Cass. civ., SS.UU., ordinanza 27/05/2022, n. 17249
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 170-2021 proposto da: PACE DONATO, DE ROSA LUCIANO, MESSINA GIUSEPPE, PESARINI ANTONIO, LAGUARDIA ROSARIO POMPEO, FIORE EMIDDIO, CAMPAGNA PIETRO, PACE FEDERICO, SANTARSIERO VITO, elettivamente domiciliati in ROMA,
LUNGOTEVERE DEI MELLINI
44, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentati e difesi dagli avvocati FELICE PALI, V CA e DONATO LETTIERI;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA BASILICATA, GINEFRA GIUSEPPE, BONGIOVANNI PIETRO, LEPORE ROCCO, CASELLA FRANCESCO, MANCINO ROBERTO, COVIELLO DONATO, LOVALLO NICOLA, S G, MOLINARI MASSIMO MARIA, SINGETTA ALESSANDRO, RESTAINO MARIO, MARTINO LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 04/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata esercitò l'azione contabile, nei confronti degli attuali ricorrenti, amministratori e dirigenti del comune di Potenza, chiedendone la condanna per danni, per illegittima e irregolare gestione del servizio di trasporto pubblico urbano integrato del capoluogo lucano per il periodo dal 2006 al 2014, affidato dall'ente al Consorzio Trasporti Basilicata (di seguito COTRAB). Ric. 2021 n. 00170 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- 2. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la richiesta risarcitoria atteneva al danno da mancato adeguamento delle percorrenze, derivante da delibere della Giunta comunale del comune di Potenza (nn.154 del 2012 e 156 del 2013) in contrasto con direttive impartite dal Consiglio comunale e dallo stesso formalizzate (delibera n.315 del 2010) per la consistente riduzione del trasporto su gomma (da chilometri 1.905.054,77 a chilometri 1.510.411,00), riduzione di fatto non realizzata nonostante l'espresso mandato all'uopo conferito alla Giunta e alla dirigenza comunale che, nel deliberare l'aumento del chilometraggio e della percorrenza complessiva su gomma, avevano determinato un aumento dei costi per il Comune, con danno all'erario.
3. La Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti ha rigettato la domanda proposta dalla Procura regionale.
4. La Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 100 del 2020, in parziale accoglimento dell'appello svolto dalla Procura regionale e per quanto in questa sede rileva, affermata l'illegittimità delle delibere della Giunta comunale che si erano autoattribuite, in violazione della competenza del Consiglio comunale, il potere di rielaborare e rivalutare il piano di esercizio predisposto dal Consiglio, riteneva illegittima la condotta dell'assessore al ramo che aveva proposto le delibere (Ginefra Giuseppe) e del dirigente che aveva espresso parere favorevole (Restaino Mario) - concorrendo, così, alla modifica del piano originario elaborato dal Comune (mai approvato dal Consiglio comunale) - per effetto della quale si era addivenuti alla stipula del contratto di servizio con la COTRAB, con il conseguente aumento del chilometraggio e dei relativi costi.
5. S V ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, propongono ricorso, affidato a quattro motivi. Ric. 2021 n. 00170 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- 6. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti.
7. Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis, co.1 cod.proc.civ.
8. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte e chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Con i motivi di ricorso si denuncia il diniego di giustizia per radicale stravolgimento delle regole processuali, per avere la Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale affermato l'esistenza di un danno erariale sulla base di una valutazione di illegittimità, per incompetenza, delle delibere di Giunta (nn.154/2012 e 156/2013) ricavando l'esistenza di un illecito erariale da un vizio di incompetenza dell'atto amministrativo senza che la questione - dell'incompetenza della Giunta e della competenza consiliare - fosse stata mai posta dalla Procura generale della Corte dei Conti con contestazione specifica relativa all'adozione di un atto esorbitante dalle competenze proprie dell'organo del quale i ricorrenti facevano parte, così integrandosi un error in procedendo, sindacabile dalle Sezioni Unite, per essersi la magistratura contabile appropriata di un ruolo proprio della magistratura contabile requirente, con sovrapposizione di ruoli incidente sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la contestata incompetenza dell'organo solo in grado di appello, con incidenza sul diritto di difesa (artt.24 Cost. e 6 CEDU). 10. Si denuncia, inoltre, eccesso di potere giurisdizionale, inteso quale invasione delle funzioni amministrative, per avere la Corte dei Conti ritenuto che l'operato della Giunta dovesse essere mosso esclusivamente dall'applicazione del principio di economicità declinato come mera riduzione
LUNGOTEVERE DEI MELLINI
44, presso lo studio dell'avvocato C C, rappresentati e difesi dagli avvocati FELICE PALI, V CA e DONATO LETTIERI;
- ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
- controricorrente -
nonchè
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA BASILICATA, GINEFRA GIUSEPPE, BONGIOVANNI PIETRO, LEPORE ROCCO, CASELLA FRANCESCO, MANCINO ROBERTO, COVIELLO DONATO, LOVALLO NICOLA, S G, MOLINARI MASSIMO MARIA, SINGETTA ALESSANDRO, RESTAINO MARIO, MARTINO LUIGI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 100/2020 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE - ROMA, depositata il 04/05/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere R M;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La Procura Regionale della Corte dei Conti per la Regione Basilicata esercitò l'azione contabile, nei confronti degli attuali ricorrenti, amministratori e dirigenti del comune di Potenza, chiedendone la condanna per danni, per illegittima e irregolare gestione del servizio di trasporto pubblico urbano integrato del capoluogo lucano per il periodo dal 2006 al 2014, affidato dall'ente al Consorzio Trasporti Basilicata (di seguito COTRAB). Ric. 2021 n. 00170 sez. SU - ud. 10-05-2022 -2- 2. In particolare, per quanto in questa sede rileva, la richiesta risarcitoria atteneva al danno da mancato adeguamento delle percorrenze, derivante da delibere della Giunta comunale del comune di Potenza (nn.154 del 2012 e 156 del 2013) in contrasto con direttive impartite dal Consiglio comunale e dallo stesso formalizzate (delibera n.315 del 2010) per la consistente riduzione del trasporto su gomma (da chilometri 1.905.054,77 a chilometri 1.510.411,00), riduzione di fatto non realizzata nonostante l'espresso mandato all'uopo conferito alla Giunta e alla dirigenza comunale che, nel deliberare l'aumento del chilometraggio e della percorrenza complessiva su gomma, avevano determinato un aumento dei costi per il Comune, con danno all'erario.
3. La Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata della Corte dei Conti ha rigettato la domanda proposta dalla Procura regionale.
4. La Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, con sentenza n. 100 del 2020, in parziale accoglimento dell'appello svolto dalla Procura regionale e per quanto in questa sede rileva, affermata l'illegittimità delle delibere della Giunta comunale che si erano autoattribuite, in violazione della competenza del Consiglio comunale, il potere di rielaborare e rivalutare il piano di esercizio predisposto dal Consiglio, riteneva illegittima la condotta dell'assessore al ramo che aveva proposto le delibere (Ginefra Giuseppe) e del dirigente che aveva espresso parere favorevole (Restaino Mario) - concorrendo, così, alla modifica del piano originario elaborato dal Comune (mai approvato dal Consiglio comunale) - per effetto della quale si era addivenuti alla stipula del contratto di servizio con la COTRAB, con il conseguente aumento del chilometraggio e dei relativi costi.
5. S V ed altri litisconsorti, in epigrafe indicati, propongono ricorso, affidato a quattro motivi. Ric. 2021 n. 00170 sez. SU - ud. 10-05-2022 -3- 6. Ha resistito, con controricorso, il Procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte dei Conti.
7. Il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in Camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis, co.1 cod.proc.civ.
8. L'Ufficio del Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte e chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
9. Con i motivi di ricorso si denuncia il diniego di giustizia per radicale stravolgimento delle regole processuali, per avere la Corte dei Conti sezione giurisdizionale centrale affermato l'esistenza di un danno erariale sulla base di una valutazione di illegittimità, per incompetenza, delle delibere di Giunta (nn.154/2012 e 156/2013) ricavando l'esistenza di un illecito erariale da un vizio di incompetenza dell'atto amministrativo senza che la questione - dell'incompetenza della Giunta e della competenza consiliare - fosse stata mai posta dalla Procura generale della Corte dei Conti con contestazione specifica relativa all'adozione di un atto esorbitante dalle competenze proprie dell'organo del quale i ricorrenti facevano parte, così integrandosi un error in procedendo, sindacabile dalle Sezioni Unite, per essersi la magistratura contabile appropriata di un ruolo proprio della magistratura contabile requirente, con sovrapposizione di ruoli incidente sulla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per la contestata incompetenza dell'organo solo in grado di appello, con incidenza sul diritto di difesa (artt.24 Cost. e 6 CEDU). 10. Si denuncia, inoltre, eccesso di potere giurisdizionale, inteso quale invasione delle funzioni amministrative, per avere la Corte dei Conti ritenuto che l'operato della Giunta dovesse essere mosso esclusivamente dall'applicazione del principio di economicità declinato come mera riduzione
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