Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2017, n. 13466

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Massime1

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 66 del 2003 attribuisce un espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro; ne consegue che è da considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore medesimo all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi ovvero non assoggettato al potere gerarchico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha considerato orario di lavoro il tempo impiegato dai dipendenti di una acciaieria per raggiungere il posto di lavoro, dopo aver timbrato il cartellino marcatempo alla portineria dello stabilimento, e quello trascorso all'interno di quest'ultimo immediatamente dopo il turno).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/2017, n. 13466
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13466
Data del deposito : 29 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

13466/1 7 AULA 'B' 29 MAG 2017 T T I Oggetto R REPUBBLICA ITALIANA I D E T N E S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO U L O B E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N R.G.N. 23138/2013 E S E - E N Cron. 13466SEZIONE LAVORO O Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. U BNO Presidente Ud. 31/01/2017 Consigliere PU Dott. A DZO Consigliere Dott. F GRI Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere - Dott. D CRE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 23138-2013 proposto da: IMMOBILIARE FERRETTI S.R.L. (già FERRETTI S. P.A.) C.F. 00223670167, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato FERICA PATERNO', che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RAFFAELE DE LUCA 2017 T, M T S, A M, FRANCO 414 TOFFOLETTO, giusta delega in atti;
ricorrente

contro

I.N.A.I.L. 1 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in persona del legale rappresentante pro tempore, in ROMA, VIA IV NOVEMBREelettivamente domiciliato 144, presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO e L F', che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 161/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 12/04/2013 R.G.N. 351/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/01/2017 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato BENEDETTA GAROFALO per delega verbale Avvocato FERICA PATERNO';
udito lAvvocato G C. N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail FATTI DI CAUSA Con sentenza n. 161/2013, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato il diritto dell'INAIL al pagamento di differenze sui premi assicurativi rivendicate a seguito di accertamenti ispettivi nei confronti di Immobiliare Ferretti s.r.l. (già Ferretti s.p.a.) per ore di lavoro straordinario non registrate ed espletate dai dipendenti impegnati nell'esecuzione di attività manutentiva presso l'acciaieria di proprietà della s.p.a. Dalmine nell'anno 2004, detratta per tutti un'ora di pausa per il pranzo. La Corte territoriale, decidendo su impugnazione dell'Inail avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva integralmente accolto la domanda di accertamento negativo proposta da Ferretti s.p.a. avverso verbale ispettivo e certificato di variazione, ha ritenuto che integrasse la nozione di orario di lavoro retribuibile, ai fini del calcolo dei premi dovuti, il tempo impiegato dai dipendenti per raggiungere il posto di lavoro dopo aver marcato il cartellino alla portineria dello stabilimento della Dalmine s.p.a. e quello comunque trascorso all'interno dell'acciaieria immediatamente dopo il turno. Inoltre, la Corte ha ritenuto non impugnato il capo di sentenza che aveva accertato l'insussistenza della omessa registrazione nel libro matricola di due dipendenti. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Immobiliare Ferretti s.r.l. fondato su cinque motivi ed illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. L'Inail resiste con controricorso pure illustrata da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in quanto la Corte territoriale avrebbe violato la regola di riparto dell'onere della prova nell'ipotesi di accertamento negativo, non onerando l' Istituto della prova dell'orario effettivo di lavoro per ciascun singolo lavoratore posto che la Società aveva contestato le circostanze riferite dagli ispettori in ordine alla registrazione dell'orario di lavoro mediante timbratura effettuata dalla s.p.a. Dalmine.

2. Il secondo motivo censura la sentenza per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio con riferimento alla motivazione addotta a sostegno اتلقا علا سانا 1 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail delle risultanze del verbale ispettivo congiunto posto a base delle pretese dell'Istituto, senza considerare quanto emerso dalle testimonianze rese nel corso del giudizio.

3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e o falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. relativamente all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi.

4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione e o falsa applicazione di norme di diritto ( Direttiva U.E. n. 104/1999, artt. 1 e 8 d.lgs. n. 66/2003) per aver posto a base della decisione una nozione errata di orario di lavoro non caratterizzata dall'eterodirezione con riguardo alla qualificazione del tempo che i lavoratori trascorrevano all'interno dello stabilimento senza svolgere attività.

4. Con il quinto motivo Immobiliare Ferretti s.r.l. lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 cod. proc. civ. nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360 comma 1 nn. 3 e 4 cod. proc. civ.

5. I motivi nel loro insieme- imputano alla sentenza impugnata l'erronea qualificazione in termini di orario di lavoro sia del tempo impiegato dai dipendenti Ferretti s.p.a. per giungere presso il proprio posto di lavoro all'interno della estesa acciaieria di proprietà di Dalmine s.p.a., che di quello ivi trascorso per ragioni di mero intrattenimento. La sentenza, poi, sarebbe motivata in modo incongruo in ordine al raggiungimento della prova delle ore effettivamente prestate dai lavoratori della Ferretti s.p.a., risultando tale prova fondata sulle risultanze ispettive che si erano limitate all'esame dei cartellini marcatempo dei lavoratori della Ferretti s.p.a., registrati dalla Dalmine s.p.a.

6. I motivi fondati sui vizi di violazione e o falsa applicazione di legge vanno trattati unitariamente in quanto la critica involge cumulativamente, senza che possa separarsi un piano dall'altro, sia la ricognizione sul piano normativo della definizione di orario di lavoro operata dalla sentenza che il riparto dell' onere della prova sulle concrete circostanze che integrano la nozione di orario di lavoro nell'ipotesi di accertamento negativo dell'obbligo assicurativo. Daniel 2 N.R.G. 23138/2013 Immobiliare Ferretti s.r.l./ Inail 7. Segue, poi, in ordine logico, la disamina della censura di incoerenza ed inidoneità del processo logico della motivazione della sentenza impugnata che attiene, invece, alla valutazione del materiale probatorio comunque acquisito.

8. Le doglianze sono infondate.

9. Quanto alla delimitazione dell'arco temporale definibile orario di lavoro rilevante ai fini retributivi e contributivi, con riguardo al tempo che precede e segue la prestazione lavorativa, questa Corte di legittimità (da ultimo si vedano Cass. n. 20694 del 3 giugno 2015;
20714/2013;
1697/2012;
Cass. 3763/1998;
15734/2003;
19273/2006), ha affermato che: il R.D.L. 5 marzo 1923, n. 692, art. 3 a norma del quale è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un'occupazione assidua e continuativa>, non precludeva che il tempo necessario a porre in essere attività strettamente prodromiche a tale occupazione fosse da considerarsi lavoro effettivo e che esso dovesse essere pertanto retribuito ove tale operazione fosse diretta dal datore di

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