Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2020, n. 25518

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/11/2020, n. 25518
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25518
Data del deposito : 12 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5305/2012 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

- ricorrente -

contro

COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA s.r.l. (C.F.: 01462570027), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Piemonte n. 03/12/2011, pronunciata il 13 dicembre 2010 e depositata 1'11 gennaio 2011;
udita la relazione svolta nell'udienza pubblica del 13 febbraio 2020 dal Consigliere F A;
R.G.N. 5305/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente B V, relatore Cons. F A-A.E./COPERATIVA SOCIALE LA BETULLA s.r.l. udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale P M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente l'Avv. F MCdell'Avvocatura Generale dello Stato), che ha insistito nel ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») propone ricorso, fondato su un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto degli appelli dalla stessa proposti avverso le sentenze nn. 4, 5 e 6 emesse nel 2009 dalla CTP di Biella (seconda sezione), di accoglimento di altrettanti ricorsi avverso tre avvisi di accertamento IVA e

IRAP

2000, 2001 e 2002. 2. La COOPERATIVA SOCIALE LA BETULLA s.r.I., in particolare, propose separati ricorsi avverso gli avvisi n. 818030200255 per l'anno 2000, n. 818030200323 per l'anno 2001 e n. 818030200386 per l'anno 2002, con i quali l'A.E. accertò maggiori IRAP e IVA. La pretesa fiscale conseguì ad una verifica della G. di F. a carico di Mcinital Consorzio per i Servizi Integrati, al quale aderiva la contribuente, che evidenziò anomalie di contabilizzazione nei rapporti tra i committenti, il consorzio e i consorziati. Nel dettaglio, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, per le commesse eseguite dalle consorziate il Consorzio (quale mandatario) operò un ricarico (coincidente con una percentuale media del 25°h detratta dal corrispettivo percepito dal terzo committente) che determinò, quindi, da un lato, un mancato «ribaltamento» dell'utile prodotto dalle commesse, e, dall'altro, un mancato «ribaltamento» dei costi sopportati per le medesime commesse. Per le commesse eseguite direttamente dal Consorzio (anche tramite soggetti terzi ma sempre estranei ad esso), l'A.E. ricostruì i costi non ribaltati e sulla base di essi calcolò i costi e i correlativi utili R.G.N. 5305/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente B V, relatore Cons. F A-A.E./COPERATIVA SOCIALE LA BETULLA s.r.l. in proporzione alla partecipazione di ciascuna consorziata al fondo CO nsortile. L'A.E., infine, verificò che i ricavi e i costi per le commesse miste (cioè eseguite parzialmente dal Consorzio e dal consorziato) non furono ribaltati sulla consorziata. 3 La CTP accolse i ricorsi sull'assunto che il comportamento del Consorzio Manital, da cui derivava l'accertamento in capo alla Cooperativa Consorziata, risultava legittimo.

4. La CTR, riuniti gli appelli proposti dall'A.E., respinse le impugnazioni richiamando, a conferma delle statuizioni di primo grado, altre decisioni della medesima CTR, rese tra le parti o nei confronti di altro consorziato, che avevano ritenuto legittimo l'operato dei contribuenti. In particolare la CTR escluse che il Consorzio (Manital) fosse un centro di imputazione di rapporti giuridici da ripartire per trasparenza, sotto specie di ricavi e costi, a tutti i consorziati in relazione alla quota consortile sottoscritta. Tale imputazione fu accertata come essere esclusa dalle intese e dagli accordi sottoscritti dai consorziati per regolare i reciproci rapporti tra loro sorti, non potendo pertanto operare il ribaltamento dei costi e dei compensi delle commesse in quanto meccanismo operante nel solo caso di commesse acquisite dal consorzio e svolte da tutte le imprese consorziate.

5. Contro la sentenza d'appello l'A.E. ha proposto ricorso fondato su un motivo, la contribuente (regolarmente intimata) non si è costituita, all'adunanza camerale del 12 novembre 2019 questa Corte ha rimesso la causa alla pubblica udienza (ex art. 375, comma 2, c.p.c., come novellato dall'art. 1 bis della I. n. 197 del 2006) ed all'odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito evidenziati. R.G.N. 5305/2012-Cass. sez. 5 civ.-Presidente B V, relatore Cons. F A-A.E./COPERATIVA SOCIALE LA BETULLA s.r.l.

2. Con motivo unico, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deduce violazione di legge «con riferimento al combinato disposto degli artt. 1706, 1713, comma 1, 1719, 1720, comma 1, c.c., degli artt. 1709, 2602, 2615 ter c.c. nonché
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