Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/2023, n. 50817
Sentenza
14 dicembre 2023
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14 dicembre 2023
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Massime • 1
Nel giudizio di legittimità, laddove risulti l'inutilizzabilità di prove illegalmente assunte, è consentito ricorrere alla cd. "prova di resistenza", valutando se, espunte le prove inutilizzabili, la decisione sarebbe rimasta invariata in base a prove ulteriori, di per sé sufficienti a giustificare la medesima soluzione adottata. (Fattispecie in tema di guida in stato di ebbrezza e di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, in cui la Corte ha ritenuto la decisione immune da censure, non risultando la condanna pregiudicata dall'espunzione dal compendio probatorio delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto, erroneamente ritenute utilizzabili, posto che il giudizio di primo grado era stato definito con rito ordinario).
Sul provvedimento
Testo completo
5 0817-23 REPUBBLICA ITALIANA IN CALCE In nome del Popolo Italiano ANNOTAZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez.2195/23 Patrizia Piccialli U.P. 14/12/2023 Donatella Ferranti R.G.N. 28330/2023 Loredana Miccichè Attilio Mari -Relatore - Gennaro Sessa ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ST RD, nato a [...] il [...], avverso la sentenza in data 07/02/2023 della Corte di appello di Firenze;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Sabrina Passafiume, ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 07/02/2023, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del precedente 01/03/2022, con cui il Tribunale di Lucca aveva affermato la penale responsabilità di ST RD in ordine alle contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, aggravate dall'aver causato un sinistro stradale e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dello ST, avv.to Francesco Stefani, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità e, in specie, del disposto di cui agli artt. 63 e 191 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'imputato nell'immediatezza dei fatti. Rileva, in proposito, che nella decisione della Corte territoriale l'affermazione della penale responsabilità dello ST sarebbe stata illegittimamente basata, oltre che sul fatto che costui era l'unico individuo trasportato in ospedale per le cure rese necessarie dal sinistro, anche sul contenuto delle dichiarazioni, di tenore confessorio, dallo stesso rese nell'immediato, contraddittoriamente ritenute utilizzabili, posto che il verbale in cui risultavano trasfuse non è incluso nel novero degli atti irripetibili ex art. 431 cod. proc. pen. e che il giudizio di primo grado era stato definito con rito ordinario.
3. Il medesimo difensore ha depositato poi, in data 29/11/2023, una memoria di replica alle conclusioni scritte