Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/02/2023, n. 3848
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In tema di sanzioni amministrative per il ritardato pagamento dell'imposta sulle assicurazioni, l'azione dello Stato per la riscossione della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, trattandosi di pena pecuniaria e non di una soprattassa, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno della commessa trasgressione, ai sensi dell'art. 29, comma 4, della l. n. 1216 del 1961, e non nel termine di tre anni previsto dal secondo comma del citato art. 29.
Sul provvedimento
Testo completo
1. La AGA International S.A. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano avverso la cartella con la quale l'Ufficio aveva richiesto la sanzione il D.Lgs. n. 471 del 1997 , ex art. 13, per tardivo pagamento dell'imposta sulle assicurazioni.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso.
3. Sull'appello dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia rigettava il gravame, ritenendo che trovasse applicazione L. n. 1216 del 1961, art. 29, comma 2 , con conseguente sottoposizione della sovrattassa irrogata al termine di decadenza triennale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. La AGA International S.A. e la Equitalia Nord Spa hanno resistito con separati controricorsi. In prossimità dell'udienza pubblica, la AGA ha depositato memorie illustrative ai sensi dell' art. 378 c.p.c. .
Il P.G.ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Con l'unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 1216 del 1961, art. 29 e D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 , 20 e 26 , in relazione all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3) , per aver la CTR ritenuto applicabile alla fattispecie il termine di prescrizione triennale stabilito dal citato art. 29, comma 2, in luogo di quello quinquennale previsto dal comma 4 della medesima disposizione.
1.1. Il motivo è fondato.
Va preliminarmente evidenziato che, ad onta della confusione operata in alcuni passaggi logici delle rispettive sentenze dalle commissioni tributarie, si è, nel caso di specie, al cospetto di una sanzione amministrativa pecuniaria, e non già di una soprattassa, con inevitabile ricadute sul piano della disciplina normativa in concreto applicabile.
Invero, in base alla L. n. 1216 del 1961, art. 9, comma 1 (contenente "Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi."), "Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro entro il mese solare successivo l'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati in ciascun mese solare, nonchè eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di novembre, nonchè per gli eventuali conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta deve essere versata entro il 20 dicembre successivo. I versamenti così effettuati vengono scomputati nella liquidazione definitiva di cui al comma 4.".
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