Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2991

CASS
Sentenza
29 marzo 1999
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CASS
Sentenza
29 marzo 1999

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Massime • 1

L'offerta della prestazione corrispettiva cui l'art. 2932 cod. civ. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 cod. civ., non può tuttavia consistere in una mera dichiarazione di intenti, quale l'astratta disponibilità dichiarata in comparsa di risposta.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/1999, n. 2991
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2991
Data del deposito : 29 marzo 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano GAROFALO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Matteo IACUBINO - Rel. Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA IA, ER IU, ER NA, ER RA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE SANTO 25, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO SIBILIO, difesi dall'avvocato ANTONINO SCARVACI, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
IMMOBILIARE LA S.a..s. IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL suo LIQUIDATORE, ROMANO RADAELLI, elettivamente domiciliata in ROMA L.GO S.PIO V 16, presso lo studio dell'avvocato ALFONSO PORRETTA, che la difende unitamente all'avvocato MASSIMO FUMEO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 902/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 19/03/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Matteo IACUBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 3-XII-1976 la s.a.s. Immobiliare IC convenne in giudizio avanti al Tribunale di Monza UC US in azione di risoluzione per inadempimento di contratto preliminare di vendita di appartamento sito in Monza, stipulato il 22-02-1973. Lamentò la società istante l'omesso versamento del prezzo convenuto - tranne un acconto di sole L. 1.900.000 - e persino degli oneri condominiali da parte del promissario acquirente, che già era stato immesso nel possesso del bene all'atto della stipula. Il UC, nel resistere alla domanda, dedusse di offrire, a saldo del prezzo dovuto, L. 4.411.172, chiedendo in riconvenzionale pronuncia ex art. 2932 c. Civ.. Il giudice adito, con sentenza non definitiva depositata il 26- 04-1982, dichiarò risolto il contratto per colpa del convenuto, la cui riconvenzionale - conseguentemente - rigettò. Con separata ordinanza la causa venne rimessa sul ruolo istruttorio per la prosecuzione.
Su appello del ER la Corte milanese, con sentenza dep. il 1^ Febb. 1985, in parziale riforma della impugnata sentenza, ritenuto di scarsa importanza l'inadempimento del promissario, rigettò la domanda di risoluzione della società ma confermò la statuizione sulla riconvenzionale, sul riflesso che il predetto non ancora aveva provveduto al completo ed esatto adempimento della sua obbligazione. La s.a.s. Immobiliare IC in liquidazione impugnò tale ultima decisione con ricorso in Cassazione, cui resistè il UC con controricorso.

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