Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2022, n. 19852

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/06/2022, n. 19852
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19852
Data del deposito : 20 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 26242-2016 proposto da: AUTOMOBILE CLUB FOGGIA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO VITTORIO EMANUELE II

18, presso lo studio dell'avvocato F E L, che lo rappresenta e difende per procura in atti;

- ricorrente -

contro

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 26242/2016 COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA, in persona del Sindaco Numero sezionale 250/2022Numero di raccolta generale 19852/2022pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FILIPPO NICOLAI

Data pubblicazione 20/06/2022 16, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentato e difeso dall'avvocato T P L per procura in atti;

- controricorrente -

nonché

contro

FALLIMENTO COMPAGNIA MARGHERITA PARCHEGGI S.R.L.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 750/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/07/2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2022 dal Consigliere MAURO DI MARZIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale MAURO VITIELLO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare il ricorso inammissibile.

FATTI DI CAUSA

1. ― Il Comune di Margherita di Savoia e l’Automobile Club di Foggia hanno stipulato, il 24 aprile 2008, un accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge numero 241 del 1990 in forza del quale quest’ultimo, operando a mezzo di un gestore operativo, in seguito individuato nella Compagnia Margherita Parcheggi S.r.l., avrebbe dovuto provvedere alla fornitura delle apparecchiature elettroniche ed alla installazione delle attrezzature necessarie per il pagamento della sosta nel centro storico della cittadina, nonché per la rilevazione di infrazioni al codice della strada, a fronte del corrispettivo come pattuito. L’accordo prevedeva inoltre che eventuali controversie tra le parti fossero decise in arbitrato rituale. 2. ― Insorta controversia tra le parti e promosso il giudizio arbitrale, con atto notificato il 25 luglio 2011, dall’Automobile Club F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 26242/2016 Numero sezionale 250/2022 di Foggia e dalla Compagnia Margherita Parcheggi S.r.l., gli arbitri, Numero di raccolta generale 19852/2022Data pubblicazione 20/06/2022 con lodo sottoscritto il 5 aprile 2013, dopo aver sollevato d’ufficio e positivamente risolto la questione della propria competenza, in ragione dell’accertata conformità della clausola compromissoria alla previsione dell’articolo 6 della legge numero 205 del 2000 nonché dell’articolo 12 del sopravvenuto codice del processo amministrativo, hanno dichiarato risolto l’accordo per «impossibilità di esecuzione», condannando il Comune di Margherita di Savoia al pagamento, in favore delle attrici in arbitrato, della somma di € 362.644,07, quale controvalore di opere realizzate in forza del medesimo accordo. 3. ― Il Comune di Margherita di Savoia ha proposto impugnazione per nullità che la Corte d’appello di Bari, in contraddittorio con l’Automobile Club di Foggia e nella contumacia della Compagnia Margherita Parcheggi S.r.l., ha accolto con sentenza del 28 luglio 2016, dichiarando la nullità del lodo impugnato con integrale compensazione di spese. 4. ― La Corte territoriale, in particolare, ha accolto il primo motivo di impugnazione, volto a denunciare la nullità della clausola compromissoria contenuta nell’accordo di cui si è detto per contrasto con l’articolo 3, 19º comma, della legge numero 244 del 2007, legge finanziaria per il 2008, così ragionando: -) l’eccezione proposta dal Comune impugnante era ammissibile, sebbene non spiegata nella sede arbitrale, poiché la preclusione di cui agli articoli 817, terzo comma, e 829, numero 1, c.p.c., non potrebbero applicarsi «alle ipotesi in cui venga dedotta la radicale invalidità della clausola arbitrale e non già la mera esorbitanza della decisione dai suoi limiti»;
-) l’articolo 3, 19º comma, della legge numero 244 del 2007 aveva vietato alle pubbliche amministrazioni ivi indicate, tra le quali dovevano ritenersi ricomprese sia il Comune che l’Automobile Club, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 26242/2016 Numero sezionale 250/2022 oggetto prestazioni ivi contemplate, cui era riconducibile anche Numero di raccolta generale 19852/2022Data pubblicazione 20/06/2022 l’accordo in discorso, con conseguente nullità delle clausole e dei compromessi sottoscritti in violazione del divieto;
-) pur apparendo sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia, ove non devoluta agli arbitri, ciò non comportava la validità della clausola compromissoria, non potendosi «togliere valore alle specifiche norme di divieto invocate dal Comune», e cioè al menzionato articolo 3, 19º comma. 5. ― Per la cassazione della sentenza l’Automobile Club di Foggia ha proposto ricorso affidato a due mezzi. 6. ― Il Comune di Margherita di Savoia ha resistito con controricorso, mentre il Fallimento Compagnia Margherita Parcheggi S.r.l., cui pure il ricorso è stato notificato, non ha spiegato difese. 7. ― Con ordinanza del 24 febbrai o 2022, numero 6148, la prima sezione civile della Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle sezioni unite. Si osserva nell’ordinanza che «i motivi di ricorso investono direttamente la sussistenza della giurisdizione del giudice adito … dovendosi richiamare il principio statuito da questa Corte secondo il quale … la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione … Il riferimento, in particolare, è al principio espresso nel lodo arbitrale che le controversie in materia di formazione ed esecuzione degli accordi fra pubbliche amministrazioni di cui agli artt. 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e le stesse, in virtù dell'art. 12 del decreto citato possono essere devolute ad arbitri rituali, seppure limitatamente alla tutela di diritti soggettivi … Nella specie viene in rilievo l'accordo di F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 26242/2016 Numero sezionale 250/2022 collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto Numero di raccolta generale 19852/2022Data pubblicazione 20/06/2022 1990, n. 241, per la regolamentazione sperimentale della sosta e dei servizi di sicurezza stradale nel centro cittadino di Margherita di Savoia…». 8. ― Il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle sezioni unite. 9. ― Le parti hanno depositato memoria. 10. ― Il P.G. ha concluso per l’inam missibilità del ricorso.
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