Cass. civ., sez. VI, ordinanza 12/08/2021, n. 22800
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Testo completo
te C-J-te( ORDINANZA sul ricorso 30357-2019 proposto da: SATOR SRL, GRUPPO DOMINA SRL, SAFE SRL, TOSCANA RE SRL IN LIQUIDAZIONE, COMPAGNIA PARTECIPAZIONE FINANZIARIE SAS DI OF SO & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAOVUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati PIERGIOVANNI MORI, LUCA CIASULLO;
- ricorrenti -
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO IMMOBILIARE TORRI SRL;
- intimata - avverso la sentenza n. 1562/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.
RILEVATO CHE
1. — Toscana Re S.r.l. in liquidazione, Gruppo Domina S.r.l., Sator S.r.l., S.A.F.E. S.r.l. e Compagnia Partecipazione Finanziarie S.a.s. di TO ON & C. ricorrono per due mezzi, nei confronti del Fallimento Immobiliare Torri S.r.l., contro la sentenza del 25 giugno 2019 con cui la Corte d'appello di Firenze ha. respinto il loro appello avverso ordinanza del locale Tribunale dichiarativa dell'estinzione della causa di opposizione a decreto ingiunfivo, introdotta dalle società odierne ricorrenti, in conseguenza del decorso del termine perentorio di sei mesi di cui all'articolo 289 c.p.c. per la richiesta di integrazione di una precedente ordinanza, che, dichiarando provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, aveva omesso di fissare l'udienza per la prosecuzione del giudizio. 2. — Non spiega difese il fallimento intimato.
CONSIDERATO CHE
3. — Il primo mezzo denuncia violazione degli articoli 308 e 354 c.p.c. nonché degli articoli 50 ter e 645 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che, versandosi al di fuori dell'ipotesi di rimessione al primo giudice, l'appello fosse inammissibile per avere le società appellanti dedotto la mera nuffità processuale dell'ordinanza dichiarativa dell'estinzione, senza svolgere motivi di merito. Ric. 2019 n. 30357 sez. MI - ud. 20-04-2021 -2- Il secondo mezzo denuncia violazione dell'articolo 112 c.p.c. in relazione all'articolo 360, numero 4, c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare su un motivo di appello.
RITENUTO CHE
4. — Il ricorso è manifestamente fondato. I due motivi possono essere simultaneamente esaminati. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che: «Secondo il disposto dell'art. 334 cp.c., comma 2, il giudice d'appello rimette la causa al primo giudice anche nel caso di njo. rma della senterka che ha pronunciato sull'estin.zione del processo a norma e nelle fò rme dell'art. 308 q9. c.. Quest'ultima norma prevede al comma 2 che il collegio, in sede di reclamo proposto ai sensi dell'art. 178 cp.c., avverso l'ordinana d'estirkione assunta dal giudice istruttore, provvede con sentenza se rei ne il reclamo e con ordinarka non impugnabile se l'accoglie. Dal lesto dell'art. 178, comma 2, ... si desume che è soggetta a reclamo l'ordinaria del giudice istruttore purché non operi come giudice monocratico. In quest'ultimo caso, il provvedimento definisce il giudkio e siccome determina la chiusura de/processo in base alla decisione di una questione pregiudkiale attinente al processo art. 279 cod. proc. civ., comma 2, n. 2), ha natura di senten.za„ quale che sia la forma adottata. Secondo esegesi che si condivide e s'intende ora ribadire (cfr. Cass.nn. 2151/1992, 15253/2005, 14592/2007, 18242/2008,), esclusa l'esperibilità del reclamo ai sensi dell'art. 308 cp.c., la parte che si ritiene pregiudicata da detto ultimo provvedimento può impugnarlo con gli ordinari mei dimpugnaione (Cass. 27 giugno 2007 n.14392;17 maggio 2007 n. 11434;18 gennaio 2003 n. 930;
28 aprile 2004 n. 8092), e, nell'alveo di tale procedimento, è ammessa a formulare l'istarka di nMessione al primo giudice. L'ipotesi rientra, infatti, nell'assetto normativo risultante dal combinato disposto delle disposkioni richiamate, in quanto il provvedimento dichiarativo dell'estirkione, non reclamabile sol perché emesso da giudice monocratico, rientra comunque nell'archetipo tratteggiato dall'art. 308 c.p.c.. Ric. 2019 n. 30357 sez. M1 - ud. 20-04-2021 -3- Diversamente