Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/09/2018, n. 22431

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 21/09/2018, n. 22431
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22431
Data del deposito : 21 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18242-2017 proposto da: B C, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA STOPPANI, 1, presso lo studio dell'avvocato A S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;

- ricorrente -

contro

M L, elettivamente domiciliato in ROMA,

LARGO DEI LOMBARDI

4, presso lo studio dell'avvocato A T, rappresentato e difeso dagli avvocati CNCETTO FERRAROTTO e ROCC MAURO TODERO;
- controricorrente nonchè

contro

USITA' D SI DI CATANIA;RG n 18242/2017 - intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1056/2017 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di CATANIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/07/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale STEFANO VISONA', il quale chiede che la Corte, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, con ogni conseguenza di legge.

CNSIDERATO IN FATTO

1.C B ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione nel procedimento instaurato da L M davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sez. staccata di Catania- con il quale il ricorrente contestava la sua mancata ammissione al colloquio ed alla selezione finale per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'Università degli Studi di Catania ,nonché l'assegnazione dell'incarico al B .

2. Nel ricorso per regolamento viene riferito che ,con D.R. 907 del 21/3/2017, l'Università di Catania aveva bandito una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di contratto a tempo determinato per la durata di tre anni dell'incarico di direttore dell'Ateneo e che la commissione di esperti, nominata dal rettore per la valutazione delle candidature e la selezione dei candidati da ammettere al colloquio, non aveva selezionato il dott Maggio il quale lamentava tale fatto e contestava il conferimento dell' incarico al dott. B.

3. Quest'ultimo osserva che la procedura posta in essere per la nomina era caratterizzata da ampia discrezionalità e da un'impronta fortemente fiduciaria, priva delle caratteristiche del concorso, ed espressione di attività negoziale di diritto privato ;
che la commissione di esperti, coadiuvante il rettore nell'effettuare la scelta ,aveva individuato, rispetto alle 24 candidature pervenute , 7 delle quali escluse per difetto dei requisiti di ammissione , 4 candidati,più coerenti alla figura del candidato ideale, non contemplando tra questi il Maggio e che , pertanto, il rettore ,valutate positivamente I RG n 18242/2017 indicazioni fornitegli dalla commissione, aveva individuato nel B il candidato ideale .

4.11 B ha quindi concluso chiedendo affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario .I1 Maggio si è costituito depositando controricorso . La Procura generale ha concluso affinchè la Corte dichiari la giurisdizione del giudice ordinario .

RITENUTO IN DIRITTO

5.Com'è noto, l'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ha devoluto "al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4 [per il personale in regime di diritto pubblico], incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi [...]". Sono rimaste "devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni - nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro [di diritto pubblico]" (art. 63, comma 4)- dalla pubblicazione del bando alla valutazione dei candidati, sino all'approvazione della graduatoria finale che individui i vincitori, mentre le controversie relative agli atti successivi rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
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