Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24641

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/06/2023, n. 24641
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24641
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA LI (ALIAS GENGE) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo c ,

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città, che - ritenuto l'imputato colpevole di innumerevoli reati di furto consumato e tentato in abitazione, commessi da solo o in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati, in varie località del Trentino, tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 - dichiarava AI IU delinquente abituale e gli applicava la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato per i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., in ordine all'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza della colonia agricola in caso di dichiarazione di delinquenza abituale senza possibilità di valutare misure di sicurezza meno afflittive. Le statuizioni della Corte costituzionale in materia di misure cautelari - in particolare laddove stigmatizzano la violazione del principio del minor sacrificio necessario - devono ritenersi senz'altro riferibili anche alle misure di sicurezza detentive, non rinvenendosi alcuna differenza qualitativa tra l'una e l'altra tipologia di privazione della libertà personale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 103 e 216 cod. pen, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale al fine della dichiarazione di delinquenza abituale e della conseguente applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola. Già nell'atto di appello, si è evidenziata l'insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale dell'imputato, specificandosi che non può ritenersi sufficiente, al fine del giudizio sulla pericolosità sociale del reo, il richiamo alle modalità di commissione del reato e ai precedenti penali del condannato. Non risultano sufficienti a fondare l'anzidetta valutazione di pericolosità gli elementi considerati dalla Corte di appello.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di

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