Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/11/2019, n. 31028
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L'esistenza di una dichiarazione di pubblica utilità è condizione imprescindibile per ritenere che l'apprensione, l'utilizzazione e l'irreversibile trasformazione del bene in proprietà privata da parte della pubblica amministrazione siano riconducibili a un concreto esercizio del potere autoritativo, quale condizione necessaria per affermare la sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a norma dell'art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. e tale dichiarazione deve esistere al momento dell'apprensione dei beni privati.
Le disposizioni del programma di fabbricazione, di regola, si limitano genericamente ad individuare e reperire le aree per i servizi occorrenti, in relazione alla capacità insediativa comunale, senza ulteriori specificazioni, ma non introducono vincoli preordinati all'espropriazione, sicché per poter legittimamente incidere sulla proprietà privata devono tradursi nella dichiarazione di pubblica utilità o in provvedimenti ad essa equipollenti, ai fini della realizzazione dell'opera sull'area stessa, come nel caso in cui l'inclusione di un fondo nel programma di fabbricazione sia funzionale all'esecuzione di opere di edilizia economica e popolare.
Sul provvedimento
Testo completo
3 1028-19 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Regolamento di GNNI MAMMONE - Primo Presidente - giurisdizione FRANCESCO TIRELLI · Presidente Sezione - Ud. 22/10/2019 - ANTONIO MANNA · Presidente Sezione - CC R.G.N. 32694/2018 MARIA GNNA SAMBITO - Consigliere - Cear.31028 FRANCO DE STEFANO - Consigliere - Rep. си ANTONIO ORICCHIO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - FRANCESCO M CLO - Consigliere - - Rel. Consigliere - ANTONIO P L ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32694-2018 proposto da: COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell'avvocato A F, rappresentato e difeso dall'avvocato GNNI RINZIVILLO;
- ricorrente -
contro
LO GIUDICE MARGHERITA, LO GIUDICE VINCENZO, LO GIUDICE CARMELA, LO GIUDICE GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, 529 19 VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, rappresentati e difesi dall'avvocato V L G;
- controricorrenti -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 3271/2015 del TRIBUNALE di A. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/10/2019 dal Consigliere ANTONIO P L;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. RILEVATO CHE Con atto di citazione del 29 ottobre 2015, Vincenzo, Margherita, Giuseppe e Carmela Lo Giudice convenivano in giudizio il Comune di Campobello di Licata dinanzi al Tribunale di Agrigento e ne chiedevano la condanna all'integrale risarcimento del danno per l'occupazione illecita, reputata usurpativa, di aree urbane di loro proprietà, site nel medesimo Comune, irreversibilmente trasformate e utilizzate come strade adibite a pubblico transito (via Buozzi e via Prampolini), in mancanza di atti formali di occupazione e di esproprio. Il Comune di Campobello di Licata, costituitosi, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, per essere le aree in questione destinate a strada nel Programma di Fabbricazione, approvato dal Comune in data 9 novembre 1979, destinazione reiterata nel Piano Particolareggiato del 1983 e nel Piano Regolatore Generale, divenuto efficace con delibera comunale del 14 febbraio 2006, la cui approvazione valeva come dichiarazione di pubblica utilità;
nel merito contestava la fondatezza della domanda;
quindi ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione, con il quale ha chiesto di dichiarare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ric. 2018 n. 32694 sez. SU - ud. 22-10-2019 -2- I signori Vincenzo, Margherita, Giuseppe e Carmela Lo Giudice hanno resistito con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1.- Vanno preliminarmente respinte le eccezioni, sollevate dai resistenti, di inammissibilità del ricorso sia per il profilo della validità della procura alle liti che si assume priva del decreto sindacale di incarico che è, invece, specificamente indicato nella procura, la quale è intrinsecamente valida, essendo stata rilasciata dall'organo competente a conferirla, sia per l'asserita preclusione temporale per essere il ricorso ex art. 41 c.p.c. stato proposto «a istruzione chiusa e pochi giorni prima dell'udienza in cui la causa viene trattenuta per la sentenza» e, quindi, contrariamente a quanto sostenuto, tempestivamente, essendo il ricorso stato