Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/12/2019, n. 31755
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Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in ordine all'azione risarcitoria proposta nei confronti dell'amministratore di una società mista con partecipazione maggioritaria pubblica che sia concessionaria di servizi pubblici, allorquando la condotta del detto amministratore abbia cagionato un danno diretto ed immediato all'ente pubblico partecipante alla società correlato al mancato assolvimento degli obblighi nascenti dal contratto di concessione, potendosi configurare il concorso tra l'illecito contrattuale della società e quello extracontrattuale dell'amministratore, purchè tra l'inadempienza della società ed il comportamento di chi abbia esercitato le funzioni di organo gestorio esista un nesso di causalità necessaria.
Sul provvedimento
Testo completo
317551 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RICORSI CON - Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - Presidente Sezione - VINCENZO DI CERBO Ud. 05/11/2019 - - Presidente Sezione - GIACOMO TRAVAGLINO PU R.G.N. 14085/2018 ADRIANA DORONZO - Consigliere - Gen. 31755 MARIA ACIERNO - Consigliere - Rep. C I. ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - - Consigliere - GUIDO MERCOLINO -- Rel. Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14085-2018 proposto da: CARDENIA DELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUNIO BAZZONI 15, presso lo studio dell'avvocato G F, che lo rappresenta e difende;
-· ricorrente - contro 547 19 PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI 25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO, COMUNE DI APRILIA, TRIBUTI ITALIA S.P.A., A.S.E.R. S.R.L., SAGGESE PATRIZIA, PASCONE GIOVANNI, SANTANGELO CALOGERO, MARTI VITO PAOLO, IPPOLITI MASSIMO, NARDIN GIORGIO, CORBOLINO SERGIO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1026/2017 della CORTE DEI CONTI II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 21/12/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2019 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale FRANCESCO SALZANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato Giuseppe Femia.
Fatti di causa
Il Comune di Aprilia stipulava con A s.r.l., società mista con partecipazione maggioritaria dello stesso comune e la Publiconsult S.p.A., - poi divenuta S. Giorgio S.p.A. e quindi Tributi Italia S.p.A. -, una convenzione della durata di 20 anni avente ad oggetto l'affidamento in via esclusiva dei servizi di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali e delle entrate patrimoniali dello stesso nonché di riscossione delle sanzioni amministrative, l'esecuzione del servizio pubbliche affissioni con la Ric. 2018 n. 14085 sez. SU ud. 05-11-2019 -2- riscossione dei relativi diritti, la gestione patrimoniale e finanziaria del patrimonio immobiliare comunale e dei relativi servizi, la posa in opera e la gestione dell'arredo urbano sul territorio comunale, nonché la sistemazione e la ristrutturazione delle aree verdi. A sua volta, A s.r.l conferiva mandato con rappresentanza alla società Tributi Italia S.p.A., in quanto non disponeva di personale operativo e di mezzi per lo svolgimento dei servizi che le erano stati affidati. A seguito di denuncia da parte del Sindaco del Comune di Aprilia la Procura regionale della Corte dei conti citava in giudizio, per il ristoro del danno erariale, A s.r.l. e Tributi Italia S.p.A., in solido fra loro, per gravi illiceità e inadempienze consistenti nell'omesso versamento di ingenti somme riscosse a titolo di entrate comunali e per minori somme riscosse a titolo di ICI. Successivamente la stessa Procura regionale, apprese ulteriori circostanze relative a tale vicenda e alla quantificazione del relativo pregiudizio, spiccava un atto di citazione integrativo nei confronti delle due società e dei loro amministratori nonché degli amministratori dell'ente locale, con il quale contestava una serie di poste di danno relative a mancati riversamenti, alla tesoreria, delle riscossioni effettuate da Tributi Italia e A. Assumeva, altresì, la ritardata consegna al Comune di Aprilia delle certificazioni sui minori introiti ICI-fabbricati gruppo D, il minor gettito ICI e TARSU a causa della mancata consegna della banca dati sui contribuenti dell'ente locale, l'omessa realizzazione di opere di verde pubblico e, infine, l'omesso riversamento dell'addizionale provinciale TARSU. Il Procuratore regionale premetteva alcune considerazioni sui rapporti intercorrenti tra le due società, sottolineando che A appariva come una "scatola vuota", priva di dipendenti, e non aveva svolto alcuna attività, anche solo di controllo;
ciò risultava in contrasto con lo spirito dell'istituto della società mista e con la sua finalità, consistente Ric. 2018 n. 14085 sez. SU - ud. 05-11-2019 -3- nel costituire un soggetto societario per il tramite del quale l'ente pubblico avrebbe dovuto tenere sotto controllo l'affidamento del servizio al socio privato Tributi Italia, effettivo esecutore del servizio di riscossione. In realtà, lo statuto societario era stato congegnato in modo tale da limitare la possibilità di esercitare un controllo sull'affidamento del servizio in quanto, da un lato, aveva fissato del tutto irragionevolmente regole di composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale tali da garantire la maggioranza assoluta del socio privato minoritario in entrambi gli organi e, dall'altro, aveva richiesto per le decisioni più importanti riguardanti la vita della società, di competenza dell'assemblea, quorum così elevati da subordinarle all'assenza di veto del socio minoritario. Il Procuratore regionale riteneva che, nonostante i rapporti tra la società A e il Comune di Aprilia fossero condizionati dalle scelte degli amministratori del socio privato Tributi Italia ciò non escludeva, comunque, il concorso di responsabilità degli amministratori di A nella causazione del danno erariale. La Procura, infatti, rimproverava loro di aver accettato troppo supinamente un ruolo passivo, operando in conflitto di interessi con la società di cui erano formalmente amministratori. Inoltre, secondo la Procura doveva affermarsi la responsabilità in solido degli amministratori - i soggetti che avevano ricoperto le cariche di Presidente e di amministratore delegato -, perché con il loro comportamento omissivo avrebbero favorito il prodursi del danno complessivamente prodotto. Si costituiva in giudizio l'Avv. Daniele C (Presidente del CdA A s.r.l. dal 1999 al 2006 e Vicepresidente dal 2007 al 2009 del medesimo sodalizio) eccependo il difetto di giurisdizione del giudice contabile a conoscere della domanda rivolta nei propri confronti e precisando, inoltre, di non avere poteri di amministrazione, nemmeno Ric. 2018 n. 14085 sez. SU - ud. 05-11-2019 -4- ordinaria, se non per la partecipazione al Consiglio di amministrazione. La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio, con la sentenza n.601/2012, rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione formulata a vario titolo da tutte le parti coinvolte e, in primo luogo, riteneva provata la responsabilità erariale di A s.r.l. e Tributi Italia S.p.A. per omesso riversamento dei tributi condannandole al pagamento, in solido fra loro e in favore del Comune di Aprilia, di complessivi € 43.301.485,87. Con riferimento al profilo attinente la giurisdizione, la Corte dei conti asseriva innanzitutto la propria giurisdizione sulle domande relative agli inadempimenti addebitati ad A e Tributi Italia a titolo di omesso riversamento dei tributi riscossi, per la loro qualità di agenti contabili, di diritto la A - o di fatto la Tributi Italia, trovando applicazione - - i principi espressi da queste Sezioni unite con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dal Comune di Aprilia nei confronti della società concessionaria per la mancata riscossione dei tributi. Quanto alla posizione degli amministratori, la Corte dei conti riconosceva il concorso di un loro autonomo comportamento rispetto all'obbligo contrattuale di riversamento ricadente sulle società, tanto emergendo rispetto alle voci di danno accertate nel cui ambito era richiesta agli amministratori di A e Tributi Italia una condotta positiva che, se posta in essere, avrebbe evitato o limitato il danno erariale al Comune di Aprilia. La responsabilità dei soggetti legati da immedesimazione organica con le società intestatarie del rapporto di servizio con l'ente locale veniva, quindi, circoscritta dalla Corte dei conti alle ipotesi in cui nella condotta di questi fosse ravvisabile “un quid pluris che abbia avuto un ruolo causale autonomo e adeguato nella produzione del danno erariale". L'Avv. C proponeva appello innanzi alla Sezione centrale d'Appello della Corte dei conti, chiedendo l'integrale riforma della Ric. 2018 n. 14085 sez. SU - ud. 05-11-2019 -5- sentenza di primo grado, riproponendo l'eccezione di difetto di giurisdizione in capo al giudice contabile. Separate impugnazioni venivano proposte dalla Tributi Italia S.p.A., dalla A s.r.l. e da altri amministratori delle due società e del Comune di Aprilia. Si costituiva in giudizio la Procura regionale presso la Corte dei conti rappresentante il Pubblico Ministero presso la Corte dei conti in Roma, insistendo per la conferma della sentenza appellata. La Sezione II giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei conti, dopo aver disposto la riunione di tutti i ricorsi in appello proposti a vario titolo, con sentenza n.1026/2017, ivi oggetto d'impugnazione, respingeva, per quel che qui importa, il gravame del C confermando la condanna per responsabilità amministrativo-erariale già pronunziata in primo grado. Preliminarmente, il giudice di appello confermava la sussistenza della giurisdizione contabile con riguardo ad entrambi i soggetti giuridici e segnatamente di A, in quanto diretta intestataria del servizio pubblico di gestione, accertamento e riscossione delle entrate e per essere legata da un rapporto di servizio con l'ente locale concedente e di Tributi Italia, in ragione della relazione funzionale instauratasi tra detta società e l'ente locale per il tramite del contratto di mandato con rappresentanza stipulato con A e, quindi, per essere legata da un rapporto di servizio di fatto con il Comune, essendo investita di tutte le funzioni demandate ad A. Precisava, poi, che la funzione precipua da questi svolta era la vigilanza sull'esatta e tempestiva esecuzione di