Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/09/2022, n. 36734

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V trib., sentenza 28/09/2022, n. 36734
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36734
Data del deposito : 28 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LOSITO LEONARDO ANTONIO nato a GIOIA DEL COLLE il 01/01/1954 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere G F uditi il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione PAOLA MASTROBERARDINO, che si è riportata alla requisitoria già versata in atti e ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del terzo motivo e il rigetto del ricorso nel resto;
e, per il ricorrente gli avvocati P D L e R B che si sono riportati ai motivi di ricorso e hanno insiste per raccoglimento dello stesso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 5 marzo 2021 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza resa dal G.u.p. del Tribunale di Lodi il 2 luglio 2019, appellata da L A L, ha ridotto ad anni cinque la durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che - per quel che qui rileva - all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta per distrazione e - concesse le circostanze attenuanti generiche, non applicata la recidiva e ritenuta la continuazione tra i predetti reati - lo aveva condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. Avverso la sentenza di appello i difensori dell'imputato hanno proposto ricorso per cassazione con unico atto, formulando quattro motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 1, e 233, comma 1, legge fall. nonché il difetto e la manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione;
e inoltre l'erronea valutazione dell'integrazione della relazione ex art. 33 legge fall. (depositata dal curatore il 28 novembre 2014) e della documentazione prodotta dalla difesa (all'udienza del 27 febbraio 2019).

2.2. Con il secondo motivo sono stati prospettati la violazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1, nonché dell'art. 217, comma 2, legge fallimentare e il vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale e alla mancata derubricazione del fatto nell'ipotesi di bancarotta semplice.

2.3. Con il terzo motivo è stata denunciata la violazione degli artt. 69 e 81 cod. pen. e 219, comma 2, n. 1, legge fall., e la conseguente irrogazione di una pena illegale.

2.4. Con il quarto motivo sono stati dedotti la violazione degli artt. 216, ultimo comma, legge fall. e 133 cod. pen. nonché la mancanza di motivazione, relativamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari. CONSIDERATO IN DIRITTO I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili;
è, invece, fondato - nei termini che si chiariranno - e deve essere accolto il quarto motivo di ricorso.

1. Con il primo motivo, con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ascritto all'imputato, la difesa ha addotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa nel medesimo errore in cui già era incorso il G.u.p. In particolare, a fronte dell'incasso (rappresentato dal curatore del fallimento) da parte della ADDA TRASPORTI s.r.l. di crediti della fallita ADDA TRASPORTI s.n.c., si è ritenutO che ricorra il prescritto dolo, affermando che lo scopo di tale operazione sarebbe stato evitare che le somme in discorso potessero essere aggredite dai creditori della «società subentrante», ossia la ADDA TRASPORTI s.r.I., evidentemente destinata al fallimento nel momento in cui era stata costituita (secondo quanto esposto dal Giudice di primo grado);
e a tale conclusione si sarebbe pervenuti, nonostante con l'atto di appello si sia dedotto che, in maniera illogica, il G.u.p. aveva affermato che l'incasso di somme da parte della ADDA TRASPORTI s.r.l. ne avrebbe consentito la sottrazione ai creditori della stessa società (i quali invece avrebbero potuto aggredirne il patrimonio). La Corte d'appello ha rilevato che la versione difensiva - secondo cui l'incasso di tali somme su un conto di una società diversa rispetto alla fallita sarebbe stata funzionale al pagamento degli stipendi degli autisti nonché a far fronte alla crisi della società - non avrebbe escluso il dolo generico della bancarotta per distrazione, poiché l'imputato era consapevole di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa dalla garanzia delle obbligazioni contratte e quindi di sottrarre le somme ai creditori dell'ADDA TRASPORTI s.n.c. Tuttavia, contro tale assunto deporrebbe il fatto che la ADDA TRASPORTI s.r.l. (che ha ricevuto le somme come destinataria del pagamento indicata dalla ADDA TRASPORTI s.n.c.) non ha pagato debiti propri bensì debiti della medesima società in nome collettivo fallita (in particolare, verso autisti e fornitori, come comprovato dalla difesa con le proprie produzioni) poiché la finalità dell'imputato era «aggirare l'ostacolo» costituito da alcuni pignoramenti sui conti della ADDA TRASPORTI s.n.c. che avrebbero impedito a quest'ultima di poter operare. Ciò escluderebbe ogni intento distrattivo perché mancherebbe la finalità diversa rispetto all'attività di impresa della fallita, posto che invece lo scopo era quello di proseguirla.
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