Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20344

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 31/07/2018, n. 20344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20344
Data del deposito : 31 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8941-2017 proposto da: B L, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE CARSO

23, presso lo studio dell'avvocato A S, rappresentato e difeso dall'avvocato A C;

- ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE, PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 398/2016 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 31/12/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2018 dal Consigliere U A;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

L'avvocato L B ha proposto ricorso avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense n.398 del 31-12-2016 con la quale, in accoglimento parziale del ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze del 17-12-2014 , era stata sostituita la sanzione irrogata della cancellazione , con la sanzione meno afflittiva della sospensione dall'esercizio della professione forense per anni tre. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze non ha presentato difese. La proposta istanza di sospensione è stata rigettata. Ragioni della decisione 1.La vicenda trae origine da un esposto presentato in data 20 gennaio 2010 al COA di Firenze da F M , L e G N , clienti dell'avvocato B, che avevano denunziato il comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dall'avvocato B per aver egli assistito, mediante interposizione di altro collega, la signora R B, sua compagna al tempo in cui essi denunzianti le avevano concesso in locazione un immobile di loro proprietà, parte attrice in un giudizio intentato contro i predetti M e N, che a quel tempo erano assistiti dallo stesso avvocato B in altri procedimenti. Il capo d'incolpazione del COA di Firenze recitava: violazione degli artt. 12 e 38 della legge professionale forense per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro ed ,in particolare, per aver assistito, con l'interposizione dell'avvocato Giacomo Puccini del foro di Firenze, la signora R B in un procedimento giudiziario in materia locativa con un ricorso dallo stesso predisposto e depositato in data 28 settembre 2005 contro i signori Magrini e N, indicandosi anche quale testimone, pur essendo a tale data il loro legale di fiducia in alcuni procedimenti giudiziari per i quali rinunciava al mandato con raccomandata del 21 ottobre 2009, solo a seguito di contestazione con fax del 17 settembre 2009. Il COA di Firenze ,accertati i fatti contestati ,ha irrogato la sanzione disciplinare della cancellazione. Il CNF, adito su impugnazione del B, ha affermato che nel giudizio disciplinare la censura di irregolare composizione del COA, ove la relativa eccezione non sia stata sollevata nel corso del procedimento disciplinare dinanzi al medesimo COA, non può essere dedotta come motivo di impugnazione dinanzi al CNF, né tantomeno per la prima volta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
che l'avvocato B era a conoscenza fin dal 22 /29 gennaio 2014 che il COA di Firenze era stato integrato con i tre nuovi avvocati, atteso che le deliberazioni di surroga erano state pubblicate, comunicate agli scritti con apposita circolare e che l'avvocato B non aveva proposto alcuna impugnazione amministrativa avverso le deliberazioni di surroga;
che il CNF non aveva il potere di disapplicare l'atto amministrativo, come aveva chiesto l'avvocato B;
che la giurisprudenza ha ritenuto di immediata applicazione il sistema di sostituzione dei componenti del Consiglio deliberato dalla nuova legge professionale.Il C.N.F ha ritenuto però, che in presenza del nuovo Codice Deontologico Professionale Forense che non prevede la sanzione della cancellazione dall'albo , è applicabile al presente procedimento ancora in corso la sanzione più mite, quando si è in presenza di norme contenute nel nuovo codice deontologico che presentano corrispondenza con le norme del codice precedente;
ha concluso che, dal raffronto tra i due codici ,la fattispecie oggetto della contestazione disciplinare è riconducibile nel precedente codice deontologico all'articolo 51, assunzione di incarichi contro ex clienti, e nel nuovo all'articolo 68, assunzioni di incarichi contro una parte già assistita;
che l'articolo 68 del nuovo codice deontologico prevede, in ipotesi di assunzione di incarico contro ex clienti ,una articolata tipizzazione delle violazioni e delle sanzioni che vanno dalla sospensione da due a sei mesi e, nei casi più gravi, dalla sospensione fino a tre anni;
che fra le varie ipotesi di durata ha ritenuto essere corrispondente alla gravità dei fatti quella della sospensione per tre anni.
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