Cass. pen., sez. I, sentenza 14/10/2022, n. 6348
Sentenza
14 ottobre 2022
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14 ottobre 2022
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Massime • 1
In tema di giudizio di appello, la richiesta di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata.
Sul provvedimento
Testo completo
06348 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: -· Presidente - Sent. n. sez. 1308/2022 MONICA BONI UP 14/10/2022 VINCENZO SIANI -· Relatore · - R.G.N. 4076/2022 DOMENICO FIORDALISI MICHELE BIANCHI NO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SIANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIAEMANUELA GUERRA che ha concluso chiedendo QUANTO SEGUE: Il PG conclude chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente alla continuazione. Inammissibilità nel resto. udito il difensore : E' presente l'avvocato TESSITORE GIUSEPPE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di AN IA che si riporta ai motivi del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 22 marzo 2021, la Corte di appello di Napoli, riformando parzialmente la decisione resa dal Tribunale di Napoli il 28 novembre 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CI ON, in ordine ai reati in materia di armi rubricati al capo 8), per essersi i reati estinti per prescrizione, mentre ha confermato la dichiarazione di responsabilità del medesimo, in ordine al concorso nel tentato omicidio di TA GI, di cui al capo 7), rideterminando la pena inflitta all'imputato in quella di anni sette di reclusione, con conferma nel resto, anche in merito alla pene accessorie inflitte a ON. Nell'ambito della conferma delle restanti statuizioni, i giudici di appello hanno ricompreso il rigetto dell'istanza dell'imputato di applicazione della continuazione fra il reato accertato in questa sede con i reati di tentato omicidio di DO CH e in materia di armi ascritti a ON in forza della sentenza della Corte di appello di Napoli del 25 gennaio 2012, irrevocabile il 12 marzo 2012, nonché con i reati di occultamento dei cadaveri di LV Maione e LO AM accertati a carico di ON dalla Corte di assise di appello di Napoli del 20 giugno 2012, irrevocabile il 6 dicembre 2012. E' stata disattesa anche la doglianza dell'appellante relativa al contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte territoriale ha, invece, considerato inammissibile l'ulteriore istanza formulata nell'interesse di ON di applicazione della disciplina della continuazione fra il reato accertato in questa sede e i reati ascritti allo stesso imputato dalla sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 10 febbraio 2014, irrevocabile il 21 aprile 2016. A ragione di quest'ultima determinazione i giudici di appello hanno ritenuto intempestiva la corrispondente istanza, in quanto essa non risultava essere stata proposta nel termine stabilito per la proposizione di motivi nuovi o aggiunti.
2. Avverso la decisione di appello ha proposto impugnazione CI ON, con atto del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla scorta di due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di continuazione richiesta con riferimento ai reati oggetto della sentenza divenuta nelle more irrevocabile. Al riguardo il ricorrente ha puntualizzato che l'istanza di applicazione dell'ulteriore continuazione è stata proposta nel corso del giudizio di appello in 2 me quanto, all'epoca dell'impugnazione della sentenza di primo grado, la decisione che aveva accertato i reati inerenti alla prospettata unitarietà progettuale non era ancora divenuta irrevocabile. In questa prospettiva, secondo la difesa, ricollegare la presentazione successiva dell'istanza alla formulazione dei motivi aggiunti con applicazione per essa del relativo termine non costituisce un approdo condivisibile, in quanto la funzione dei motivi aggiunti è quella di integrare ed estendere quelli già proposti con l'atto di impugnazione, mentre diverso oggetto connotava l'istanza di applicazione della continuazione: ragione per la quale essa bene era stata proposta in via autonoma alla Corte di appello, prima della sua decisione.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e il corrispondente vizio di motivazione per il confermato diniego delle circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, la Corte di appello ha omesso di considerare che, per il riconoscimento di tali attenuanti, il giudice del merito può valutare anche gli elementi reputati rilevanti in relazione ad altre attenuanti quando questi elementi incidano, non solo sull'intensità del dolo, ma anche sulla motivazione al compimento del delitto e sul carattere del reo. Inoltre, si fa carico ai giudici di appello di avere ignorato molteplici elementi favorevoli a ON, quali il buon comportamento processuale, la confessione (elemento reputato determinante in tal senso per gli altri imputati), la dissociazione dal sodalizio criminale, la resipiscenza, il cambiamento di vita e la condotta successiva al delitto. Viceversa, è, per il ricorrente, illogico il giudizio negativo basato sui precedenti penali, poiché, se questo dato fosse dirimente, per i collaboratori di giustizia, ordinariamente gravati da notevoli precedenti, non potrebbe configurarsi mai il riconoscimento delle attenuanti generiche, così come il riconoscimento della circostanza attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, non avrebbe dovuto reputarsi preclusiva relativamente alle circostanze attenuanti generiche, queste ultime dovendo coordinarsi con la valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere del reo, senza diretta connessione con il contributo fornito dal collaboratore allo svolgimento delle indagini e alla prevenzione di ulteriori conseguenze dell'attività delittuosa.
3. Il Procuratore generale, nel corso della discussione orale, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, limitatamente alla questione relativa al diniego della continuazione, con corrispondente annullamento con rinvio, e la declaratoria di inammissibilità nel resto. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non contiene censure fondate e deve essere, pertanto, rigettato.
2. Muovendo, in ordine logico-giuridico, dell'esame del secondo motivo, è da rilevare che la Corte di appello ha confermato il diniego delle circostanze attenuanti generiche chieste da CI ON. -2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che in ragione delle modalità della condotta antigiuridica integrata dall'imputato, considerate allarmanti, e della presenza nella biografia penale del medesimo ON di precedenti penali, per delitto di natura associativa, per plurimi reati contro il patrimonio, nonché per altri tentati omicidi, aggravati dal metodo e dalla finalità agevolatoria di natura mafiosa, valutati parimenti allarmanti oltre che numerosi, le circostanzel attenuanti generiche non sussistessero i presupposti per l'applicazione, in P - senso favore dell'istante, dell'art. 62-bis cod. pen. I giudici di appello hanno così recepito l'orientamento espresso dal primo giudice che aveva sottolineato particolarmente la gravità dei precedenti penali gravanti ON, precedenti relativi a fatti commessi anche in tempo recente, fra cui oltre a quelli appartenenti alle categorie suindicate - due delitti di occultamento di cadavere commessi nel 2004. 2.2. Posto ciò, si osserva che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice del merito può limitarsi a prendere in esame -tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. quello che ritiene nel caso concreto - dotato di rilievo preminente e atto a determinare, o meno, il riconoscimento delle medesime, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). In questo senso, il giudice del merito non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo necessario e sufficiente che egli con motivazione insindacabile in sede di legittimità, ove essa sia non contraddittoria - dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da questa sua valutazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01).
2.3. Tali considerazioni non trovano un limite decisivo nel rilievo che al ricorrente è stata riconosciuta l'attenuante speciale della collaborazione prestata ex art. 8 d.l. n. 152 del 1991 (ora 416-bis.1, terzo comma, cod. pen.): il fatto 4 che chi si