Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34401
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati ad un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 31809/2020 Numero sezionale 3167/2023 Numero di raccolta generale 34401/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto ANTONIETTA SCRIMA Presidente RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE CHIARA GAZIOSI Consigliere - Rel. PASQUALINA ANNA PIERA Consigliere CONDELLO GIUSEPPE CRICENTI Consigliere Ud. 06/10/2023 PU CARMELO CARLO ROSSELLO Consigliere Cron. R.G.N. 31809/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 31809/2020 R.G. proposto da: T F, rappresentato e difeso dagli avvocati C B, C C e R F;
- ricorrente -
contro
Itas - Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni – Società Mutua di Assicurazioni, rappresentata e difesa dall'avvocato M F;
- controricorrente -
nonchè contro 1 Numero registro generale 31809/2020 Numero sezionale 3167/2023 Numero di raccolta generale 34401/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 Ubi Leasing S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati T M e Z A;
- controricorrente – avverso la sentenza n. 1304/2020 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19 maggio 2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2023 dal Consigliere CHIARA GAZIOSI;
udito l'Avvocato C C;
udito l'Avvocato T M;
udito l'Avvocato S S;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DE MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Per quanto qui interessa, nel 2012 Franco T conveniva davanti al Tribunale di Venezia UBI Leasing S.p.A., Proposte Immobiliari S.r.l., Ivano Sfriso e Natalia Morassutti perché fossero condannati, ai sensi degli articoli 2051 e 2053 c.c., a risarcire i danni che gli sarebbero derivati dalla distruzione di un suo capannone avvenuta l'11 febbraio 2011 per un incendio insorto in un confinante immobile di UBI Leasing assegnato in locazione finanziaria a Proposte Immobiliari, di cui amministratrice era la Morassutti, e di fatto lasciato nella disponibilità del di lei marito Ivano Sfriso. I convenuti si costituivano, resistendo;
UBI Leasing e Proposte Immobiliari ottenevano l'autorizzazione a chiamare in causa la compagnia assicuratrice Rsa- Sun Insurance Office Ltd per essere tenute comunque indenni.
2. Con altro atto di citazione davanti allo stesso Tribunale, al contempo, Ri.Mac. S.r.l., quale proprietaria di un altro immobile adiacente a quello di UBI Leasing, conveniva per il risarcimento i medesimi soggetti;
in tale causa Proposte Immobiliari proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni nei 2 Numero registro generale 31809/2020 Numero sezionale 3167/2023 Numero di raccolta generale 34401/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 confronti dell'attrice, assumendo che dalla sua proprietà era scaturito l'incendio, poi propagatosi.
3. Riunite le cause e svolta l'istruttoria, il Tribunale, con sentenza del 16 aprile 2018, rigettava ogni domanda. Ri-Mac e Franco T proponevano rispettivi appelli, generando così due cause di secondo grado, che venivano poi riunite. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 19 maggio 2020, rigettava l'appello di Ri-Mac e accoglieva quello di Franco T, condannando solidalmente Proposte Immobiliari e Ivano Sfriso a risarcirgli i danni, da liquidare in separata sede.
4. Franco T ha proposto ricorso, basato su un unico motivo;
si sono difese con rispettivo controricorso UBI Leasing e la compagnia assicuratrice, nelle more divenuta ITAS - Società Mutua di Assicurazioni. Chiamato in camera di consiglio il 5 maggio 2023 - in relazione alla quale il T aveva depositato memoria -, il ricorso è stato rimesso in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria del 29 maggio 2023. Per la pubblica udienza il Procuratore Generale ha depositato in data 3 settembre 2023 “Conclusioni motivate” nel senso dell'accoglimento del ricorso. È stata depositata memoria da ITAS. La pubblica udienza è stata tenuta il 6 ottobre 2023 e il Procuratore Generale vi ha confermato le conclusioni già presentate. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. L'unico motivo del ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell'articolo 2053 c.c. in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c.
5.1 Prendendo le mosse dall'avere il giudice d'appello escluso la responsabilità di UBI Leasing in riferimento agli articoli 2051 e 2053 c.c., si osserva che l'allora appellante T, attuale ricorrente, ne aveva prospettato la responsabilità solidale ex articolo 2051 c.c. di proprietaria e conduttrice. Considerata la 3 Numero registro generale 31809/2020 Numero sezionale 3167/2023 Numero di raccolta generale 34401/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 giurisprudenza di legittimità richiamata dalla corte territoriale (Cass. 24520/2009 e Cass. 16422/2011), per la quale l'articolo 2051 c.c. riguarderebbe unicamente la responsabilità da stato di fatto/relazione materiale - e non solo giuridica - sul bene, il ricorrente deduce che proprio per l'assenza di responsabilità evincibile da tali arresti, rappresentata dalla indisponibilità del bene, la corte territoriale avrebbe dovuto diversamente applicare l'articolo 2053 c.c. Ad avviso del T, detta norma prevede infatti la responsabilità oggettiva del proprietario, e nel suo paradigma la prova liberatoria sostanzialmente coincide con caso fortuito o forza maggiore. La corte di merito, sempre ad avviso del ricorrente, sarebbe invece giunta a negare la responsabilità di cui all'articolo 2053c.c. sul presupposto che questo preveda una ipotesi speciale rispetto alla generale figura dell'articolo 2051 c.c.: e a ciò il T oppone che sussisterebbe sì la specialità (e richiama, quale arresto più recente, Cass. 9694/2020), ma come specialità derivante dal criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il potere di uso sulla cosa generante il danno. Ne deduce il ricorrente che il potere di uso sulla cosa non ricorrerebbe finché sussista la responsabilità del proprietario, in quanto il proprietario, come tale, rivestirebbe anche la posizione di custode (si invocano Cass. 4737/2001 e Cass. 7526/2018). La giurisprudenza avrebbe riconosciuto ciò per il contratto di locazione (Cass. 7526/2018 cit.);
non si rinvengono peraltro – ammette il ricorrente - arresti giurisprudenziali in tal senso per il leasing, ma il leasing dovrebbe qualificarsi come assimilabile alla locazione.
5.2 Inoltre - osserva ancora il T - l'articolo 2053 c.c. prevede la responsabilità del proprietario non solo nel caso in cui i difetti strutturali del suo immobile generino direttamente e unitariamente la rovina, ma anche nel caso in cui l'abbiano concausata o ne abbiano aggravato il danno. La corte territoriale avrebbe escluso la responsabilità ex articolo 2053 c.c. per essere l'incendio un “elemento diverso dagli elementi strutturali della costruzione”, da questo deducendo la superfluità dell'esame degli argomenti 4 Numero registro generale 31809/2020 Numero sezionale 3167/2023 Numero di raccolta generale 34401/2023 Data pubblicazione 11/12/2023 presentati nell'appello in ordine alle gravi anomalie strutturali del capannone, che UBI Leasing non avrebbe eliminato. Anche sotto questo profilo il giudice d'appello sarebbe incorso in errore nell'interpretare l'articolo 2053 c.c., in quanto erroneo sarebbe, appunto, “negare in modo aprioristico … l'esistenza di un nesso causale fra l'incendio e lo stato precedente dell'immobile”, nesso che avrebbe invece potuto concausare