Cass. civ., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 27346
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Ai fini della individuazione della legge applicabile per la determinazione degli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, secondo comma, lett. f) e 15 del Regolamento n. 1346 del 2000, adottato dal Consiglio dell'U.E. in data 29 maggio 2000 - relativo alle procedure di insolvenza europea -, ricadono tra i procedimenti pendenti le azioni monitorie intraprese in forza di ricorso per decreto ingiuntivo.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 17259/18 R M D V - Presidente U.P. 12/9/2023 A C - Consigliere R G - Consigliere Fornitura merci – Corrispettivo richiesto C B M - Consigliere con ricorso per decreto C T - Rel. Consigliere ingiuntivo – ha pronunciato la seguente Dichiarazione stato insolvenza europea in SENTENZA pendenza del procedimento monitorio sul ricorso (iscritto al N.R.G. 17259/2018) proposto da: ARCASA S.r.l. (C.F.: 02301700288), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe Pisanelli n. 2, presso lo studio dell'Avv. D C, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. G G, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Curatela della TAP Dli Vertriebs GmbH (C.F.: 94082940308), società ammessa dapprima alla procedura concorsuale regolata dal diritto austriaco “Sanierungsverfahren” con sentenza del 4 luglio 2013 del Tribunale di Linz, che ne ha dichiarato l'insolvenza ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 dell'U.E. del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, e successivamente dichiarata fallita, sempre in base al diritto austriaco, con sentenza del 7 aprile 2014 dello stesso Tribunale, in persona del suo curatore pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Paolo Panariti, nel cui studio in Roma, via Celimontana n. 38, ha eletto domicilio;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 669/2018, pubblicata il 19 marzo 2018, notificata l'11 aprile 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 settembre 2023 dal Consigliere relatore C T;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Fulvio Troncone, che ha chiesto l'accoglimento del primo e del secondo motivo, l'assorbimento del terzo, il rigetto del quarto e del quinto nonché l'inammissibilità o, comunque, il rigetto dei due rimanenti motivi, richiamando tali conclusioni anche all'udienza pubblica;
vista la memoria depositata nell'interesse della ricorrente, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.;
sentito, in sede di discussione orale all'udienza pubblica, l'Avv. D C per la ricorrente. 2 di 20 Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 25 giugno 2013, la Arcasa S.r.l. chiedeva al Tribunale di Padova (Sezione distaccata di Cittadella) che fosse ingiunto, nei confronti della società Tap Dli Vertriebs GmbH, il pagamento della somma di euro 59.644,72 per conto capitale, oltre interessi ex art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di fornitura dei prodotti specificati nelle fatture allegate. Con decreto ingiuntivo n. 783/2013, emesso il 15 luglio 2013, depositato il 22 luglio 2013, munito della clausola di provvisoria esecuzione rilasciata inaudita altera parte ai sensi dell'art. 642 c.p.c., il Tribunale adito ingiungeva il pagamento della somma richiesta. All'esito, Arcasa iscriveva in data 29 luglio 2013, r.g. n. 20.917, r.p. n. 3.028, ipoteca giudiziale sull'immobile di proprietà di Tap Dli sito in Portogruaro, via Majorana s.n.c., individuato in catasto fabbricati del suddetto Comune al foglio n. 42, particella n. 505, piano T1, zona censuaria 2, categoria D08. Il provvedimento monitorio, unitamente al precetto, era notificato alla Tap Dli e all'institore A L il 2 agosto 2013. 2.– Quindi, con atto di citazione notificato il 23 ottobre 2013, la Curatela della Tap Dli Vertriebs GmbH proponeva opposizione avverso l'emesso decreto ingiuntivo, con la quale rilevava: che la Tap Dli era una società di diritto austriaco che aveva una sede secondaria in Italia cessata sin dal 1° gennaio 2013;
che era proprietaria di un immobile sito nel Comune di Portogruaro;
che il 4 luglio 2013 il Tribunale di Linz, tenuto conto del fatto che all'epoca la società aveva sedi operative anche in 3 di 20 Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 altri paesi comunitari oltre che in Italia, aveva dichiarato lo stato di insolvenza di Tap Dli, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del Consiglio dell'U.E. del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, ammettendo la società alla procedura concorsuale di risanamento senza gestione autonoma “Sanierungsverfahren”, con spossessamento dei beni;
che il 7 aprile 2014 lo stesso Tribunale di Linz aveva dichiarato il fallimento “Konkursverfahren” di detta società;
che il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria dovevano considerarsi inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, poiché lo stato di insolvenza europea – riconosciuto automaticamente in tutti gli Stati membri – era stato dichiarato prima che il decreto ingiuntivo fosse notificato all'ingiunto, sicché la creditrice avrebbe potuto invocare la propria pretesa solo nell'ambito della procedura concorsuale. Per l'effetto, conveniva, davanti al Tribunale di Padova, la Arcasa S.r.l. e chiedeva che, previa sospensione della provvisoria esecuzione, il provvedimento monitorio opposto fosse dichiarato inefficace e/o nullo e quindi revocato e che fosse altresì ordinata, verso il Conservatore dei registri immobiliari, la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. Si costituiva in giudizio la Arcasa S.r.l., la quale resisteva all'opposizione e sosteneva: che, quand'anche il decreto ingiuntivo e l'iscrizione ipotecaria fossero stati inefficaci nei confronti della procedura concorsuale, non era comunque giustificata la richiesta di revoca e cancellazione;
che, infatti, il titolo e l'ipoteca sarebbero stati eventualmente inopponibili alla massa dei creditori, ma non invalidi;
che la creditrice avrebbe potuto usufruirne nei confronti della debitrice, ove essa fosse tornata in 4 di 20 Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 bonis, ovvero nei confronti di un'eventuale procedura di insolvenza secondaria aperta in Italia, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000. All'udienza del 18 febbraio 2014 era sospesa, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la provvisoria esecuzione concessa inaudita altera parte. All'esito, il Tribunale adito, con sentenza n. 3883/2014, depositata il 23 dicembre 2014, notificata il 30 dicembre 2014, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo opposto e ordinava la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria. In proposito, la pronuncia di prime cure osservava: che il Reg. (CE) n. 1346/2000 era direttamente applicabile in Italia, trattandosi di normativa sovranazionale equiparata alla legislazione nazionale e su questa prevalente;
che il Tribunale adito con il ricorso monitorio non era competente ad emettere il decreto ingiuntivo in costanza di procedura europea di insolvenza, sicché detto provvedimento era affetto da nullità;
che a tale nullità conseguiva l'inefficacia dell'ipoteca giudiziale iscritta sull'immobile sito in Portogruaro. 3.– Con atto di citazione notificato il 29 gennaio 2015, proponeva appello la Arcasa S.r.l., la quale, nell'ordine, lamentava: 1) che la competenza del giudice italiano adito doveva essere determinata con riferimento al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, anteriore all'apertura della procedura di insolvenza austriaca;
2) che l'inefficacia/inopponibilità del decreto ingiuntivo alla procedura concorsuale, operando automaticamente, escludeva che 5 di 20 Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione 26/09/2023 controparte avesse interesse a promuovere l'azione di opposizione e, in ogni caso, essa non implicava l'invalidità del titolo ai fini dell'iscrizione ipotecaria;
3) che doveva essere valutata la reviviscenza degli effetti dell'iscrizione ipotecaria nell'eventualità che, alla chiusura della procedura concorsuale, il bene immobile in questione non fosse stato venduto mentre solo nel caso di vendita e riscossione del prezzo il giudice delegato italiano avrebbe potuto disporre la cancellazione della garanzia;
4) che la procedura secondaria di insolvenza in Italia, che l'appellante intendeva avviare con effetto limitato al bene immobile sito in Portogruaro, avrebbe privato di effetti in Italia la decisione del Tribunale di Linz. Si costituiva nel giudizio di gravame la Curatela della Tap Dli Vertriebs GmbH, la quale eccepiva l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, ne contestava la fondatezza e ne chiedeva il rigetto, con la conferma della sentenza impugnata. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava integralmente la sentenza impugnata. A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede: a) che, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lett. f), del Reg. (CE) n. 1346/2000, la legge dello Stato di apertura determinava gli effetti della procedura di insolvenza sulle azioni giudiziarie individuali, salvo che per i procedimenti pendenti;
b) che gli effetti sostanziali e processuali propri della domanda giudiziale si producevano solo con la notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, momento a cui doveva essere ricondotta la pendenza della lite ai sensi 6 di 20 Numero registro generale 17259/2018 Numero sezionale 2796/2023 Numero di raccolta generale 27346/2023 Data pubblicazione