Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/05/2019, n. 12639
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Testo completo
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21225-2017 proposto da: CORSELLO ANNA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.F. DE
CALBOLI
60, presso lo studio dell'avvocato S D B, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO ALONGI e MICHELE ALLEGRA;
- ricorrente -
,to(
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 74/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 15/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere E L B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R F G, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo;
udito l'Avvocato C A.
FATTI DI CAUSA
1. A R C, a seguito di autorizzazione della Regione Sicilia, di cui era dirigente, veniva nominata liquidatore di due S.p.A., integralmente partecipate dal medesimo ente regionale.
2. La C, in relazione all'attività di liquidazione svolta, percepiva compensi, senza però «riversarli» a favore dell'Amministrazione di appartenenza, come invece stabilito, in thesi della Procura contabile, dall'art. 13, comma 4, I.r. 15 maggio 2000 n. 10, per il quale la retribuzione dei dirigenti regionali, secondo il principio di «omnicomprensività» della stessa, avrebbe dovuto intendersi come remunerativa di «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti da terzi sono corrisposti
CALBOLI
60, presso lo studio dell'avvocato S D B, rappresentata e difesa dagli avvocati CLAUDIO ALONGI e MICHELE ALLEGRA;
- ricorrente -
,to(
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA;
- intimata - avverso la sentenza n. 74/2017 della CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE D'APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA - PALERMO, depositata il 15/06/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2019 dal Consigliere E L B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale R F G, che ha concluso per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso e rigetto del secondo;
udito l'Avvocato C A.
FATTI DI CAUSA
1. A R C, a seguito di autorizzazione della Regione Sicilia, di cui era dirigente, veniva nominata liquidatore di due S.p.A., integralmente partecipate dal medesimo ente regionale.
2. La C, in relazione all'attività di liquidazione svolta, percepiva compensi, senza però «riversarli» a favore dell'Amministrazione di appartenenza, come invece stabilito, in thesi della Procura contabile, dall'art. 13, comma 4, I.r. 15 maggio 2000 n. 10, per il quale la retribuzione dei dirigenti regionali, secondo il principio di «omnicomprensività» della stessa, avrebbe dovuto intendersi come remunerativa di «qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa;
i compensi dovuti da terzi sono corrisposti
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