Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2004, n. 6341

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/03/2004, n. 6341
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6341
Data del deposito : 30 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C S - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. P D V M - Consigliere -
Dott. C P - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MUSCAS GIUSTINA vedova CUCCU, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CARLO POMA

2, presso lo studio dell'avvocato G S A, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA IV NOVEMBRE

144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 26 luglio 2001, Rep. n. 57637;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 497/00 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 10/07/00 - R.G.N. 430/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/03 dal Consigliere Dott. P C;

udito l'Avvocato ASSENNATO;

udito l'Avvocato PUGLISI per delega DE FERRÀ;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA

Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 ottobre 1995 Giustina Muscas, premettendo che suo marito (Cuccu), titolare di rendita per inabilità da silicosi, era deceduto a causa di questa malattia, chiese che l'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.) le riconoscesse il diritto alla rendita ed all'assegno funerario in favore dei superstiti.
Attraverso parere tecnico d'ufficio, il Pretore accolse la domanda. La domanda e stata respinta, a seguito d'una nuova indagine tecnica d'ufficio, con sentenza del 10 luglio 2000, dal Tribunale di Cagliari. Recependo il parere acquisito in seconde cure, il giudicante esclude che la silicosi avesse dato il pur minimo contributo causale, anche come fattore di accelerazione, nei confronti del decesso, il quale era stato causato da una cirrosi epatica;
ed era escluso anche il rapporto causale della silicosi con la broncopolmonite ed il cedimento cardiaco, in quanto tali fatti erano solo effetto terminale determinato dalla cirrosi, e non concausa del decesso. Per la cassazione di questa sentenza ricorre Giustina Muscas, percorrendo le linee d'un unico motivo, coltivato con memoria;

l'I.N.A.I.L. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ed 83 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, degli artt. 1 e segg. della legge 27 dicembre 1975 n. 780 e
degli artt. 40, 1123, 2043 e 2056 cod. civ. nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente sostiene che:

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