Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/08/2021, n. 22800

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/08/2021, n. 22800
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22800
Data del deposito : 12 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

te C-J-te( ORDINANZA sul ricorso 30357-2019 proposto da: SATOR SRL, GRUPPO DOMINA SRL, SAFE SRL, TOSCANA RE SRL IN LIQUIDAZIONE, COMPAGNIA PARTECIPAZIONE FINANZIARIE SAS DI TOFANELLI SOFIA & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati PIERGIOVANNI MORI, LUCA CIASULLO;

- ricorrenti -

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE TORRI SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 1562/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. M DI MARZIO.

RILEVATO CHE

1. — Toscana Re S.r.l. in liquidazione, Gruppo Domina S.r.l., Sator S.r.l., S.A.F.E. S.r.l. e Compagnia Partecipazione Finanziarie S.a.s. di Tofanelli Sonia & C. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento Immobiliare Torri S.r.l., contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d'appello di Firenze ha. respinto il loro appello avverso ordinanza del locale Tribunale dichiarativa dell'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiunfivo, introdotta dalle società odierne ricorrenti, in conseguenza del decorso del termine perentorio di sei mesi di cui all'articolo 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza, che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. 2. — Non spiega difese il fallimento intimato.

CONSIDERATO CHE

3. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 308 e 354 c.p.c. nonché degli articoli 50 ter e 645 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, versandosi al di fuori dell'ipotesi di rimessione al primo giudice, l'appello fosse inammissibile per avere le società appellanti dedotto la mera nuffità processuale dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, senza svolgere motivi di merito. Ric. 2019 n. 30357 sez. MI - ud. 20-04-2021 -2- Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un motivo di appello.

RITENUTO CHE

4. — Il ricorso è manifestamente fondato. I due motivi possono essere simultaneamente esaminati. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «Secondo il disposto dell'art. 334 cp.c., comma 2, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di njo. rma della senterka che ha pronunciato sull'estin.zione del processo a norma e nelle fò rme dell'art. 308 q9. c.. Quest'ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 cp.c., avverso l'ordinana d'estirkione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se rei ne il reclamo e con ordinarka non impugnabile se l'accoglie. Dal lesto dell'art. 178, comma 2, ... si desume che è soggetta a reclamo l'ordinaria del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudkio e siccome determina la chiusura de/processo in base alla decisione di una questione pregiudkiale attinente al processo art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di senten.za„ quale che sia la forma adottata. Secondo esegesi che si condivide e s'intende ora ribadire (cfr. Cass.nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008,), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 cp.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mei dimpugnaione (Cass. 27 giugno 2007 n.14392;17 maggio 2007 n. 11434;18 gennaio 2003 n. 930;
28 aprile 2004 n. 8092), e, nell'alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l'istarka di nMessione al primo giudice. L'ipotesi rientra, infatti, nell'assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposkioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell'estirkione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell'archetipo tratteggiato dall'art. 308 c.p.c.. Ric. 2019 n. 30357 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- Diversamente accade nel caso, qual è quello di specie, in cui la decisione sia stata assunta dal tribunale in composkione monocratica ma dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 189 cip.c.. La sentena che -, pronunciando l'estinzione definisce 17 giudkio chiude quella fase processuale ai sensi dell'art. 307 c.p.c., e;
quindi non è omologabile al provvedimento adottato nel caso contemplato dall'art.308 c.p.c., in cui il tribunale, in composizione unica, prende atto della causa d'estilkione e pronuncia relativa ordinalka (v. Cass. n. 1434/ 2008,fr.c Cass. n. 4470/1995). Non ' può perciò mutuarne la disciplina né in via estensiva né in via analogica. Il disposto dell'art.354 c.p.c., elenca tassativamente i casi di rimessione al precedente grado di giudkio, che rappresentano numerus clausus, ed è dunque norma di stretta interpretazione» (Cass. 11 novembre 2010, n. 22917). Nel caso in esame: -) si versava in materia estranea alla disciplina dettata dall'articolo 50 bis c.p.c., di guisa che trovava applicazione l'articolo 50 ter dello stesso codice, secondo cui, fuori dei casi previsti da detta norma, il Tribunale giudica in composizione monocratica, esclusa pertanto la praticabilità della strada del reclamo;
-) il giudice monocratico ha dichiarato l'estinzione con ordinanza senza la preventiva precisazione delle conclusioni e senza che la causa fosse stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'articolo 189 c.p.c.;
-) si versava dunque in evidente ipotesi di applicazione dell'articolo 354, secondo comma, c.p.c.;
-) non occorreva dunque che le appellanti formulassero dinanzi al giudice d'appello motivi di merito, non spettando alla Corte d'appello di pronunciare su di essi;
-) ha quindi errato la Corte d'appello a dichiarare inammissibile l'impugnazione per mancata deduzione dei motivi di merito. Ric. 2019 n. 30357 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -4- • Viceversa, la Corte d'appello avrebbe dovuto vagliare se l'estinzione dichiarata dal Tribunale avesse avuto o meno luogo, in dipendenza delle censure spiegate dalle appellanti, provvedendo conseguentemente sul motivo di appello, richiamato qui nel secondo motivo, in forza del quale, comunicata in data 11 novembre 2017 l'ordinanza che aveva dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, il termine di cui all'articolo 289 non era ancora decorso alla data del 5 aprile 2018, in cui era stata resa l'ordinanza di estinzione. 5. — La sentenza è cassata e rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e utt i ir provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
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