Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/08/2020, n. 17314

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 19/08/2020, n. 17314
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17314
Data del deposito : 19 agosto 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso 16031-2017 proposto da: NIRO GIOVANNI, CANNARSA STEFANIA, CASERTANO LAURA, CONTENTI ANNA, D'ADAMO LUCIA, DI NIRO MARIAROSARIA, DI PALMA ANTONINO, DI VICO CATERINA, FANELLI DANIELA LUCIA, FERRUCCI CARMINE, GAUDINO ANNA, IACOBUCCI CARMELINA, LOFFREDO DELIA, MADONNA GIOVANNI, MANCINO ANNA,

MARINARO ANGELA

2020 MARIA, MARZILLI ANTONELLA, MISERERE MARIA CARMELA, PAIANO STEFANIA, PETRELLASTEFANIA, PLESCIA ROSANNA, ROCCIA MICHELE, SERIO CARMELA, TILLI DRUSIANA, ZAPPONEILARIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA, 2, presso lo studio dell'avvocato F A, rappresentati e difesi dall'avvocato M M;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;

- controricorrente -

nonchè

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE- DIREZIONE GENERALE, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, MADONNA CARMELA SANTINA, CEZZA DOMENICA FERNANDA, COIA ORESTINA, CONTE FILOMENA, CORNELIO DOMENICO, D'ANGONA IMMACOLATA, DI PAOLO ANNA, DI PASQUALE LIDIA, DI TULLIO RAFFAELLA;
RICCI VINCENZO, RICCI GIUSEPPINA, RICCI PASQUALE, RICCI MICHELE (eredi di FUSILLI LIBERA MARIA);
FATTOREANNUNZIATA, FELACO TERESA, LAPENNA ANNA MARIA, MAREGLIA ANNA LUCIANA, MARTINO GRAZIELLA, MARZILLI GAUDENZIO, MINICHELLO FRANCA, OLIVIERI FRANCO, PIETRUNTI ROBERTO, MIGNONA ADRIANA, SILVAROLI ANNUNZIATA, MIGNOGNA ELDA, TAMILIA ASSUNTA, GENOVESE ANGELINA, CHIOVITTI ANTOELLA, PANICHELLA MARIA, ANIELLO NUNZIATA, LA FRATTA MARIA FEDELE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 90/2017 della CORTE D'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 04/04/2017 R.C.N. 424/2012. R.G. n.: 16031/2017

RILEVATO CHE

1. la Corte d'Appello di Campobasso ha riformato parzialmente la pronuncia del Tribunale della stessa città con la quale erano state rigettate le domande proposte dai ricorrenti meglio indicati in epigrafe, appartenenti al personale docente o A.T.A., finalizzate alla condanna del Ministero dell'Istruzione, Università e della Ricerca Scientifica (Miur) al risarcimento dei danni per la abusiva stipula di plurimi contratti di lavoro a termine e per non esser stata loro riconosciuta, stante la natura a tempo determinato dei rapporti intercorsi, la progressione stipendiale per anzianità di servizio maturata nel tempo;
la Corte territoriale in particolare: - riteneva infondati gli appelli proposti dal personale che era stato medio tempore stabilizzato, avendo i predetti ottenuto il medesimo "bene della vita" per il riconoscimento del quale essi avevano agito in via risarcitoria;
- riteneva infondata altresì, quanto ai predetti lavoratori, la domanda di riconoscimento del diritto alla progressione stipendiale, stante la portata satisfattiva ad ogni effetto dell'avvenuta stabilizzazione;
- confermava il rigetto della domanda coltivata dagli eredi di Tania Fusilli, per essere con essa intercorsi soltanto due incarichi a tempo determinato, peraltro con aspettativa contestuale;
- accoglieva l'appello proposto da Raffaella Di Tullio, Roberto Pietrunti e Drusiana T, i primi due docenti ed il terzo appartenente al personale A.T.A., di condanna del Ministero al risarcimento danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine, sul presupposto che vi era stato superamento della durata complessiva di 36 mesi ed era mancata la stabilizzazione, liquidando in favore dei medesimi rispettivamente tre, cinque e 2,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
- rigettava gli appelli proposti dai lavoratori Domenico Cornelio, Raffaele Gagliardo e Antonio Tommasi, perché i relativi rapporti di lavoro non avevano superato la durata complessiva di 36 mesi;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi