Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2021, n. 35601

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/09/2021, n. 35601
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35601
Data del deposito : 28 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POMPEO LUIGI nato a NAPOLI il 25/08/1975 avverso l'ordinanza del 17/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere A C;
lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria della dott.ssa M G F, sostituto procuratore generale della Repubblica che, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto annullare l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Perugia per il semestre compreso tra 1'8/6/2011 e 1'8/12/2011, oltre che per quello compreso tra 1'8/6/2017 e 1'8/12/2017.

RITENUTO IN FATTO

1. L'ordinanza impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2020 dal Tribunale di sorveglianza di Perugia cheha rigettato il reclamo presentato nell'interesse di L P, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui è stata parzialmente respinta l'istanza di liberazione anticipata. Il Tribunale di sorveglianza ha concesso la liberazione anticipata per undici semestri, riconoscendo il beneficio per 495 giorni, dall'8/6/2004 all'8/12/2006, dall'8/6/2007aW8/12/2008 e dall'8/6/2009 sino alla data dell'8/12/2010. L'anzidetto Tribunale ha, contrariamente, respinto il reclamo con riferimento ai quattro semestri compresi tra 1'8/12/2006 e 1'8/6/2007 sino al periodo compreso tra 1'8/6/2017 e 1'8/12/2017. Per i periodi in cui il Tribunale ha ritenuto di disattendere la richiesta di liberazione anticipata sono stati valorizzati fatti che hanno integrato specifiche infrazioni disciplinari. E' stata richiamata la condotta del 3/8/2011, con cui è stato posto in essere il passaggio di beni da una cella all'altra, attraverso un'apertura in corrispondenza della parete comune tra i due bagni e la condotta dell'8/3/2013, consistita in un atteggiamento offensivo verso personale della Casa circondariale. Ancora, si è ritenuta come indicatore negativo la condotta del 16/8/2017, materializzatasi nel passaggio ad altro detenuto di generi alimentari, attraverso le rispettive finestre del bagno, avvalendosi di una scopa a disposizione. Da elementi siffatti si è inferita la mancanza di partecipazione all'opera trattamentale e, dunque, un presupposto ostativo al riconoscimento del beneficio invocato.

2. Ricorre per cassazione L P, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Carla Archilei;
e deduce quanto segue.

2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 54, 41-bis comma 2 quater lett. f)L. 26 luglio 1975, n. 354 e degli artt. 3, 27 Cost. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo avendo il ricorrente riportato sanzioni disciplinari per aver passato, in definitiva, un gelato ad altro detenuto appartenente al medesimo gruppo di socialità;
anche il secondo provvedimento si fondava sul passaggio di generi alimentari ad altro detenuto (in particolare, una brioche). La decisione era in contrasto con la sentenza della Corte costituzionale nr. 97/2000. Discendeva che il comportamento consistente nel passaggio di cibo tra detenuti appartenenti al medesimo gruppo di socialità non poteva essere considerato un illecito disciplinare e che le relative condotte non potevano costituire la base logico-fattuale per negare il beneficio invocato.
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