Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 25/05/2021, n. 14246
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21362/2016 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.: 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (2_ 2,3 80224030587), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è domiciliata;
- ricorrente -
d-oZi
Contro
FERDINANDO ISERNIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina M.R. Ursillo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. O V in Roma, Via Crescenzio n. 107;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1543/15/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 18/2/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. S P;
Ritenuto che
1. L'Agenzia delle entrate notificava a FERDINANDO ISERNIA, nella sua qualità di commercialista, l'avviso di contestazione per omessa e/o tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali - anno di imposta 2005 - con conseguente sanzione di C. 516,00 per ogni dichiarazione per un totale di C. 18.060,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. 2. Avverso il suindicato avviso il contribuente proponeva ricorso deducendo, tra l'altro, che il ritardato invio costituiva una violazione meramente formale e l'illegittimità del cumulo materiale applicato dall'Amministrazione.
3. La CTR della Campania, con sentenza n. 1543/15/2016, depositata il 18/2/2016, accoglieva l'appello proposto dal contribuente e, per l'effetto, riformava la sentenza di primo grado, sul rilievo della natura meramente formale della violazione commessa dall'appellante e, quindi, della applicabilità, quanto alla determinazione della relativa sanzione, del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997. 3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. La contribuente ha depositato controricorso.
5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. L'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.
7 -bis del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 3, comma 7, del d.p.r. n. 322 del 1998 e dell'art.8 della I. n. 689 del 1981. La ricorrente muove dal presupposto che l'art.
7 -bis cit., norma di carattere speciale che deroga agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 invocate dall'ISERNIA, sanziona il professionista, come è il commercialista odierno controricorrente, che trasmette oltre il termine di trenta giorni e, dunque, con ritardo la dichiarazione a lui affidata dal contribuente-cliente. A parere dell'Agenzia delle entrate l'invio da parte dell'ISERNIA oltre il suindicato termine dei files (contenenti ciascuno una singola dichiarazione) costituisce una violazione sostanziale e non meramente formale rispetto alla quale è del tutto irrilevante la circostanza se tale violazione abbia comportato effetti quanto alla determinazione della base imponibile e/o al versamento del tributo. Sotto il profilo sanzionatorio la ricorrente ritiene, poi, corretta l'applicazione del cumulo materiale per effetto del quale si è provveduto alla somma delle sanzioni applicate per
- ricorrente -
d-oZi
Contro
FERDINANDO ISERNIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina M.R. Ursillo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. O V in Roma, Via Crescenzio n. 107;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1543/15/2016 della Commissione Tributaria Regionale della Campania, depositata il 18/2/2016;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2021 dal Consigliere Dott. S P;
Ritenuto che
1. L'Agenzia delle entrate notificava a FERDINANDO ISERNIA, nella sua qualità di commercialista, l'avviso di contestazione per omessa e/o tardiva trasmissione telematica di dichiarazioni fiscali - anno di imposta 2005 - con conseguente sanzione di C. 516,00 per ogni dichiarazione per un totale di C. 18.060,00 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. n. 241 del 1997. 2. Avverso il suindicato avviso il contribuente proponeva ricorso deducendo, tra l'altro, che il ritardato invio costituiva una violazione meramente formale e l'illegittimità del cumulo materiale applicato dall'Amministrazione.
3. La CTR della Campania, con sentenza n. 1543/15/2016, depositata il 18/2/2016, accoglieva l'appello proposto dal contribuente e, per l'effetto, riformava la sentenza di primo grado, sul rilievo della natura meramente formale della violazione commessa dall'appellante e, quindi, della applicabilità, quanto alla determinazione della relativa sanzione, del cumulo giuridico ex art. 12 d.lgs. n. 472 del 1997. 3. Avverso tale sentenza l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
4. La contribuente ha depositato controricorso.
5. In prossimità della camera di consiglio la contribuente ha depositato memoria.
Considerato che
1. L'Agenzia delle entrate deduce, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art.
7 -bis del d.lgs. n. 241 del 1997, dell'art. 3, comma 7, del d.p.r. n. 322 del 1998 e dell'art.8 della I. n. 689 del 1981. La ricorrente muove dal presupposto che l'art.
7 -bis cit., norma di carattere speciale che deroga agli artt. 5 e 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 invocate dall'ISERNIA, sanziona il professionista, come è il commercialista odierno controricorrente, che trasmette oltre il termine di trenta giorni e, dunque, con ritardo la dichiarazione a lui affidata dal contribuente-cliente. A parere dell'Agenzia delle entrate l'invio da parte dell'ISERNIA oltre il suindicato termine dei files (contenenti ciascuno una singola dichiarazione) costituisce una violazione sostanziale e non meramente formale rispetto alla quale è del tutto irrilevante la circostanza se tale violazione abbia comportato effetti quanto alla determinazione della base imponibile e/o al versamento del tributo. Sotto il profilo sanzionatorio la ricorrente ritiene, poi, corretta l'applicazione del cumulo materiale per effetto del quale si è provveduto alla somma delle sanzioni applicate per
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