Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/02/2021, n. 04729
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Testo completo
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da C D F, nato a Leuggern (Svizzera) il 03/10/1984;avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 26/11/2020 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere P S;lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria di Germania di C D F, destinatario di un mandato di arresto processuale emesso dal Tribunale di Stoccarda per 56 episodi di truffa. La consegna è stata subordinata alla condizione che, esaurito il procedimento penale presso il Tribunale di Stoccarda, C sia rinviato in Italia per scontare la pena inflitta dall'A.G Tedesca per i fatti oggetto del M.a.e.;la Corte ha altresì disposto che la esecuzione della consegna sia rinviata a soddisfatta giustizia interna, cioè dopo la esecuzione della pena in corso con scadenza in data 11.4.2021 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del consegnando articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si lamenta omessa motivazione in ordine alla prospettata violazione degli artt. 1, numero 3, 2, lett. a), e 6, numero 4, della legge 22 aprile 2005, n. 69;il mandato di arresto non sarebbe stato sottoscritto da un giudice tedesco, non sarebbe motivato in relazione all'esigenza di "custodia cautelare" ed alle fonti di prova, né sarebbe stato allegato il testo delle disposizioni di legge relative alla pena ed alla durata della misura cautelare. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, atteso che non sarebbero stati verificati i presupposti e la configurabilità del delitto di truffa;la norma violata nell'ordinamento tedesco sarebbe l'art. 263 del codice penale che, si sostiene, da una parte, punisce la truffa ai danni di operatori commerciali tedeschi e nel m.a.e. non sarebbe specificato se la condotta contestata al ricorrente sia stata posta in essere in danno di commercianti o di operatori privati, e, dall'altra, richiede il conseguimento di un profitto superiore ai 350.000 euro, laddove, nel caso di specie, detto profitto ammonterebbe a circa 23.000 euro. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione dell'art. 13, numero 3, della legge n. 69 del 2019. Nel caso di specie il provvedimento del Presidente della Corte di appello sarebbe stato emesso il 3.10.2020 mentre il mandato di arresto sarebbe pervenuto il 14.10.2020, dunque dopo la scadenza del termine di cui alla norma richiamata e, quindi la misura cautelare avrebbe perso efficacia;né sarebbe stato motivato il pericolo di fuga nell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della misura cautelare.
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