Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/10/2020, n. 22786
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la seguente SENTENZA sul ricorso 29067-2015 proposto da: D'A T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentato e difeso dall'avvocato M F;ricorrente principale - con troricorrente incidentale 2020 contro 234 TRENITALIA S.P.A. C.F. 05403151003, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato A M, che la rappresenta e difende;controri corrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 514/2015 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 09/06/2015 R.G.N. 1112/2011;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2020 dal Consigliere Dott. F G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. P M che ha concluso per inammissibilità in subordine rigetto del ricorso principale, accoglimento del terzo e del quarto motivo del ricorso incidentale, inammissibilità o rigetto nel resto;udito l'Avvocato G G' per delega verbale Avvocato A M. r..g. n. 29067/2015 FATTI DI CAUSA 1. Tommaso D'Auria ottenne dal Tribunale di Lamezia Terme un decreto con il quale si ingiungeva a Trenitalia s.p.a. di pagare la somma di C 100.009,08 a titolo di differenze retributive maturate a far data dal 1994 in relazione al rapporto di lavoro la cui esistenza era stata accertata con sentenza dello stesso Tribunale che, accertata una interposizione fittizia di mano d'opera, aveva condannato la società committente al pagamento delle differenze retributive. 2. La Corte di appello di Catanzaro investita dell'appello da parte di Trenitalia lo ha accolto in parte e, preso atto del fatto che la sentenza che aveva condannato al pagamento delle differenze retributive era stata in parte riformata in appello con limitazione alle somme non prescritte, maturate dopo il 21.2.1997, ha revocato il decreto e ridotto la condanna ad C 80.221,19 così rideterminati gli importi dovuti in relazione alla prescrizione accertata e coperta dal giudicato. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che la sentenza di condanna al pagamento delle retribuzioni maturate fino all'effettiva riammissione in servizio non poteva essere messa direttamente in esecuzione in quanto era necessaria una distinta domanda giudiziale per la quantificazione del credito, sulla base delle tabelle salariali del contratti collettivi succedutisi nel tempo che correttamente era stata avanzata dal D'Auria con il decreto ingiuntivo. 2.2. Ha poi ritenuto che le carte di libera circolazione, riconosciute, seppur a titolo di liberalità, a tutti i dipendenti in servizio come forma di compartecipazione all'utile aziendale, rientrano tra gli elementi da computare nel calcolo delle retribuzioni da corrispondere. 2.3. Ha verificato infine che dalle somme chieste erano stati già detratti gli importi altrimenti percepiti dal lavoratore ed ha scomputato dal conteggio le sole somme prescritte. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Tommaso D'Auria affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Trenitalia s.p.a. che propone ricorso incidentale al quale oppone difese con controricorso Tommaso D'Auria. RAGIONI DELLA DECISIONE 4. Con il ricorso principale Tommaso D'Auria formula le seguenti censure:r.g. n. 29067/2015 4.1. Con il primo motivo di ricorso, con riferimento all'art. 112 primo periodo cod. proc. civ., si deduce che Trenitalia, nel corso del giudizio, non aveva mai eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati con il decreto ingiuntivo. Pertanto la Corte di appello sarebbe incorsa nel vizio di ultrapetizione denunciato per aver decurtato dagli importi azionati somme proporzionalmente imputate al periodo antecedente il 21.2.1997 senza tenere conto, inoltre, del fatto che gli importi riportati nel decreto ingiuntivo tenevano conto della prescrizione quinquennale, essendo stati calcolati a far data dal 1 marzo 1997. Sottolinea poi che la società avrebbe potuto e dovuto, quanto meno all'atto della proposizione dell' appello, eccepire l'intervenuta prescrizione che la sentenza di appello presupposta al decreto ingiuntivo aveva esplicitato. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza perché non avrebbe considerato, nel ritenere prescritte parte delle somme azionate, che quella di prescrizione è un'eccezione in senso stretto che, non essendo stata sollevata ritualmente nel giudizio, non avrebbe potuto essere presa in considerazione e dunque la Corte di appello era incorsa nella violazione dell'art. 112 secondo periodo cod. proc. civ.. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso il D'Auria denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. in relazione agli artt. 414, 416, 436 cod. proc. civ. per non aver preso in considerazione il fatto, reiteratamente esplicitato e non contestato, che la pretesa azionata era relativa a somme maturate a decorrere dal 1marzo 1997 ed i conteggi erano stati sviluppati nel decreto ingiuntivo tenendo conto di tale decorrenza. Trascurando di considerare tale decisiva circostanza di fatto la Corte di merito era perciò incorsa nella denunciata violazione di legge. 4.4. Con il quarto motivo di ricorso, infine, ancora con riguardo all'intervenuta riduzione delle somme, si deduce la violazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. poiché la Corte di merito avrebbe trascurato di considerare che se le tabelle allegate ai conteggi del ricorso monitorio, non contestati dalla società, partono effettivamente dal 1994 tuttavia il riepilogo del dovuto tiene conto solo delle somme maturate a decorrere dal marzo 1997. Specificatamente con riferimento al controvalore delle carte di libera circolazione i conteggi riferiti alle somme dovute dal 1997 al 2007 per il primo anno erano limitati a soli dieci mesi restando così fuori dal calcolo le somme prescritte.r.g. n. 29067/2015 4.5. Con l'ultimo motivo di ricorso, infine, il D'Auria deduce che, erroneamente, la . sentenza di appello ha disposto la compensazione delle spese quale conseguenza dell'errato ricalcolo delle somme spettanti per differenze retributive.
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