità per mancanza o illiceità della causa. Trattandosi, inve- ro, di contratto di mutuo di scopo legale, secondo la previsione dell'art. 33 della I. n. 949 del 1952, la richiesta ed erogazione del finanziamento sarebbero dovute avvenire prima della ristrutturazio- ne del laboratorio artigiano e dell'acquisto delle scorte, cui era fina- lizzata la concessione del mutuo in questione. Sicchè, essendo - nella specie - la realizzazione delle opere suindicate e l'acquisto del- le relative scorte avvenuta nell'anno 1996, ne conseguirebbe che il contratto di mutuo stipulato nel 1997, ossia dopo che erano già sta- ti realizzati gli interventi cui si sarebbe dovuto finalizzare il finan- ziamento agevolato richiesto, sarebbe da considerarsi nullo per mancanza di causa o per contrasto con norme imperative (artt. 33 I. 949 del 1952, 1343 e 1418 c.c.). L'operazione in questione sa- rebbe stata, difatti, posta in essere, non per le finalità previste dalla legge succitata, ma al solo scopo di consentire ai mutuatari di ripia- nare le esposizioni dei vari conti correnti intestati a società del gruppo SA, 1.2. Da quanto suesposto discenderebbe, altresì, la nullità del con- trato accessorio di avallo, stipulato con emissione di vaglia cam- biari da parte di IC SA, avallati da AN DI a ga- -OV ranzia del suddetto mutuo del 3 ottobre 1997. 1.3. Sarebbe, pertanto, palese- ben al contrario di quanto erro- neamente ritenuto dalla Corte di Appello - l'interesse dei ricorrenti 2 3 alla declaratoria di nullità del contratto di finanziamento in questio- ne, derivando da